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Approvata la direttiva che semplifica le formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o partenza dai porti UE
Le disposizioni della normativa saranno attuate tra il 2012 e il 2015
7 luglio 2010
Ieri il Parlamento europeo ha approvato il progetto di direttiva per semplificare le formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o partenza dai porti UE, le cui disposizioni saranno attuate tra il 2012 e il 2015. «La semplificazione delle procedure amministrative per il trasporto marittimo - ha sottolineato il vicepresidente della Commissione Europea - Siim Kallas, responsabile per i trasporti - costituisce un passo importante, non solo perché ridurrà i costi del trasporto marittimo che garantisce la movimentazione di circa il 40% delle merci in seno al mercato interno, ma anche perché il trasporto marittimo costituisce un'alternativa di trasporto meno inquinante e più sicura».

Il provvedimento lascia agli Stati membri, alle istituzioni del settore e alle autorità portuali cinque anni per predisporre sportelli amministrativi unici in tutti i porti. Dal 2013 la direttiva consentirà inoltre di semplificare e armonizzare una serie di procedure, in particolare di ridurre la ripetizione della trasmissione di dati alle varie autorità amministrative nei porti.

La Commissione Europea ha ricordato come, contrariamente alle altre modalità di trasporto le cui formalità amministrative sono state considerevolmente alleggerite con l'istituzione del mercato interno, il trasporto marittimo sia tuttora soggetto a procedure amministrative complesse e come la regolamentazione doganale e il diritto internazionale considerino che una nave lascia il territorio di un Paese membro non appena ha oltrepassato il limite delle 12 miglia nautiche (22 chilometri) delle acque territoriali. Pertanto, quando una nave viaggia tra due porti dell'Unione Europea, occorre sbrigare delle formalità amministrative alla partenza e all'arrivo come se si trattasse di operazioni di commercio internazionale.

La direttiva adottata ieri completa la prima serie di azioni a breve termine previste nell'ambito dell'iniziativa concernente uno spazio europeo di trasporto marittimo senza ostacoli avviata nel 2009.



Formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o partenza dai porti

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 luglio 2010 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità e che abroga la direttiva 2002/6/CE (COM(2009)0011 - C6-0030/2009 - 2009/0005(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)


Il Parlamento europeo,
  • vista la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2009)0011),
  • visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 80, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0030/2009),
  • vista la comunicazione della Commissione al Parlamento e al Consiglio dal titolo "Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso" (COM(2009)0665),
  • visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 100, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  • visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 4 novembre 2009,
  • visto il parere del Comitato delle Regioni del 17 giugno 2009,
  • visto l'articolo 55 del suo regolamento,
  • vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0064/2010),

  1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. approva le dichiarazioni comuni del Parlamento, del Consiglio e della Commissione allegate alla presente risoluzione;
  3. prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;
  4. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.



P7_TC1-COD(2009)0005

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 6 luglio 2010 in vista dell'adozione della direttiva .../2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri dell'Unione e che abroga la direttiva 2002/6/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)


IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
visto il parere del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria
considerando quanto segue:

  1. La direttiva 2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità, impone agli Stati membri di avvalersi di alcuni modelli di formulari normalizzati (in appresso “formulari FAL”) allo scopo di facilitare il traffico, definiti dalla convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale (FAL), adottata il 9 aprile 1965, nel testo modificato.

  1. Per facilitare il trasporto marittimo e al fine di ridurre gli oneri amministrativi delle compagnie di navigazione, le formalità di dichiarazione imposte dal diritto dell'Unione e dagli Stati membri devono essere semplificate e armonizzate il più possibile. Tuttavia la presente direttiva non dovrebbe pregiudicare la natura e il contenuto delle informazioni richieste e non dovrebbe introdurre ulteriori obblighi di formalità per le navi che non sottostanno già a tali obblighi ai sensi della legislazione applicabile negli Stati membri. Essa dovrebbe riguardare soltanto le possibili soluzioni per semplificare ed armonizzare le procedure di informazione nonché per raccogliere le informazioni con maggior efficienza.

  1. La trasmissione delle informazioni richieste all'arrivo e/o in partenza dai porti a norma della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (rifusione), della direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico, della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione, del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali, ed, in caso, del codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose adottato nel 1965, e relative modifiche adottate e in vigore, comprende le informazioni richieste dai formulari FAL. Quindi se queste informazioni corrispondono ai requisiti di cui ai suddetti strumenti giuridici, è opportuno accettare i formulari FAL che le forniscono.

  1. In considerazione della dimensione globale del trasporto marittimo, la legislazione dell'Unione deve tener conto dei requisiti dell'Organizzazione marittima internazionale (International Maritime Organisation -IMO) per garantire una semplificazione.

  1. Gli Stati membri dovrebbero approfondire la cooperazione tra le autorità competenti, come le autorità nazionali preposte alle dogane, ai controlli di frontiera, alla sanità pubblica e ai trasporti per continuare a semplificare ed armonizzazione le formalità di dichiarazione all'interno dell'Unione e usare nel modo più efficiente i sistemi di trasmissione elettronica dei dati e di scambio delle informazioni, al fine di rimuovere gli ostacoli al trasporto marittimo quanto più possibile in maniera simultanea e realizzare uno spazio marittimo europeo senza frontiere.

  1. È opportuno che siano disponibili statistiche dettagliate sui trasporti marittimi per valutare l'efficienza di misure politiche volte a facilitare il traffico marittimo all'interno dell'Unione europea e la necessità delle stesse, tenendo conto dell'esigenza di non creare inutili requisiti supplementari per quanto riguarda la raccolta di dati statistici da parte degli Stati membri e di avvalersi pienamente di Eurostat. Ai fini della presente direttiva, sarebbe importante raccogliere i dati riguardanti il traffico/la circolazione delle navi all'interno dell'Unione e/o le navi che entrano nei porti di un paese terzo o in zone franche.

  1. Dovrebbe essere più facile per le compagnie di navigazione ottenere la qualifica di "servizio di linea autorizzato", in linea con l'obiettivo della comunicazione della Commissione del 21 gennaio 2009 intitolata "Comunicazione e piano d'azione nella prospettiva della creazione di uno spazio europeo per il trasporto marittimo senza frontiere".

  1. Gli strumenti elettronici di trasmissione dei dati dovrebbero essere utilizzati in modo generalizzato per l'insieme delle formalità di dichiarazione nei tempi più brevi, entro e non oltre il 1 giugno 2015, basandosi sulle norme internazionali sviluppate da FAL ove sia possibile. Al fine di semplificare ed accelerare la trasmissione di quantitativi di informazioni che potrebbero essere ingenti, per le formalità di dichiarazione si dovrebbe ricorrere, ogniqualvolta possibile, al formato elettronico. All'interno dell'Unione europea, la fornitura di informazioni con formulari FAL in formato cartaceo dovrebbe costituire l'eccezione e dovrebbe essere accettata solo per le navi non battenti bandiera di uno Stato membro e per un periodo di tempo limitato, tenendo conto degli obblighi degli Stati membri come parti contraenti della convenzione FAL. Gli Stati membri sono incoraggiati ad usare i mezzi amministrativi, inclusi gli incentivi economici, per promuovere l'uso dei formati elettronici. Per i suddetti motivi, gli scambi di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero aver luogo per via elettronica. Per facilitare questo sviluppo occorre che i sistemi elettronici siano maggiormente interoperabili e, quanto più possibile, entro lo stesso termine, al fine di garantire il buon funzionamento dello spazio marittimo europeo senza frontiere.

  1. Le parti coinvolte nel commercio e nei trasporti dovrebbero poter presentare informazioni e documenti normalizzati con un'interfaccia elettronica unica per adempiere alle formalità di dichiarazione. I singoli elementi di dati dovrebbero essere presentati solo una volta.

  1. I sistemi SafeSeaNet istituiti a livello nazionale e a livello dell'Unione sono destinati a facilitare il ricevimento, lo scambio e la distribuzione delle informazioni tra i sistemi di informazione degli Stati membri relativi alle attività marittime. Per facilitare il trasporto marittimo e ridurre gli oneri amministrativi del trasporto stesso, il sistema SafeSeaNet dovrebbe essere interoperabile con altri sistemi dell'Unione per le formalità di dichiarazione. SafeSeaNet dovrebbe essere usato per lo scambio di ulteriori informazioni a fini di facilitazione del trasporto marittimo. Le formalità di dichiarazione concernenti informazioni a fini unicamente nazionali non dovrebbero essere introdotte nel sistema SafeSeaNet.

  1. Nell'adottare nuove misure dell'Unione occorrerebbe garantire che gli Stati membri possano mantenere la trasmissione elettronica dei dati e non sia loro imposto il formato cartaceo.

  1. Il beneficio completo della trasmissione elettronica dei dati si può conseguire solamente se esiste una comunicazione fluida ed efficace fra SafeSeaNet, la dogana elettronica e i sistemi elettronici per l'immissione e la consultazione dei dati. A tal fine, bisogna dapprima ricorrere alle norme già esistenti per limitare gli oneri amministrativi.

  1. I formulari FAL sono regolarmente aggiornati. La presente direttiva dovrebbe quindi fare riferimento alla versione in vigore di questi formulari. Le informazioni richieste dalla legislazione degli Stati membri che vanno al di là dei requisiti FAL dovrebbero essere comunicate in un formato da sviluppare sulla base degli standard FAL dell'IMO.

  1. La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare le disposizioni del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), o alla legislazione nazionale in materia di controllo di frontiera per quegli Stati membri in cui non si applica il relativo acquis di Schengen, al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, al regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 aprile 2005 che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario e al regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 che istituisce il codice doganale comunitario (codice doganale aggiornato).

  1. Per un uso generalizzato della trasmissione elettronica delle informazioni e per facilitare il trasporto marittimo, gli Stati membri dovrebbero estendere l'uso dei mezzi elettronici di trasmissione dei dati attenendosi a un adeguato calendario e dovrebbero discutere, in cooperazione con la Commissione, la possibilità di armonizzare tale uso. A tal fine occorrerebbe tenere presente il lavoro del gruppo direttivo di alto livello SafeSeaNet in ordine alla tabella di marcia di SafeSeaNet, allorché sarà adottata, ai requisiti concreti di finanziamento e all'assegnazione rispettiva di mezzi finanziari dell'Unione per lo sviluppo della trasmissione elettronica dei dati.

  1. Occorre esentare le navi che operano tra i porti situati sul territorio doganale dell'Unione europea dalla trasmissione delle informazioni di cui ai formulari FAL, quando le navi non provengono da un porto situato al di fuori del territorio dell'Unione o da una zona franca soggetta alle modalità di controllo di tipo I ai sensi della legislazione doganale, non vi fanno scalo né vi si recano, fatte salve la normativa applicabile dell'Unione e le informazioni che gli Stati membri possono richiedere per proteggere l'ordine e la sicurezza interni e per far rispettare le leggi in materia doganale, fiscale, di immigrazione, ambientale o di sicurezza.

  1. Anche le esonerazioni dalle formalità amministrative dovrebbero essere consentite sulla base del carico della nave e non solo sulla base della destinazione e/o del luogo di partenza della nave. Ciò è necessario per garantire che le formalità supplementari per le navi che sono entrate in un porto di un paese terzo o in una zona franca possano essere ridotte al minimo. Nell'ambito della relazione di cui all'articolo 15, la Commissione dovrebbe esaminare tale questione.

  1. È opportuno introdurre un nuovo formulario provvisorio al fine di armonizzare le informazioni richieste dalla comunicazione preliminare di informazioni di sicurezza prevista dal regolamento (CE) n. 725/2004.

  1. Le esigenze linguistiche nazionali costituiscono spesso un ostacolo per lo sviluppo della rete di navigazione a corto raggio. Gli Stati membri dovrebbero compiere tutti gli sforzi possibili per facilitare la comunicazione scritta e orale, nel traffico marittimo, tra Stati membri, in conformità della prassi internazionale, al fine di trovare mezzi comuni di comunicazione.

  1. È opportuno che la Commissione abbia il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda l'allegato alla presente direttiva. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti.

  1. I diversi atti giuridicamente vincolanti adottati dall'Unione europea che impongono ad esempio formalità di prenotifica all'entrata in porto, quali la direttiva 2009/16/CE, possono prevedere termini diversi per l'esecuzione di queste formalità di prenotifica. La Commissione dovrebbe esaminare se sia possibile abbreviare e armonizzare i termini, approfittando dei progressi in atto nell'elaborazione elettronica dei dati nel contesto di una relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio che dovrebbe contenere, se opportuno, una proposta legislativa.

  1. Nel quadro della relazione di cui all'articolo 15, la Commissione dovrebbe determinare in quale misura l'obiettivo della presente direttiva, ovvero la semplificazione delle formalità amministrative alle quali sono sottoposte le navi in arrivo o in partenza da porti dell'Unione europea, dovrebbe essere esteso all'entroterra, e più precisamente alla navigazione fluviale, al fine di rendere più celere e fluido il transito del trasporto marittimo verso l'entroterra e di apportare una soluzione duratura alla congestione nei porti e intorno ai porti.

  1. Poiché gli obiettivi dell'azione prevista, in particolare quello di facilitare il trasporto marittimo in modo armonizzato nell'intera Unione, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

  1. A norma della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, qualora l'attuazione di una direttiva è superflua per ragioni geografiche, detta attuazione non è obbligatoria. Pertanto i requisiti previsti nella direttiva sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri dell'Unione non sono rilevanti per gli Stati membri che non hanno porti in cui possano normalmente far scalo le navi che rientrano nell'ambito d'applicazione della direttiva stessa.

  1. Le misure stabilite dalla presente direttiva contribuiscono a raggiungere gli obiettivi dell'Agenda di Lisbona.

  1. L'accesso a Safe SeaNet e ad altri strumenti elettronici dovrebbe essere regolamentato per garantire la protezione delle informazioni commerciali e riservate e dovrebbe aver luogo senza pregiudizio del diritto applicabile in materia di protezione dei dati di carattere commerciale e, per i dati personali, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché alla libera circolazione di tali dati. Gli Stati membri e le istituzioni e gli organismi dell'Unione dovrebbero prestare particolare attenzione alla necessità di garantire la protezione delle informazioni commerciali e riservate attraverso adeguati sistemi di controllo dell'accesso.

  1. Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e dell'Unione, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di attuazione.

  1. Per motivi di chiarezza, è opportuno sostituire la direttiva 2002/6/CE con la presente direttiva,


HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

  1. La presente direttiva ha lo scopo di semplificare e armonizzare le procedure amministrative applicate ai trasporti marittimi attraverso l'uso generalizzato della trasmissione elettronica delle informazioni e la razionalizzazione delle formalità di dichiarazione.

  1. La presente direttiva si applica alle formalità di dichiarazione applicabili al trasporto marittimo per le navi in arrivo o in partenza da porti situati negli Stati membri.

  1. La presente direttiva non si applica alle navi esentate dalle formalità di dichiarazione.


Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

  1. "formalità di dichiarazione", le informazioni riportate in allegato che, in conformità alla legislazione vigente in uno Stato membro, devono essere fornite per fini amministrativi e procedurali alle navi in arrivo o in partenza da un porto di tale Stato membro;

  1. "convenzione FAL", la convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale dell'Organizzazione marittima internazionale, adottata il 9 aprile 1965, nel testo modificato;

  1. "formulari FAL", i formulari di facilitazione normalizzati, previsti dalla convenzione FAL;

  1. "nave", qualsiasi nave o unità marittima;

  1. "SafeSeaNet", sistema dell'Unione per lo scambio di dati marittimi definito dalla direttiva 2002/59/CE;

  1. "trasmissione elettronica dei dati", il processo di trasmissione di informazioni codificate digitalmente mediante un formato strutturato che può essere utilizzato direttamente per l'immagazzinamento e il trattamento tramite computer.


Articolo 3

Armonizzazione e coordinamento delle formalità di dichiarazione

  1. Ciascuno Stato membri adotta misure per assicurare che, nel suo territorio, le formalità di dichiarazione siano richieste in modo armonizzato e coordinato.

  1. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, sviluppa i meccanismi di armonizzazione e coordinamento delle formalità di dichiarazione nell'Unione.


Articolo 4

Notifica preventiva dell'ingresso nei porti

Fatte salve disposizioni specifiche di notifica applicabili ai sensi degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione o ai sensi di strumenti giuridici internazionali applicabili al trasporto marittimo e vincolanti per gli Stati membri, incluse le disposizioni in materia di controllo delle persone e delle merci, gli Stati membri assicurano che il comandante o qualsiasi altra persona debitamente abilitata dall'armatore della nave notifichi, preventivamente all'ingresso in un porto situato in uno Stato membro, le informazioni previste dalle formalità di dichiarazione all'autorità competente designata da tale Stato membro:

  1. con un anticipo di almeno ventiquattro ore, oppure

  1. al più tardi al momento in cui la nave lascia il porto precedente, qualora la durata del viaggio sia inferiore a ventiquattro ore, oppure

  1. se il porto di scalo non è noto o se è cambiato durante il viaggio, non appena quest'informazione diviene disponibile.


Articolo 5

Trasmissione elettronica dei dati

  1. Gli Stati membri accettano l'adempimento delle formalità di dichiarazione in formato elettronico e la loro trasmissione attraverso un'interfaccia unica nei tempi più brevi e in ogni caso non oltre il 1° giugno 2015.

    Detta interfaccia unica, che collega SafeSeaNet, la dogana elettronica e altri sistemi elettronici, rappresenta il luogo attraverso il quale, in conformità della presente direttiva, tutte le informazioni sono dichiarate una volta e messe a disposizione delle varie autorità competenti e degli Stati membri.

  1. Il formato di cui al paragrafo 1 è conforme alle disposizioni dell'articolo 6, fermo restando il formato pertinente indicato nella convenzione FAL.

  1. Se la normativa dell'Unione richiede formalità di dichiarazione, e nella misura necessaria per il buon funzionamento dell'interfaccia unica stabilita ai sensi del paragrafo 1, i sistemi informatici di cui al paragrafo 1 devono essere interoperabili, accessibili e compatibili con il sistema SafeSeaNet istituito in conformità della direttiva 2002/59/CE, nonché, se del caso, con i sistemi informatici previsti dalla decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio.

  1. Fatte salve le disposizioni specifiche relative al controllo doganale e di frontiera di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 (codice doganale comunitario) e al regolamento (CE) n. 562/2006 (codice frontiere Schengen), gli Stati membri consultano gli operatori economici e informano la Commissione sui progressi compiuti secondo le modalità previste dalla decisione n. 70/2008/CE.


Articolo 6

Scambio dei dati

  1. Gli Stati membri provvedono a che le informazioni ricevute secondo le formalità di dichiarazione fornite in conformità di un atto giuridicamente vincolante dell'Unione siano rese disponibili nei loro sistemi SafeSeaNet nazionali e mettono a disposizione degli altri Stati membri, attraverso il sistema SafeSeaNet, le parti pertinenti di tali informazioni. Salvo diverse disposizioni di uno Stato membro questo non si applica alle informazioni ricevute in virtù delle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 (codice doganale comunitario), al regolamento (CEE) n. 2454/93, al regolamento (CE) n. 450/2008 (codice doganale aggiornato) e al regolamento (CE) n. 562/2006 (codice frontiere Schengen).

  1. Gli Stati membri garantiscono che le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 siano accessibili, su richiesta, alle autorità nazionali competenti.

  1. Il formato digitale di base dei messaggi da usare nei sistemi SafeSeaNet nazionali conformemente al paragrafo 1 è stabilito secondo le disposizioni dell'articolo 22 bis della direttiva 2002/59/CE.

  1. Gli Stati membri possono fornire un accesso pertinente alle informazioni di cui al paragrafo 1 tramite un'interfaccia unica nazionale con un sistema di scambio di dati elettronici o tramite i sistemi SafeSeaNet nazionali.


Articolo 7

Informazioni nei formulari FAL

Gli Stati membri accettano i formulari FAL per l'adempimento delle formalità di dichiarazione. Gli Stati membri possono accettare che le informazioni richieste in conformità di un atto giuridicamente vincolante dell'Unione siano fornite in formato cartaceo solo fino al 1° giugno 2015.


Articolo 8

Trattamento riservato

Gli Stati membri, in ottemperanza agli atti dell'Unione giuridicamente vincolanti o alla normativa nazionale, adottano le misure necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni commerciali e riservate scambiate in conformità della presente direttiva.

Essi prestano particolare attenzione a proteggere i dati commerciali raccolti a norma della presente direttiva. Per quanto riguarda i dati personali, gli Stati membri garantiscono la loro conformità con la direttiva 95/46/CE.


Articolo 9

Esenzioni

Gli Stati membri garantiscono che le navi che ricadono nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/59/CE e che effettuano movimenti tra porti situati sul territorio doganale dell'Unione europea, quando non provengono da un porto situato al di fuori del territorio dell'Unione o da una zona franca soggetta alle modalità di controllo di tipo I ai sensi della legislazione doganale, non vi fanno scalo né vi si recano, siano esentate dal dovere di trasmettere le informazioni previste dai formulari FAL, ferma restando la legislazione dell'Unione applicabile e la possibilità che gli Stati membri possano richiedere informazioni contenute nei formulari FAL di cui ai punti B.1, B.2, B.3, B.4, B.5 e B.6 dell'allegato per proteggere l'ordine e la sicurezza interni e per far rispettare le leggi in materia doganale, fiscale, di immigrazione, ambientale o sanitaria.


Articolo 10

Procedure di modifica

La Commissione può adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per quanto riguarda l'allegato alla presente direttiva, al fine di garantire che si tenga conto delle eventuali pertinenti modifiche introdotte dall'IMO ai formulari FAL. Tali modifiche non estendono l'ambito di applicazione della direttiva stessa.

Per gli atti delegati di cui al presente articolo si applicano le procedure di cui agli articoli 11, 12 e 13.


Articolo 11

Esercizio della delega

  1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 10 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati non oltre sei mesi prima della fine del periodo di cinque anni. La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell'articolo 12.

  1. Non appena adottato un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

  1. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dagli articoli 12 e 13.


Articolo 12

Revoca della delega

  1. La delega di poteri di cui all'articolo 10 può essere revocata dal Parlamento europeo o dal Consiglio in qualsiasi momento.

  1. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega si adopera per informare l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di adottare una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca e gli eventuali motivi della revoca.

  1. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


Articolo 13

Obiezioni agli atti delegati

  1. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni ad un atto delegato entro due mesi dalla data di notifica.

    Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale periodo è prorogato di due mesi.

  1. Se allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo.

    L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

  1. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni a un atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.


Articolo 14

Attuazione

  1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il ...*, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

    Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal ...*.

    Quando gli Stati membri adottano le suddette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di riferimento sono decise dagli Stati membri.

  1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.


Articolo 15

Relazione

La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, entro 18 mesi dalla data di attuazione di cui all'articolo 14, in merito al funzionamento della presente direttiva e segnatamente:

  1. alla possibilità di estendere al trasporto per idrovie interne la semplificazione introdotta dalla presente direttiva;

  1. alla compatibilità del sistema di informazione fluviale (RIS) con i sistemi elettronici di cui alla presente direttiva;

  1. ai progressi registrati in materia di armonizzazione e coordinamento delle formalità di dichiarazione ai sensi dell'articolo 3;

  1. alla possibilità di evitare o semplificare le formalità per le navi che sono entrate in un porto di un paese terzo o in una zona franca;

  1. ai dati disponibili sul traffico/la circolazione delle navi all'interno dell'Unione e/o le navi che entrano nei porti di un paese terzo o in zone franche.

La comunicazione è accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa.


Articolo 16

Abrogazione della direttiva 2002/6/CE

La direttiva 2002/6/CE è abrogata a decorrere dal ….*. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.


Articolo 17

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


Articolo 18

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ,



Per il Parlamento europeo


Per il Consiglio


Il presidente


Il presidente




ALLEGATO

Elenco delle formalità di dichiarazione di cui alla presente direttiva

A.    Formalità di dichiarazione risultanti da atti dell'Unione giuridicamente vincolanti
Questa categoria comprende le informazioni che sono fornite in conformità dei seguenti atti dell'Unione giuridicamente vincolanti.
  1. Notifica delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri
    In conformità dell'articolo 4 della direttiva 2002/59/CE.
  2. Verifiche di frontiera sulle persone
    In conformità dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 562/2006.
  3. Notifica delle merci pericolose o inquinanti trasportate a bordo
    In conformità dell'articolo 13 della direttiva 2002/59/CE.
  4. Notifica di rifiuti e residui
    In conformità dell'articolo 6 della direttiva 2000/59/CE.
  5. Notifica di informazioni in materia di sicurezza
    In conformità dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 725/2004.
    Nell'attesa dell'adozione di un formulario armonizzato a livello internazionale, il formulario che figura nell'appendice del presente allegato è usato per la trasmissione delle informazioni previste dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 725/2004. Il formulario può essere trasmesso per via elettronica.
  6. Dichiarazione sommaria di entrata
    In base all'articolo 36 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 e all'articolo 87 del regolamento (CE) n. 450/2008.

B.    Formulari FAL e formalità figuranti negli strumenti giuridici internazionali

Questa categoria comprende le informazioni che sono fornite in conformità della convenzione FAL e di altri strumenti giuridici internazionali pertinenti.

  1. Formulario FAL n. 1: "Dichiarazione generale"

  1. Formulario FAL n. 2: "Dichiarazione di carico"

  1. Formulario FAL n. 3: "Dichiarazione delle provviste di bordo"

  1. Formulario FAL n. 4: "Dichiarazione degli effetti personali e delle merci dell'equipaggio"

  1. Formulario FAL n. 5: "Ruolo dell'equipaggio"

  1. Formulario FAL n. 6: "Elenco dei passeggeri"

  1. Formulario FAL n. 7: "Dichiarazione di merci pericolose"

  1. Dichiarazione sanitaria marittima

C.    Legislazione nazionale pertinente

Gli Stati membri possono includere in questa categoria le informazioni che sono fornite in conformità della rispettiva legislazione nazionale e dovrebbero essere trasmesse per via elettronica.




APPENDICE

FORMULARIO INFORMATIVO DI SICUREZZA PRELIMINARE ALL'INGRESSO DELLA NAVE NEL PORTO

PER TUTTE LE NAVI PRELIMINARMENTE ALL'INGRESSO NEL PORTO DI UNO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA

(REGOLAMENTO SOLAS XI-2/9 E ARTICOLO 6, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO (CE) N. 725/2004)



Dettagli della nave ed estremi di contatto


Numero IMO
         

Nome della nave
         


Porto di registrazione





Stato di bandiera





Tipo di nave





Indicativo di chiamata





Stazza lorda





Codice identificativo Inmarsat (ove disponibile)





Nome della compagnia e relativo numero di identificazione





Nome ed estremi di contatto permanenti dell'ufficiale addetto alla sicurezza della compagnia





Porto di arrivo





Impianto portuale di arrivo (se noto)





Informazioni sul porto e sugli impianti portuali


Data e orario stimati di arrivo (ETA) della nave in porto
         


Motivo principale dello scalo





Informazioni previste dal regolamento SOLAS XI-2/9.2.1


La nave possiede un certificato internazionale di sicurezza (ISSC) in corso di validità?




IISSC


NO - perché?


Rilasciato da (nome dell'amministrazione o OSR)


Data di scadenza (gg/mm/aaaa)


Esiste a bordo della nave un piano di sicurezza (SSP) approvato?




NO


Livello di sicurezza al quale la nave opera


Sicurezza Livello 1


Sicurezza Livello 2


Sicurezza Livello 3


Posizione della nave al momento dell'elaborazione della presente relazione















Elencare gli ultimi dieci scali effettuati presso impianti portuali seguendo l'ordine cronologico (iniziando dallo scalo più recente):


N.


Data di arrivo (gg/mm/aaaa)


Data di partenza (gg/mm/aaaa)


Porto


Stato


UN/LOCODE
(ove disponibile)


Impianto portuale


Livello di sicurezza


























1




















LS =


2




















LS =


3




















LS =


4




















LS =


5




















LS =


6




















LS =


7




















LS =


8




















LS =


9




















LS =


10




















LS =


La nave ha adottato misure di sicurezza speciali o supplementari, oltre a quelle previste dal piano di sicurezza (SSP) approvato?

In caso affermativo, indicate le misure di sicurezza speciali o supplementari adottate dalla nave.




NO


N.
(come sopra)


Misure di sicurezza speciali o supplementari adottate dalla nave


1





2





3





4





5





6





7





8





9





10





Elencare le attività da nave a nave, in ordine cronologico (iniziando dalla più recente), effettuate durante gli ultimi dieci scali presso gli impianti portuali sopra elencati. Allungare la tabella infra o continuare su un foglio separato se necessario - inserite il numero totale di attività da nave a nave:


Le procedure di sicurezza specificate nel piano di sicurezza approvato sono state seguite durante ognuna delle attività da nave a nave summenzionate? In caso negativo, fornire i dettagli delle misure di sicurezza applicate in sostituzione nell'ultima colonna infra.




NO


N.


Data di arrivo (gg/mm/aaaa)


Data di partenza (gg/mm/aaaa)


Posizione o longitudine e latitudine


Attività da nave a nave


Misure di sicurezza applicate in sostituzione


1

















2

















3

















4

















5

















6

















7

















8

















9

















10

















Descrizione generale del carico della nave





La nave trasporta sostanze pericolose sotto forma di carico rientrante nelle classi 1, 2.1, 2.3, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 7 o 8 del codice IMDG?




NO
In caso affermativo confermare acclusione di una copia del manifesto delle merci pericolose (o di un estratto pertinente)


Confermare acclusione di una copia del ruolo dell'equipaggio della nave




Confermare acclusione di una copia dell'elenco dei passeggeri della nave




Altre informazioni connesse alla sicurezza


Vi sono altri aspetti attinenti alla sicurezza che volete comunicare?




Indicare i particolari:


NO


Agente della nave al porto di arrivo


Denominazione:


Estremi di contatto (numero di telefono):


Identificazione della persona che fornisce le informazioni


Titolo o posizione (cancellare la voce inutile):
Comandante / ufficiale addetto alla sicurezza della nave (SSO) / ufficiale addetto alla sicurezza della compagnia (CSO) / agente della nave (cfr. sopra)


Denominazione:


Firma:


Data/ora/luogo di stesura della relazione









ALLEGATO

DICHIARAZIONE CONGIUNTA DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

sul rilascio del Certificato di esenzione dal pilotaggio

Al fine di promuovere il trasporto marittimo a corto raggio e tenendo conto degli standard dei servizi di pilotaggio già consolidati in molti Stati membri e del ruolo che i piloti marittimi svolgono nella promozione della sicurezza marittima e dell'ambiente marino, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione vedono la necessità di esaminare un quadro chiaro per il rilascio di certificati di esenzione dal pilotaggio nei porti marittimi europei, in linea con l'obiettivo della comunicazione della Commissione di creare uno spazio europeo per il trasporto marittimo senza barriere, nonché con la comunicazione della Commissione su una politica europea dei porti (COM(2007)0616), e tenendo presente che ogni settore di pilotaggio necessita di esperienze e conoscenze locali altamente specializzate. La Commissione esaminerà tra breve la questione, prendendo in considerazione l'importanza della sicurezza in mare e la tutela dell'ambiente marino, in collaborazione con le parti interessate, in particolare per quanto riguarda l'applicazione di condizioni che siano pertinenti, trasparenti e proporzionate. Essa comunicherà il risultato della sua valutazione alle altre istituzioni e, se necessario, proporrà ulteriori azioni.


Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sull'articolo 290 TFUE

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dichiarano che le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano eventuali posizioni future delle istituzioni per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 290 TFUE o di singoli atti legislativi che contengano disposizioni di questo tipo.


Dichiarazione della Commissione concernente la notifica degli atti delegati

La Commissione europea prende atto del fatto che, ad eccezione dei casi in cui l'atto legislativo prevede una procedura d'urgenza, il Parlamento europeo e il Consiglio considerano che la notifica degli atti delegati tiene conto dei periodi di inattività delle istituzioni (inverno, estate ed elezioni europee), al fine di garantire che il Parlamento europeo e il Consiglio possano esercitare le loro prerogative entro le scadenze fissate nei relativi atti legislativi, ed è pronta ad agire di conseguenza.
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DALLA PRIMA PAGINA
La gestione del Container Terminal 2 del porto di Dar es Salaam passa ufficialmente ad Adani Ports
Ahmedabad/Abu Dhabi
Una joint venture controllata dall'azienda indiana acquisisce il 95% della Tanzania International Container Terminal Services
FEPORT, necessarie misure per mitigare l'impatto sui porti europei dell'inclusione dello shipping nell'EU ETS
Anversa
Bonz: essenziale che l'UE preveda un adeguamento della propria legislazione che danneggia la competitività
Rail Cargo Group compra la compagnia ferroviaria olandese Captrain Netherlands
Vienna
Ha una flotta di sette locomotive impiegate nei servizi di manovra e di ultimo miglio
Sessanta chili di cocaina sequestrati nel porto di Livorno
Livorno
Erano occultati in un container con un carico di banane
Nel primo trimestre di quest'anno il traffico delle merci nei porti marocchini è aumentato del +13,3%
Rabat/Tangeri
A Tanger Med la crescita è stata del +14,9%
Hannibal incrementa la frequenza dei collegamenti ferroviari con il porto della Spezia
Melzo
Aumento del +50% delle rotazioni con i terminal di Melzo, Marzaglia e Padova
Per la gestione del nuovo porto georgiano di Anaklia sono state selezionate due società cinesi che non gestiscono porti
Per la gestione del nuovo porto georgiano di Anaklia sono state selezionate due società cinesi che non gestiscono porti
Tbilisi
Le aziende ingegneristiche CCCC e CHEC costruiscono infrastrutture portuali. La società terminalista TiL rinuncia a presentare una proposta
Il gruppo crocieristico Viking Holdings ha chiuso il primo trimestre 2024 con una perdita netta di -493,9 milioni di dollari
Los Angeles
Ricavi in crescita del +14,2%
Bancarotta CIN, Onorato e i figli chiedono il patteggiamento
Milano
Calo trimestrale delle merci nei porti di La Spezia e Marina di Carrara
La Spezia
Nei primi tre mesi del 2024 il traffico containerizzato nello scalo spezzino è aumentato del +10,8%
Nel primo trimestre del 2024 il traffico delle merci nel porto di Napoli è cresciuto del +1,3%, mentre a Salerno è calato del -2,0%
Napoli
Nel primo trimestre del 2024 l'export di merci del G20 ha segnato una variazione congiunturale del +1,9%
Nel primo trimestre del 2024 l'export di merci del G20 ha segnato una variazione congiunturale del +1,9%
Parigi
Importazioni in diminuzione del -0,2%
Ad aprile il traffico delle merci nei porti marittimi cinesi è cresciuto del +2,7%
Pechino
I soli volumi di carichi da e per l'estero sono aumentati del +8,2%
Il governo cipriota ha revocato la concessione per la gestione e lo sviluppo del porto di Larnaca
Nicosia
Progetto del valore di 1,2 miliardi di euro. Attribuita alla Kition la violazione di una clausola del contratto
Wallenius Wilhelmsen vende il proprio terminal ro-ro di Melbourne alla Australian Amalgamated Terminals
ABG Sundal Collier ritiene equa l'offerta di MSC per l'acquisizione della Gram Car Carriers
Oslo
La proposta è supportata dal Cda della compagnia norvegese
Boluda Towage comprerà la società britannica di rimorchio SMS Towage
Valencia
L'operazione includerà la flotta di 20 mezzi navali
Assegnato a Fincantieri Marinette Marine il contratto per la quinta e sesta fregata della classe “Constellation”
Trieste
Rotterdam rischia di perdere il ruolo di principale hub di bunkeraggio europeo a favore di Tanger Med
Rotterdam rischia di perdere il ruolo di principale hub di bunkeraggio europeo a favore di Tanger Med
Bruxelles
Le nuove norme dell'UE sui fuel navali potrebbero indurre le navi che percorrono la rotta Asia-Europa a rifornirsi in Marocco
MOL installerà una vela rigida telescopica su una seconda nave carboniera
Tokyo
Il sistema ha consentito di ridurre il consumo giornaliero di carburante sino al 17%
Restrizioni al traffico marittimo nei canali di Panama e Suez e negli Stretti Turchi potrebbero ridurre di 34 miliardi di dollari il Pil mondiale
Lecce
Studio guidato dal Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici
L'austriaca Rail Cargo Group e la serba Transfera costituiscono una joint venture
Belgrado
Svilupperà soluzioni logistiche intermodali in Serbia e nell'area dei Balcani occidentali
Nel primo trimestre del 2024 in Italia il traffico cargo aereo è aumentato del +16,8%
Roma
Albertini (Anama): fondamentale per l'Italia attrarre quel 30% di merce che oggi perdiamo a favore degli altri aeroporti europei
DSV, Maersk e MSC tra i pretendenti all'acquisizione di DB Schenker
New York
Offerta anche da un consorzio guidato da CVC Capital Partners e Carlyle
I porti spagnoli stanno beneficiando degli effetti della crisi nel Mar Rosso
Madrid
Nel primo quadrimestre di quest'anno i container in trasbordo sono aumentati del +18,6%
Conftrasporto evidenzia sette temi da affrontare in sede UE per rilanciare logistica e trasporti
Roma
Fincantieri crea una società in Arabia Saudita
Riyadh
Folgiero: l'obiettivo è di dar vita ad una partnership strategica per lo sviluppo della cantieristica navale nel Paese
COSCO prevede un 2024 positivo per il settore dei container
Shanghai
Attesa una prosecuzione del trend di crescita in atto sia per il trasporto marittimo che per la produzione di contenitori
Ad aprile il traffico dei container nel porto di Algeciras è cresciuto del +0,7%
Algeciras
Più accentuato l'aumento (+7,4%) dei soli container in trasbordo estero su estero
Netto miglioramento delle performance operative ed economiche della ZIM nel primo trimestre
Netto miglioramento delle performance operative ed economiche della ZIM nel primo trimestre
Haifa
Crescita particolarmente sostenuta nei mercati dei servizi nel Pacifico e con l'America Latina
Nei prossimi 12 mesi il valore dei noli nello shipping containerizzato potrebbe scendere ai minimi storici
Copenaghen
Danish Ship Finance ritiene che gli effetti dell'eccesso di stiva diverranno predominanti
A marzo il traffico delle merci nel porto di Genova è calato del -3,9% e nello scalo di Savona-Vado del -24,2%
A marzo il traffico delle merci nel porto di Genova è calato del -3,9% e nello scalo di Savona-Vado del -24,2%
Genova
Nel capoluogo ligure record dei crocieristi relativo al primo trimestre dell'anno
Ad aprile il traffico delle merci nei porti russi è diminuito del -8%
San Pietroburgo
Nel primo quadrimestre del 2024 sono state 288,4 milioni di tonnellate di carichi (-4,3%)
Ordine a Fincantieri ed EDGE per la costruzione di dieci pattugliatori d'altura
Abu Dhabi/Trieste
Le due aziende hanno formalizzato la creazione della joint venture Maestral
Nei primi tre mesi del 2024 i ricavi della CMA CGM sono calati del -7,0%
Nei primi tre mesi del 2024 i ricavi della CMA CGM sono calati del -7,0%
Marsiglia
Flessione del -11,3$ del solo volume d'affari dello shipping
Nel 2023 le spedizioni di trasporto combinato in Europa sono diminuite del -10,6%
Bruxelles
Numerose le cause della performance annuale deludente evidenziate dai soci della UIRR
Lo scorso mese il traffico dei container nel porto di Valencia è stato pari a 457mila teu (+14,2%)
Valencia
Nei primi quattro mesi di quest'anno il totale è stato di 1,7 milioni di teu (+12,8%)
Nuovi dazi degli USA sulle importazioni dalla Cina che colpiscono anche le gru ship-to-shore
Washington/Pechino
Protesta dell'associazione dell'industria siderurgica cinese
Nel porto di Amburgo tiene il traffico containerizzato mentre calano le rinfuse
Amburgo
Nei primi tre mesi del 2024 lo scalo tedesco ha movimentato 27,4 milioni di tonnellate di merci (-3,3%)
SEA Europe e industriAll Europe sollecitano una strategia dell'UE per l'industria navale europea
Bruxelles
Tra le richieste, l'introduzione del requisito “Made in Europe” negli appalti pubblici
Le associazioni della logistica esortano gli operatori ad essere pronti alla terza fase dell'ICS2
Bruxelles
Riguarda le merci importante nell'Unione Europea per via marittima
Marco Verzari è il nuovo segretario generale della Uiltrasporti
Roma
Subentra al dimissionario Tarlazzi
La Svizzera aumenta gli investimenti per l'esercizio e il rinnovo della rete ferroviaria
Berna
Previsti contributi d'investimento a favore di impianti privati
Le locomotive con tecnologia Ultimo Miglio di Mercitalia Logistics in servizio a Gioia Tauro
Gioia Tauro
Utilizzate per trasportare autovetture dalla Campania al porto calabrese
La società terminalista SSA Marine crea una divisione per le crociere
Seattle
È guidata da Stefano Borzone, manager con esperienza nel settore
Nei primi tre mesi del 2024 il traffico dei container nei terminal di HHLA è aumentato del +3,4%
Amburgo
Ricavi stabili
Prosegue il trend negativo delle performance economiche della Hapag-Lloyd
Prosegue il trend negativo delle performance economiche della Hapag-Lloyd
Amburgo
Nel primo trimestre del 2024 i ricavi sono diminuiti del -24,2%. Noli in calo -32,0% e carichi trasportati dalla flotta in crescita del +6,9%
Bruxelles dà ragione all'Italia che chiede all'Austria di rimuovere le restrizioni al trasporto stradale di merci al Brennero
Roma/Vienna
Il governo tirolese annuncia che è pronto a battersi dinanzi alla Corte di Giustizia dell'UE
Nel primo trimestre del 2024 il traffico navale nel canale di Suez è crollato del -42,9%
Nel primo trimestre del 2024 il traffico navale nel canale di Suez è crollato del -42,9%
Ismailia
A marzo la riduzione è stata del -49,1%
Parte dell'area ex Tubimar del porto di Ancona sarà riservata allo sviluppo della cantieristica nautica
Ancona
Approvato un atto di indirizzo
Domani La Méridionale inaugurerà il servizio traghetto Livorno-Île-Rousse
Marsiglia
Previste tre partenze settimanali
Il primo luglio Maersk introdurrà una Fossil Fuel Fee
Copenaghen
Il nuovo soprannolo sostituirà gradualmente il Bunker Adjustment Factor e il Low Sulphur Surcharge
Fit Cisl, necessario garantire la piena operatività del Comitato di gestione dell'AdSP della Liguria Occidentale
Genova
Bilog, le imprese affiancano l'AdSP della Liguria Orientale e il Comune di Piacenza
La Spezia
Vittorio Torbianelli è stato nominato commissario straordinario dell'AdSP del Mare Adriatico Orientale
Roma
Fratelli Cosulich, nuova nave cisterna bunker chimica IMO2
Genova
È la prima della flotta pronta a trasportare metanolo
COSCO realizzerà l'upgrade a dual-fuel di quattro nuove portacontainer da oltre 16.000 teu
Shanghai
Rinnovato il Cda di Interporto Padova
Padova
Luciano Greco è il nuovo presidente
Le imprese dell'autotrasporto che operano con il porto di Genova introducono una “congestion fee”
Genova
A Venezia è stata istituita l'Accademia della Logistica e del Mare
Venezia
È frutto della collaborazione tra ITS Marco Polo Academy, Vemars e CFLI
Siglato il contratto per l'elettrificazione delle banchine del porto di Termoli
Bari
In programma opere del valore complessivo di circa 4,5 milioni di euro
Flessione delle performance finanziarie trimestrali di Danaos e MPCC
Atene/Oslo
Le due società hanno flotte rispettivamente di 69 e 56 navi portacontenitori
Da luglio diventerà attivo il Port Community System del porto di Palermo
Palermo
Consente la gestione del traffico delle navi, dei mezzi e delle merci nello scalo
Hupac ha chiuso l'esercizio 2023 con una perdita netta di -6,2 milioni di franchi
Chiasso
Prossimo aumento della frequenza dei servizi intermodali sul corridoio Benelux-Italia
RINA presenta un piano di crescita che potrebbe includere ulteriori acquisizioni
Genova
Nel 2023 ricavi in crescita del +10%. Stabili i nuovi ordini nel primo trimestre di quest'anno
Supporto di Banco BPM, UniCredit e SACE per l'attuazione di interventi nei porti di Napoli e Salerno
Napoli
Advance Payment Bond di 36 milioni di euro a R.C.M. Costruzioni
Arrivato a Genova il primo dei cassoni della nuova diga foranea
Genova
È stato posato a -25 metri di profondità
Missione di Spediporto in Cina per promuovere lo sviluppo del cargo aereo a Genova
Genova
Tappe ad Hong Kong, Shenzhen e Guangzhou
Pianificazione dello spazio marittimo, l'Italia deferita alla Corte di Giustizia dell'UE
Bruxelles
Bruxelles denuncia la mancata elaborazione e comunicazione dei piani di gestione
A La Spezia si auspica l'istituzione di una Facoltà di economia dei trasporti e logistica
La Spezia
Pisano: il comparto è alla costante ricerca di professionalità adeguate
Martedì a Livorno si terrà il convegno “Il Treno Merci nei Porti”
Livorno
FerMerci promuove un confronto tra istituzioni e operatori del trasporto ferroviario merci nei porti
Protocollo di intesa siglato da ALIS e Assiterminal
Genova
Sviluppo congiunto di temi strategici per le imprese ed i lavoratori dei settori di riferimento
Svizzera, rincaro del +2,1% delle tariffe delle tracce ferroviarie
Berna
I costi per il traffico merci aumenteranno di circa sei milioni di franchi all'anno
Il noleggiatore di portacontainer Euroseas ritiene positive le prospettive del proprio segmento di mercato
Atene
PROSSIME PARTENZE
Visual Sailing List
Porto di partenza
Porto di destinazione:
- per ordine alfabetico
- per nazione
- per zona geografica
CargoBeamer si assicura finanziamenti per 140 milioni di euro da parte di investitori pubblici e privati
Rinnovato il direttivo di SOS LOGistica
Milano
Daniele Testi è stato confermato alla presidenza
Nuovo maxi sequestro di droga nel porto di Civitavecchia
Roma
Intercettato un carico di marijuana di oltre 442 chilogrammi
Mercitalia Shunting & Terminal dotata di nuove locomotive per la manovra ferroviaria
Roma
Si tratta di locomotori DE 18 prodotti da Vossloh Rolling Stock
Saipem si aggiudica contratti in Angola per complessivi 3,7 miliardi di dollari
Milano
Sono stati aggiudicati da una società controllata da TotalEnergies
Ad aprile il traffico dei container nel porto di Los Angeles è cresciuto del +11,9%
Los Angeles
Nel primo quadrimestre del 2024 l'aumento è stato del +24,8%
FERCAM sbarca sul mercato indiano
Bolzano
Aperta una filiale a New Delhi. La presenza sarà estesa a Mumbai, Calcutta, e Chennai
Fincantieri vara un'unità di supporto logistico a Castellammare di Stabia
Trieste
È la seconda LSS costruita per la Marina Militare Italiana
Ferretti inaugura il rinnovato cantiere nautico di La Spezia
La Spezia
Lo stabilimento ligure è dedicato alla produzione degli yacht Riva
Positivo primo trimestre per Global Ship Lease
Atene
Ricavi in crescita del +12,7%
Avviato da Interporto Padova il servizio intermodale di Trans Italia con l'Interporto di Livorno Guasticce
Padova
Inizialmente prevede due circolazioni settimanali
Operativo il nuovo gate automatizzato al Reefer Terminal di Vado Ligure
Vado Ligure
Gli autotrasportatori possono svolgere le attività di carico e scarico senza scendere dal veicolo
Lo scorso mese il traffico dei container nel porto di Hong Kong è diminuito del -10,2%
Hong Kong
Nel primo quadrimestre movimentati 4,5 milioni di teu (-4,7%)
DP World inaugura nuove infrastrutture portuali e logistiche in Romania
Dubai
Nuovi terminal nel porto di Costanza destinati al project cargo e ai rotabili
Ad aprile è proseguita la crescita del traffico dei container nel porto di Long Beach
Long Beach
Nel primo quadrimestre del 2024 l'incremento è stato del +15,8%
Uniport Livorno acquista tre nuovi trattori portuali
Helsinki
La Kalmar li consegnerà nell'ultimo trimestre del 2024
Saliranno da cinque a sei le rotazioni settimanali del servizio Melzo-Rotterdam di Hannibal
Melzo
Incremento della frequenza a partire dal 10 giugno
Nel 2023 i ricavi di Stazioni Marittime sono aumentati del +18,5%
Genova
Utile netto a 1,7 milioni di euro (+75,5%)
Nei primi tre mesi del 2024 il traffico delle merci nel porto di Koper è calato del -6,6%
Lubiana
A marzo la flessione è stata del -3,1%
Ad aprile il traffico delle merci nel porto di Singapore è cresciuto del +8,8%
Singapore
I container sono stati pari a 3,4 milioni di teu (+3,8%)
PORTI
Porti italiani:
Ancona Genova Ravenna
Augusta Gioia Tauro Salerno
Bari La Spezia Savona
Brindisi Livorno Taranto
Cagliari Napoli Trapani
Carrara Palermo Trieste
Civitavecchia Piombino Venezia
Interporti italiani: elenco Porti del mondo: mappa
BANCA DATI
ArmatoriRiparatori e costruttori navali
SpedizionieriProvveditori e appaltatori navali
Agenzie marittimeAutotrasportatori
MEETINGS
Martedì a Livorno si terrà il convegno “Il Treno Merci nei Porti”
Livorno
FerMerci promuove un confronto tra istituzioni e operatori del trasporto ferroviario merci nei porti
L'11 aprile partirà la sesta edizione degli “Italian Port Days”
Roma
Anche quest'anno il progetto è stato diviso in due sessioni: la prima in primavera e la seconda dal 20 settembre al 20 ottobre
››› Archivio
RASSEGNA STAMPA
Deutsche Bahn Schenker takes CVC, Maersk, DSV and Bahri into final round, sources sa
(Reuters)
Chabahar Port: US says sanctions possible after India-Iran port deal
(BBC News)
››› Archivio
FORUM dello Shipping
e della Logistica
Relazione del presidente Mario Mattioli
Roma, 27 ottobre 2023
››› Archivio
Traffico trimestrale dei container in crescita per Eurogate e Contship Italia
Amburgo
Nei primi tre mesi del 2024 i volumi movimentati sono aumentati rispettivamente del +8,0% e +4,9%
Meyer Werft ha consegnato a Silversea la nuova nave da crociera di lusso Silver Ray
Papenburg/Vienna
Ha una capacità di 728 passeggeri
Nei primi tre mesi del 2024 i nuovi ordini acquisiti da Fincantieri sono diminuiti del -40,7%
Roma
Stabili i ricavi
Bando di gara per l'adeguamento strutturale di una banchina del porto di Ancona
Ancona
L'importo dell'appalto è di 16,5 milioni di euro
Gli operatori portuali di La Spezia chiedono un rilancio del porto
La Spezia
Sollecitano azioni mirate ed efficaci
Nel primo trimestre di quest'anno il traffico delle merci nei porti montenegrini è cresciuto del +1,8%
Podgorica
Il flusso da e per l'Italia è aumentato del +16,2%
GNV installa un sistema per assicurare la stabilità delle navi
Genova
NAPA Stability, sviluppato dalla finlandese NAPA, è stato esteso ai traghetti
Deciso calo del -24,9% delle merci nei porti croati nel primo trimestre di quest'anno
Deciso calo del -24,9% delle merci nei porti croati nel primo trimestre di quest'anno
Zagabria
I contenitori sono stati pari a 92mila teu (-0,4%)
Vard costruirà due Commissioning Service Operation Vessel
Trieste
Sono destinate ad una società di Taiwan
In funzione la nuova stazione marittima del porto di Termoli
Termoli
Nel 2023 lo scalo molisano ha movimentato oltre 217mila passeggeri (+5%)
Nuova linea della CTN che collega i porti di La Goulette, Livorno, Salerno e Rades
Genova
Sarà inaugurata il 21 maggio
Nei primi tre mesi del 2024 i ricavi di Wan Hai Lines sono cresciuti del +8,1%
Taipei
Utile netto pari a circa 143 milioni di dollari USA
Prosegue il trend di crescita del fatturato delle taiwanesi Evergreen e Yang Ming
Taipei/Keelung
Ad aprile è aumentato rispettivamente del +42,4% e +35,3%
Evergreen ordina 10.000 nuovi container
Taipei
Commessa da 32,3 milioni di dollari alla Dong Fang International Container (Hong Kong)
Vard costruirà una Ocean Energy Construction Vessel per Island Offshore
Trieste
Sarà consegnata nel primo trimestre del 2027. Opzione per altre due navi
La Lombardia tra le regioni più virtuose nel trasporto alimentare
Milano
Oltre il 50% dei veicoli a temperatura controllata è immatricolato nelle classi 5 e 6
Positive performance economiche trimestrali della Wallenius Wilhelmsen
Lysaker/Oslo
Ad Emanuele Grimaldi il 5,12% del capitale della Höegh Autoliners
Nei primi tre mesi del 2024 il traffico dei container a New York è aumentato del +11,7%
New York
A marzo la crescita è stata del +22,1%
Inaugurata la strada di collegamento con le nuove aree del porto di Piombino
Piombino
L'infrastruttura è costata 10,1 milioni di euro
Primo trimestre dell'anno difficoltoso per Finnlines
Helsinki
Accentuato incremento dei costi operativi
Nel 2023 il fatturato della Fercam è diminuito del -6%
Bolzano
Costituita una società in Lituania
ICTSI ha registrato performance economiche trimestrali record
Manila
Nel primo trimestre di quest'anno il traffico delle merci nei porti albanesi è aumentato del +3,4%
Tirana
I passeggeri sono diminuiti del -1,9%
Accelerare i tempi per fare del porto della Spezia e del suo retroporto la prima ZFD
La Spezia
Lo chiedono agenti marittimi, doganalisti e spedizionieri
Affidato il servizio di instradamento veicoli e passeggeri nei porti di Olbia e Golfo Aranci
Cagliari
Sarà gestito dalla romana Italpol Servizi Fiduciari
Deciso calo del -15,1% delle merci nel porto di Taranto nel primo trimestre
Taranto
I carichi allo sbarco sono diminuiti del -21,0% e quelli all'imbarco del -8,7%
Quest'anno il forum nazionale per il trasporto ferroviario delle merci Mercintreno si terrà a Padova
Padova
Si svolgerà nell'ambito di Green Logistics Expo
Inaugurata a Safaga, in Egitto, una fabbrica per la costruzione di rimorchiatori
Safaga
Dieci unità navali saranno realizzate per la Suez Canal Authority
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
Partita iva: 03532950106
Registrazione Stampa 33/96 Tribunale di Genova
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