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10 giugno 2024 - Anno XXVIII
Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
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Il Comitato dell'utenza portuale critica aspramente una bozza di revisione della legge di riforma portuale (84/94), redatta dal ministero dei Trasporti, all'esame della Commissione Europea
Gli utenti hanno inviato a Bruxelles un documento che sintetizza il loro punto di vista
30 gennaio 1998
Il Comitato Nazionale di Coordinamento degli Utenti e degli Operatori Portuali ha comunicato alla Commissione Europea, in un documento pubblicato di seguito, di non ritenere "in alcun modo condivisibile" la proposta del ministero dei Trasporti e della Navigazione per la revisione degli articoli 16 e 17 della legge di riforma portuale (84/94).

Gli utenti portuali hanno sottolineato di essere venuti a conoscenza di una bozza di lavoro, riportata anch'essa di seguito, redatta dal ministero su questo argomento e "all'esame dei funzionari della Commissione Europea, incaricati di seguire l'istruttoria del procedimento di infrazione scaturito dalla decisione del 21.10.97". Bozza - hanno aggiunto - "alla cui stesura lo stesso Comitato non è stato mai coinvolto".

Com'è noto il Comitato dell'Utenza ha più volte affermato che questi articoli del provvedimento legislativo reintrodurrebbero di fatto il monopolio del lavoro a vantaggio delle imprese ex Compagnie portuali e ha ripetutamente chiesto una riformulazione delle indicazioni di organizzazione delle attività di manodopera portuale contenute nell'articolo 17 della legge.

In questa occasione gli Utenti si sono dichiarati inoltre stupiti e preoccupati del fatto che il ministero abbia provveduto ad apportare delle modifiche all'articolo 16, che non era stato oggetto di critiche da parte comunitaria.


Comitato Nazionale di Coordinamento degli Utenti e degli Operatori Portuali
Assologistica Ausitra Confetra Confindustria Confitarma Fedarlinea Federagenti Intersind



N O T A
COMMENTO ALLA BOZZA DI LAVORO MINISTERIALE
DEL 19 GENNAIO 1998


La bozza di lavoro, redatta dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione in data 19.1.98, prevede la modifica sia dell'art. 16 che dell'art.17 della L. 84/94.

Considerato che la modifica dell'art. 16 non è stata richiesta dalla Commissione Europea con la sua decisione del 21.10.97, lo scrivente Comitato ritiene necessario esprimere qui di seguito le proprie osservazioni sulla citata bozza di lavoro.

1)Art. 16 - Operazioni portuali

Le modifiche apportate all'art.16 (commi 3 e 8) si possono sottoporre alle seguenti valutazioni:
  1. la prima di carattere politico, riguarda l'opportunità di modificare il testo dell'art. 16 che non è stato mai oggetto di censure né da parte della Commissione Europea né dell'Antitrust italiana;
  2. la seconda, di natura prettamente tecnica, riguarda i contenuti dell'emendamento. La modifica del comma 3, pur apparendo di scarso rilievo, è invece estremamente importante sul piano sostanziale.
    Ciò in quanto alle imprese autorizzate ex art. 16 verrebbe vietata la facoltà di svolgere la propria attività imprenditoriale nei confronti delle altre imprese autorizzate ex art. 16 e/o dei terminals concessionari ex art. 18.
    Questa circostanza creerebbe un gravissimo impedimento all'accesso ad una rilevante parte di mercato senza alcuna logica giustificazione.


Infatti, la modifica del comma 3 impone alle imprese autorizzate ex art. 16 di svolgere la propria attività solo nei confronti degli utenti e/o dei vettori, impedendo che la stessa possa essere resa a quelli che sono i loro naturali clienti: i terminal operators.

La volontà di ridurre al minimo la capacità operativa delle imprese autorizzate ex art. 16 è confermata dal successivo emendamento che si intenderebbe adottare con l'aggiunta di un comma 8, ove viene stabilito che, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, tutte le attuali autorizzazioni all'esercizio di impresa dovranno essere sottoposte a verifica da parte dell'Autorità portuale o dell'Autorità marittima, per garantire il rispetto delle disposizioni contenute nell'emendamento comma 3.

In altre parole, l'Autorità portuale o l'Autorità marittima dovranno verificare se le imprese portuali autorizzate forniscono servizi ai terminal operators o ad altre imprese autorizzate e, qualora ciò venisse accertato, dovranno provvedere alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio d'impresa.



2)Art. 16 bis) - Fornitura di servizi

L'art. 16 bis dovrebbe rappresentare la risposta del Governo italiano alla Commissione Europea sulla nota questione del monopolio dell'appalto dei servizi riconosciuto alle ex Compagnie portuali dal comma 3 dell'art. 17.

Appare francamente sconcertante la proposta contenuta nell'art. 16 bis in quanto si tenta con questo articolo di creare una grave confusione terminologica sulla nozione di servizio portuale.

La Commissione Europea, infatti, ha chiaramente indicato cosa intende per servizi portuali e più in particolare che cosa sia il mercato degli appalti di tali servizi. Si tratta dello svolgimento di operazioni portuali rese in regime di appalto a favore dei terminal operators.

Il nuovo art. 16 bis invece definisce servizi le semplici attività complementari e accessorie alle operazioni portuali, attività finora non considerate servizi portuali e svolte in base alle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 68 Cod. Nav. Mentre i servizi connessi al ciclo operativo delle imprese portuali sono completamente disciplinati dall'art. 17 concernenti il lavoro temporaneo, al quale i suddetti servizi vengono del tutto equiparati.

Da quanto sopra, appare quindi chiaro l'intento di chi ha predisposto l'art. 16 bis e cioè quello di far apparire servizi portuali attività che nulla hanno a che vedere con questi, creando così l'illusoria sensazione di aver eliminato il monopolio dei servizi portuali con una speciale disciplina autorizzatoria.

In realtà, il mercato degli appalti dei servizi portuali rimane riservato, con tale normativa, all'ex Compagnia portuale, come è meglio specificato al successivo punto 3).

Inspiegabilmente, poi, le imprese autorizzate ex art. 16 non potrebbero svolgere i servizi indicati nell'art. 16 bis, che pure possono rientrare nel complesso dei servizi offerti per un ciclo completo.


3)Art. 17 - Lavoro temporaneo

Le disposizioni contenute nel primo comma dell'art. 17 rendono subito chiaro l'intento che si vuole perseguire con la nuova normativa.

Viene, infatti, inserita nella definizione del "lavoro temporaneo" un elemento del tutto estraneo costituito dai "servizi inerenti le operazioni portuali".

Come si evince chiaramente dalla decisione del 27.10.97 della Commissione Europea, il lavoro temporaneo rappresenta un "acquisto di mezzi" per l'impresa mentre l'appalto o, in ogni caso, la fornitura di un servizio costituisce un "acquisto di risultato".

Mentre con la manodopera temporanea si fa fronte ai picchi della domanda, il ricorso all'appalto dei servizi s'inquadra in una logica industriale di terziarizzazione dell'attività alla quale la manodopera temporanea non è in grado di rispondere.

Queste importanti considerazioni svolte dalla Commissione Europea nella sua ultima decisione rendono evidente l'anomalia della soluzione adottata.

Nell'ambito del lavoro temporaneo è stato, infatti, aggiunto alla fornitura di manodopera anche la fornitura di servizi che, per quanto sopra detto, risulta invece del tutto estranea alla nozione di lavoro temporaneo.

L'intento che si vuole perseguire con il nuovo comma 1 dell'art. 17 è, pertanto, estremamente chiaro: si vogliono disciplinare nell'àmbito dell'art. 17 tutti i servizi connessi alle operazioni portuali resi in regime di appalto, sia ad alto che a basso contenuto di manodopera, in modo tale che l'unico soggetto abilitato a fornirli alle altre imprese sia la ex Compagnia portuale, citata nel successivo comma 2, lettera a) e non anche le altre imprese portuali autorizzate ai sensi dell'art. 16.

Tale soluzione comporterebbe, quindi, l'assunzione a carico della ex Compagnia portuale di funzioni del tutto eterogenee, in quanto non si comprende come possa una stessa impresa svolgere in modo funzionale ed efficiente sia la fornitura del lavoro temporaneo che tutti i possibili servizi di supporto alle imprese per ognuno dei quali è necessario possedere non solo le attrezzature richieste ma anche personale altamente specializzato.

Gli appalti di servizi continueranno, quindi, con la nuova disciplina ad essere forniti in regime di monopolio dallo stesso soggetto: l'impresa ex Compagnia portuale, contravvenendo non solo alle direttive della Commissione Europea ma anche alle più elementari esigenze organizzative necessarie per lo svolgimento del servizio in termini di efficienza e di economicità.

Si risolve così, ad esclusivo vantaggio della Compagnia portuale, tutta la complessa problematica legata all'appalto dei servizi di cui al comma 3 dell'art. 17.

Questa modifica fa apparire in tutta la sua evidenza le ragioni che hanno portato alla variazione dell'art. 16.

E' appena il caso di ricordare, infine, che anche la legge n. 1369 del 1960, che com'è noto vieta l'intermediazione della manodopera, prevede, all'art. 3, la facoltà per le imprese di fornire, in regime di appalto, servizi ad alto contenuto di manodopera sempreché al lavoratore della ditta appaltatrice sia riconosciuto un trattamento economico e normativo minimo inderogabile pari a quello del lavoratore della ditta appaltante.

Tale condizione viene espressamente richiesta al comma 5 dell'art. 17 della bozza ma ciò non comporta, come logica conseguenza, il riconoscimento alle imprese portuali ex art. 16 della facoltà di assumere in regime di appalto la fornitura di servizi connessi al ciclo operativo delle altre imprese portuali.

L'esclusiva riconosciuta alle ex Compagnie portuali discrimina, quindi, fortemente le imprese autorizzate ex art. 16 sul mercato della fornitura dei servizi portuali: anche qui si è in presenza di una notevole limitazione della concorrenza senza alcuna logica giustificazione.



Il Comitato Nazionale di Coordinamento degli Utenti e degli Operatori Portuali ha comunicato la seguente bozza di lavoro attribuita al ministero dei Trasporti e della Navigazione.



Bozza di lavoro 19.1.98
soggetta a revisione



Art 16
Operazioni Portuali


al comma 3 dopo le parole: "per conto, proprio o di terzi" aggiungere "nei confronti degli utenti e/o dei venditori".


Dopo il comma 7 bis aggiungere il comma 8:


Le Autorità Portuali o, laddove non istituite, le Autorità Marittime, provvedono, entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge alla revisione delle autorizzazioni e/o concessioni in essere al fine di verificarne la conformità con quanto stabilito ai precedenti commi, disponendo, dove ne ricorrano i presupposti, i necessari provvedimenti di revoca.


Il resto è invariato




Art 16 bis
Forniture di servizi

1.Le imprese autorizzate ai sensi dell'art. 16 e quelle concessionarie ai sensi dell'art. 18 possono avvalersi di servizi forniti in appalto da imprese appositamente autorizzate dall'Autorità Portuale o, laddove non istituita, dall'Autorità Marittima. Tali servizi riguardano prestazioni riferite a particolari attività, diverse da quelle disciplinate dall'art. 17, che richiedano l'impiego di mano d'opera diversa, per specializzazione, da quella normalmente impiegata nella impresa, e con carattere non continuativo, ovvero prestazioni saltuarie ed occasionali, di breve durata, non ricorrenti abitualmente nel ciclo produttivo e nell'organizzazione dell'impresa quali:
  • Pesatura merci
  • Operazioni pulizia merci
  • Ricondizionamento colli
  • Servizio "Navetta" alle merci
  • Ispezione
  • Campionamento
  • Misurazione
  • Cernita/Scartaggio
  • Sorveglianza e vigilanza della merce
  • Monitoraggio contenitori frigo
  • Riparazione contenitori
  • Pulizia piazzali, capannoni, banchine
  • Fornitura mezzi meccanici per carichi eccezionali, in termini occasionali e per prestazioni altamente qualificate
2.Le imprese autorizzate ai sensi del presente articolo non possono nel contempo essere autorizzate ai sensi dell'art. 16.



Art. 17
Lavoro temporaneo

1.Le disposizioni che seguono disciplinano lo svolgimento dell'attività delle imprese di cui agli art. 16 e 18 caratterizzate da variazioni nella richiesta di manodopera e servizi inerenti il ciclo operativo autorizzato in rapporto a traffici o carichi anche natura ripetitiva o abituale.


Le prestazioni rese ai sensi del presente comma vengono fornite anche in deroga all'art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369.


2.Le Autorità portuali o, laddove non istituite le Autorità marittime, valutate le esigenze dei traffici o dell'organizzazione portuale, dispongono che le prestazioni di cui al comma 1 vengano erogate secondo le seguenti modalità alternative tra di loro:
  1. dalle imprese di cui all'art. 21 comma 1 lettera b) purché le stesse o le Compagnie portuali trasformate in impresa, anche ai sensi dell'art. 21 comma 1 lettera a), non esercitino direttamente o indirettamente attività di cui agli artt. 16 e 18, ovvero non detengano direttamente o indirettamente partecipazioni anche di minoranza in una o più imprese di cui agli artt. 16 e 18 ovvero dismettano dette attività e/o partecipazioni entro i termini assegnati dalle Autorità portuali o, laddove non istituite dalle Autorità marittime;

  2. Qualora non si realizzi quanto previsto alla precedente lettera a), da una agenzia promossa dalle Autorità portuali o, laddove non istituite, dalle Autorità marittime e soggetta al controllo delle stesse e la cui gestione è affidata ad un organo direttivo composto da rappresentanti delle imprese di cui agli artt. 16, 18 e 21 lett. a).
Ai fini della erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 l'Agenzia assume i lavoratori impiegati presso le imprese di cui all'art. 21 lett. b) e i lavoratori che alla data di entrata in vigore della presente legge siano eventualmente in esubero strutturale dalle imprese di cui agli artt. 16 e 18; questi ultimi saranno individuati secondo apposite procedure di consultazione tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, quelle delle imprese e l'Autorità portuale o, laddove non istituita l'Autorità marittima. Dopo l'entrata in vigore della presente legge, le eventuali situazioni di crisi e/o ristrutturazione aziendale delle imprese di cui agli artt. 16 e 18 saranno disciplinate secondo le norme e le procedure di cui alla legge 23 luglio 1991, n° 223.

Con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, da emanarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono adottate le norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'Agenzia.


Le imprese di cui alle lettere a) o b) del presente comma non costituiscono imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale ai sensi dell'art. 90 par. 2 del Trattato C:E:


3.Le Autorità portuali o, laddove non istituite le Autorità marittime, entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, adottano specifici regolamenti volti a controllare le attività effettuate dai soggetti di cui al comma 2 a) e b) anche al fine di verificare l'osservanza dell'obbligo di parità di trattamento nei confronti delle imprese di cui agli artt. 16 o 18 o delle capacità di prestare le attività secondo livelli quantitativi e qualitativi adeguati. Detti regolamenti dovranno prevedere tra l'altro:
  1. criteri per la determinazione e applicazione delle tariffe da approvarsi dalla Autorità portuale o, laddove non istituita dalla Autorità marittima;

  2. criteri per la determinazione degli organici e delle modalità di avviamento al lavoro;

  3. disposizioni attuative del Regolamento unico per la sicurezza del lavoro in ambito portuale di cui al successivo art. 24 comma 3;

  4. predisposizione di piani e programmi di formazione professionale sia ai fini dell'accesso alle attività portuali, sia ai fini dell'aggiornamento e della riqualificazione dei lavoratori.


4.Le Autorità portuali o, laddove non istituite le Autorità marittime, sanzionano le violazioni dei regolamenti di cui al precedente comma tramite, a seconda della gravità dei casi:
  1. la sospensione o la revoca della autorizzazione relativa all'impresa di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo, previa diffida con fissazione di un termine per l'adempimento

  2. il commissariamento dell'organo di gestione dell'Agenzia di cui al comma 2 lett. b) del presente articolo, previa diffida con fissazione di un termine per l'adempimento, nei casi di gravi e reiterate irregolarità.
In caso di violazione delle disposizioni tariffarie si applicherà una sanzione pecuniaria pari nel massimo a 10 volte il valore dell'infrazione accertata.


5.Le Autorità portuali o, laddove non istituite le Autorità marittime inseriscono negli atti di autorizzazione di cui al presente articolo nonché in quelli previsti dall'art. 16 e negli atti di concessione di cui all'art. 18, disposizioni volte a garantire ai lavoratori un trattamento normativo e retributivo minimo inderogabile. Per i predetti fini il Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, promuove specifici incontri fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, le rappresentanze delle imprese dell'utenza portuale e delle compagnie portuali, nonché l'associazione fra le Autorità portuali, volti a determinare, entro 12 mesi dalla entrata in vigore della presente legge la stipula di un contratto collettivo di lavoro unico nazionale di riferimento.

Fino alla stipula di tale contratto le predette parti determineranno a livello locale i trattamenti normativi e retributivi di riferimento per l'individuazione del minimo inderogabile.


6.Ai fini del completamento del processo di riforma del lavoro nei porti, è concessa per l'anno 1997 e fino al 30 giugno 1998, a favore dei lavoratori delle società succedute alle compagnie e gruppi portuali ai sensi dell'articolo 21 della presente legge non avviati per normativa di lavoro nel corso dello stesso periodo, la proroga del beneficio di integrazione salariale di cui all'articolo 1, comma 19, del decreto legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996 n. 647 nel limite di ulteriori milleduecento unità. Al relativo onere per il rimborso a favore dell'INPS provvede la gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali sulla base di apposita rendicontazione. Il predetto beneficio viene esteso ai dipendenti delle imprese di cui agli artt. 16 e 18 nei casi di revoca della autorizzazione/concessione assentita ai sensi del precedente art. 16 comma 8.


7.Alla scadenza del beneficio di cui al comma 6 le parti sociali indicate al precedente comma 5 determineranno sulla base delle disposizioni di cui al comma 28 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 una normativa per la retribuzione delle giornate di mancato avviamento al lavoro dei lavoratori impiegati presso i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 2 del presente articolo. I relativi oneri saranno ripartiti tra Stato, lavoratori ed imprese.
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Brake
L'azienda di Lavis (Trento) è stata fondata nel 1939
Nel primo trimestre di quest'anno il traffico delle merci nei porti tunisini è calato del -8,3%
La Goulette
In diminuzione sia gli sbarchi (-6,1%) che gli imbarchi (-11,5%)
La danese Scan Global Logistics ha comprato la Foppiani Shipping & Logistics
Copenaghen
L'azienda, con sede a Prato, occupa più di 160 persone
Nuovo servizio Egitto - Grecia - Algeria di Tarros e Diamond Line
La Spezia
Avrà frequenza settimanale e sarà inaugurato il 28 giugno
Porto di Gioia Tauro, ok del CSLP agli interventi per il traffico delle navi ro-ro e ro-pax
Gioia Tauro
Approvato l'adeguamento tecnico funzionale al PRP
Uiltrasporti, verso mobilitazione dei portuali italiani dal 17 al 23 giugno
Roma
Recupero del potere d'acquisto, sicurezza e maggiori tutele sono le richieste
Michail Stahlhut (Hupac) è il nuovo presidente della UIRR
Bruxelles
Jürgen Albersmann (Contargo) nominato vicepresidente
Terminali Italia passa al Polo Logistica del gruppo FS
Roma
Mercitalia Logistics è diventata socio unico dell'azienda
PROSSIME PARTENZE
Visual Sailing List
Porto di partenza
Porto di destinazione:
- per ordine alfabetico
- per nazione
- per zona geografica
Dal 2026 diventerà obbligatoria la segnalazione dei container persi in mare
Dal 2026 diventerà obbligatoria la segnalazione dei container persi in mare
Washington/Singapore/Bruxelles/Londra
Kjaer (WSC): progresso significativo nella sicurezza della navigazione e nella salvaguardia dell'ambiente
L'emiratense ADNOC Logistics and Services compra Navig8
Abu Dhabi
Transazione del valore di circa 1,4-1,5 miliardi di dollari
Parte dell'area ex Tubimar del porto di Ancona sarà riservata allo sviluppo della cantieristica nautica
Ancona
Approvato un atto di indirizzo
Domani La Méridionale inaugurerà il servizio traghetto Livorno-Île-Rousse
Marsiglia
Previste tre partenze settimanali
Il primo luglio Maersk introdurrà una Fossil Fuel Fee
Copenaghen
Il nuovo soprannolo sostituirà gradualmente il Bunker Adjustment Factor e il Low Sulphur Surcharge
Fit Cisl, necessario garantire la piena operatività del Comitato di gestione dell'AdSP della Liguria Occidentale
Genova
Bilog, le imprese affiancano l'AdSP della Liguria Orientale e il Comune di Piacenza
La Spezia
Vittorio Torbianelli è stato nominato commissario straordinario dell'AdSP del Mare Adriatico Orientale
Roma
Fratelli Cosulich, nuova nave cisterna bunker chimica IMO2
Genova
È la prima della flotta pronta a trasportare metanolo
COSCO realizzerà l'upgrade a dual-fuel di quattro nuove portacontainer da oltre 16.000 teu
Shanghai
Rinnovato il Cda di Interporto Padova
Padova
Luciano Greco è il nuovo presidente
Le imprese dell'autotrasporto che operano con il porto di Genova introducono una “congestion fee”
Genova
A Venezia è stata istituita l'Accademia della Logistica e del Mare
Venezia
È frutto della collaborazione tra ITS Marco Polo Academy, Vemars e CFLI
Siglato il contratto per l'elettrificazione delle banchine del porto di Termoli
Bari
In programma opere del valore complessivo di circa 4,5 milioni di euro
Flessione delle performance finanziarie trimestrali di Danaos e MPCC
Atene/Oslo
Le due società hanno flotte rispettivamente di 69 e 56 navi portacontenitori
Da luglio diventerà attivo il Port Community System del porto di Palermo
Palermo
Consente la gestione del traffico delle navi, dei mezzi e delle merci nello scalo
Hupac ha chiuso l'esercizio 2023 con una perdita netta di -6,2 milioni di franchi
Chiasso
Prossimo aumento della frequenza dei servizi intermodali sul corridoio Benelux-Italia
RINA presenta un piano di crescita che potrebbe includere ulteriori acquisizioni
Genova
Nel 2023 ricavi in crescita del +10%. Stabili i nuovi ordini nel primo trimestre di quest'anno
Supporto di Banco BPM, UniCredit e SACE per l'attuazione di interventi nei porti di Napoli e Salerno
Napoli
Advance Payment Bond di 36 milioni di euro a R.C.M. Costruzioni
Arrivato a Genova il primo dei cassoni della nuova diga foranea
Genova
È stato posato a -25 metri di profondità
Missione di Spediporto in Cina per promuovere lo sviluppo del cargo aereo a Genova
Genova
Tappe ad Hong Kong, Shenzhen e Guangzhou
Pianificazione dello spazio marittimo, l'Italia deferita alla Corte di Giustizia dell'UE
Bruxelles
Bruxelles denuncia la mancata elaborazione e comunicazione dei piani di gestione
A La Spezia si auspica l'istituzione di una Facoltà di economia dei trasporti e logistica
La Spezia
Pisano: il comparto è alla costante ricerca di professionalità adeguate
Martedì a Livorno si terrà il convegno “Il Treno Merci nei Porti”
Livorno
FerMerci promuove un confronto tra istituzioni e operatori del trasporto ferroviario merci nei porti
Protocollo di intesa siglato da ALIS e Assiterminal
Genova
Sviluppo congiunto di temi strategici per le imprese ed i lavoratori dei settori di riferimento
Svizzera, rincaro del +2,1% delle tariffe delle tracce ferroviarie
Berna
I costi per il traffico merci aumenteranno di circa sei milioni di franchi all'anno
Il noleggiatore di portacontainer Euroseas ritiene positive le prospettive del proprio segmento di mercato
Atene
CargoBeamer si assicura finanziamenti per 140 milioni di euro da parte di investitori pubblici e privati
Rinnovato il direttivo di SOS LOGistica
Milano
Daniele Testi è stato confermato alla presidenza
Nuovo maxi sequestro di droga nel porto di Civitavecchia
Roma
Intercettato un carico di marijuana di oltre 442 chilogrammi
Mercitalia Shunting & Terminal dotata di nuove locomotive per la manovra ferroviaria
Roma
Si tratta di locomotori DE 18 prodotti da Vossloh Rolling Stock
PORTI
Porti italiani:
Ancona Genova Ravenna
Augusta Gioia Tauro Salerno
Bari La Spezia Savona
Brindisi Livorno Taranto
Cagliari Napoli Trapani
Carrara Palermo Trieste
Civitavecchia Piombino Venezia
Interporti italiani: elenco Porti del mondo: mappa
BANCA DATI
ArmatoriRiparatori e costruttori navali
SpedizionieriProvveditori e appaltatori navali
Agenzie marittimeAutotrasportatori
MEETINGS
Convegno sulla sicurezza e ottimizzazione del flusso di passeggeri nei porti e alle frontiere
Roma
Organizzato dalla Fondazione ICSA, si terrà il 12 giugno a Roma
Martedì a Livorno si terrà il convegno “Il Treno Merci nei Porti”
Livorno
FerMerci promuove un confronto tra istituzioni e operatori del trasporto ferroviario merci nei porti
››› Archivio
RASSEGNA STAMPA
Deutsche Bahn Schenker takes CVC, Maersk, DSV and Bahri into final round, sources sa
(Reuters)
Chabahar Port: US says sanctions possible after India-Iran port deal
(BBC News)
››› Archivio
FORUM dello Shipping
e della Logistica
Relazione del presidente Mario Mattioli
Roma, 27 ottobre 2023
››› Archivio
Saipem si aggiudica contratti in Angola per complessivi 3,7 miliardi di dollari
Milano
Sono stati aggiudicati da una società controllata da TotalEnergies
Ad aprile il traffico dei container nel porto di Los Angeles è cresciuto del +11,9%
Los Angeles
Nel primo quadrimestre del 2024 l'aumento è stato del +24,8%
FERCAM sbarca sul mercato indiano
Bolzano
Aperta una filiale a New Delhi. La presenza sarà estesa a Mumbai, Calcutta, e Chennai
Fincantieri vara un'unità di supporto logistico a Castellammare di Stabia
Trieste
È la seconda LSS costruita per la Marina Militare Italiana
Ferretti inaugura il rinnovato cantiere nautico di La Spezia
La Spezia
Lo stabilimento ligure è dedicato alla produzione degli yacht Riva
Positivo primo trimestre per Global Ship Lease
Atene
Ricavi in crescita del +12,7%
Avviato da Interporto Padova il servizio intermodale di Trans Italia con l'Interporto di Livorno Guasticce
Padova
Inizialmente prevede due circolazioni settimanali
Operativo il nuovo gate automatizzato al Reefer Terminal di Vado Ligure
Vado Ligure
Gli autotrasportatori possono svolgere le attività di carico e scarico senza scendere dal veicolo
Lo scorso mese il traffico dei container nel porto di Hong Kong è diminuito del -10,2%
Hong Kong
Nel primo quadrimestre movimentati 4,5 milioni di teu (-4,7%)
DP World inaugura nuove infrastrutture portuali e logistiche in Romania
Dubai
Nuovi terminal nel porto di Costanza destinati al project cargo e ai rotabili
Ad aprile è proseguita la crescita del traffico dei container nel porto di Long Beach
Long Beach
Nel primo quadrimestre del 2024 l'incremento è stato del +15,8%
Uniport Livorno acquista tre nuovi trattori portuali
Helsinki
La Kalmar li consegnerà nell'ultimo trimestre del 2024
Saliranno da cinque a sei le rotazioni settimanali del servizio Melzo-Rotterdam di Hannibal
Melzo
Incremento della frequenza a partire dal 10 giugno
Nel 2023 i ricavi di Stazioni Marittime sono aumentati del +18,5%
Genova
Utile netto a 1,7 milioni di euro (+75,5%)
Nei primi tre mesi del 2024 il traffico delle merci nel porto di Koper è calato del -6,6%
Lubiana
A marzo la flessione è stata del -3,1%
Ad aprile il traffico delle merci nel porto di Singapore è cresciuto del +8,8%
Singapore
I container sono stati pari a 3,4 milioni di teu (+3,8%)
Traffico trimestrale dei container in crescita per Eurogate e Contship Italia
Amburgo
Nei primi tre mesi del 2024 i volumi movimentati sono aumentati rispettivamente del +8,0% e +4,9%
Meyer Werft ha consegnato a Silversea la nuova nave da crociera di lusso Silver Ray
Papenburg/Vienna
Ha una capacità di 728 passeggeri
Nei primi tre mesi del 2024 i nuovi ordini acquisiti da Fincantieri sono diminuiti del -40,7%
Roma
Stabili i ricavi
Bando di gara per l'adeguamento strutturale di una banchina del porto di Ancona
Ancona
L'importo dell'appalto è di 16,5 milioni di euro
Gli operatori portuali di La Spezia chiedono un rilancio del porto
La Spezia
Sollecitano azioni mirate ed efficaci
Nel primo trimestre di quest'anno il traffico delle merci nei porti montenegrini è cresciuto del +1,8%
Podgorica
Il flusso da e per l'Italia è aumentato del +16,2%
GNV installa un sistema per assicurare la stabilità delle navi
Genova
NAPA Stability, sviluppato dalla finlandese NAPA, è stato esteso ai traghetti
Deciso calo del -24,9% delle merci nei porti croati nel primo trimestre di quest'anno
Deciso calo del -24,9% delle merci nei porti croati nel primo trimestre di quest'anno
Zagabria
I contenitori sono stati pari a 92mila teu (-0,4%)
Vard costruirà due Commissioning Service Operation Vessel
Trieste
Sono destinate ad una società di Taiwan
In funzione la nuova stazione marittima del porto di Termoli
Termoli
Nel 2023 lo scalo molisano ha movimentato oltre 217mila passeggeri (+5%)
Nuova linea della CTN che collega i porti di La Goulette, Livorno, Salerno e Rades
Genova
Sarà inaugurata il 21 maggio
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
Partita iva: 03532950106
Registrazione Stampa 33/96 Tribunale di Genova
Direttore responsabile Bruno Bellio
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