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d'Amico (Confitarma): è «di fatto impossibile il ricorso ai team armati privati a bordo delle nostre navi”
La confederazione armatoriale chiede l'immediata apertura di un tavolo di lavoro
4 aprile 2013
Il presidente della Confederazione Italiana Armatori (Confitarma), Paolo d'Amico, ha lanciato un allarme per l'effettiva impossibilità da parte degli armatori di reclutare contractor per difendere le proprie navi dagli assalti dei pirati.

Sulla “Gazzetta Ufficiale” del 29 marzo scorso è incluso il decreto interministeriale - che pubblichiamo di seguito - che regola l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana che transitano in acque internazionali a rischio pirateria. A tal proposito Confitarma ha chiesto al ministro dell'Interno l'immediata apertura di un tavolo di lavoro composto dai rappresentanti di Confitarma, ministero dell'Interno e altri ministeri competenti (Difesa, Esteri e Trasporti) nonché dai rappresentanti degli Istituti di Vigilanza: «scopo del tavolo - ha spiegato d'Amico - è quello di verificare con urgenza l'operatività del decreto e di coordinare le migliori procedure per la sua effettiva entrata in vigore».

Confitarma ha chiesto inoltre al presidente del Consiglio ed al ministro dell'Economia e delle Finanze la proroga al 31 dicembre 2013 della data, che al momento la Legge di Stabilità 2013 fissa al 30 giugno 2013, quale termine di scadenza per impiegare guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i corsi teorico-pratici, a condizione che abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi e che tale condizione sia attestata dal ministero della Difesa.

«È evidente - ha rilevato il presidente di Confitarma - che, data l'assoluta mancanza di tali corsi di formazione, in assenza di una proroga, il decreto n.266/2012, pubblicato la scorsa settimana, che già necessita di ulteriori interventi di carattere amministrativo per essere reso operativo, non potrebbe trovare alcuna applicazione annullando così il lavoro finora svolto e rendendo di fatto impossibile il ricorso ai team armati privati a bordo delle nostre navi».




MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 28 dicembre 2012 , n. 266 .

Regolamento recante l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in acque internazionali a rischio pirateria.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA DIFESA

E CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;

Visti il Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni, ed il relativo regolamento di esecuzione di cui al Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il codice della navigazione di cui al Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154, recante “Disposizioni per l'affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonché nell'ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà, adottato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155”;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 1º dicembre 2010, n. 269, recante “Disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256 -bis e 257 -bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti”;

Visto l'articolo 5, commi 4, 5, 5 -bis e 5 -ter , del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, e successive modifiche, recante “Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria”, concernente l'impiego di guardie giurate a bordo di navi mercantili battenti bandiera italiana che navigano in acque internazionali a rischio pirateria, individuate con decreto del Ministro della difesa;

Visto il decreto del Ministro della difesa, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, recante individuazione degli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria nell'ambito dei quali può essere previsto l'imbarco dei Nuclei militari di protezione (NMP);

Considerata la necessità di garantire adeguati servizi di protezione delle navi mercantili battenti bandiera nazionale da parte delle guardie giurate, nell'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 107 del 2011;

Ritenuto di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5 -ter , del citato decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, che rinvia ad un decreto del Ministro dell'interno la determinazione delle modalità attuative dei commi 5 e 5 -bis dello stesso articolo 5;

Sentito il Ministero degli affari esteri;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 7293/2012, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 27 settembre 2012;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

Vista la nota n. 11317 del 6 dicembre 2012 con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;


ADOTTA

il seguente regolamento


Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento determina le modalità attuative dell'articolo 5, commi 5 e 5 -bis , del decreto-legge 12 luglio 2011, n.107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130 e successive modificazioni, concernenti l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in acque internazionali a rischio pirateria. Sono altresì determinate le modalità per l'acquisto, l'imbarco, lo sbarco, il porto, il trasporto e l'utilizzo delle armi e del relativo munizionamento, nonché i rapporti tra le guardie giurate e il comandante della nave.


Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, s'intendono per:

a) decreto-legge: il decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, e successive modificazioni, recante “Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria”;

b) T.U.L.P.S.: il Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

c) decreto Ministro della difesa: il decreto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge, recante individuazione degli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria, nell'ambito dei quali può essere previsto l'imbarco dei Nuclei militari di protezione (NMP);

d) guardie giurate: il personale, autorizzato ai sensi degli articoli 133, 134 e 138 del T.U.L.P.S., che svolge i servizi di protezione di cui al comma 4 del decreto-legge;

e) navi: navi mercantili battenti bandiera italiana che transitano nelle acque internazionali individuate dal decreto Ministro della difesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge;

f) servizi di protezione: servizi a tutela delle navi mercantili, nonché delle merci e dei valori sulle stesse trasportati, battenti bandiera italiana espletati da guardie giurate, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge.


Art. 3.

Servizi di protezione del naviglio mercantile

1. Nei casi in cui il Ministero della difesa abbia reso noto all'armatore che non è previsto l'impiego dei Nuclei militari di protezione, possono essere svolti da guardie giurate, dipendenti direttamente dagli armatori, ai sensi dell'articolo 133 del T.U.L.P.S., ovvero dipendenti da istituti di vigilanza privata autorizzati ai sensi dell'articolo 134 del T.U.L.P.S., i servizi di protezione delle merci e dei valori sulle navi mercantili di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge.

2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge, le guardie giurate, ai fini dello svolgimento dei servizi di protezione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 138 T.U.L.P.S.:

a) avere, preferibilmente, prestato servizio nelle Forze armate, anche come volontari, con esclusione dei militari di leva;

b) avere superato i corsi teorico-pratici di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154, adottato in attuazione dell'articolo 18 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.155;

c) avere superato un corso di addestramento specifico, con oneri a carico dei destinatari, coordinato dal Ministero dell'interno, avvalendosi della collaborazione del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministero della difesa curerà, in particolare, l'addestramento nelle procedure di sicurezza a bordo nave, nonché la formazione e l'addestramento nelle procedure di comunicazione necessarie per operare nello specifico contesto, rilasciando attestato di superamento del corso;

d) essere in possesso di porto di arma lunga per difesa personale.


Art. 4.

Caratteristiche delle navi per lo svolgimento dei servizi di protezione

1. I servizi di protezione possono essere svolti esclusivamente a bordo di navi mercantili predisposte per la difesa da atti di pirateria con le caratteristiche previste dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge.

2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, le navi mercantili devono essere predisposte per la custodia di armi per lo svolgimento dei servizi di protezione ed essere dotate di appositi armadi per la custodia delle armi con le caratteristiche indicate all'articolo 6, comma 3, del presente decreto.


Art. 5.

Condizioni e modalità per lo svolgimento dei servizi

1. Con regolamento di servizio, predisposto ai sensi dell'allegato D del decreto del Ministro dell'interno 1º dicembre 2010, n. 269, per quanto applicabile, approvato dal Questore della provincia ove ha sede l'istituto di vigilanza privata ovvero, qualora si tratti di guardie giurate dipendenti direttamente dagli armatori, della provincia di iscrizione della nave, sono stabilite le modalità per lo svolgimento dei servizi di protezione, secondo quanto previsto dal presente decreto.

2. I regolamenti di servizio dovranno tenere conto delle seguenti prescrizioni:

a) il numero delle guardie giurate impiegate a bordo delle navi deve essere sempre adeguato in rapporto alle esigenze di difesa e rapportato alla tipologia di nave, alle merci ed ai valori trasportati ed al numero ed alla tipologia dei sistemi di autoprotezione attivati a bordo, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge e comunque, tenuto conto anche dei limiti di utilizzo delle armi di cui alla successiva lett. d) , non inferiore a quattro. Il numero deve altresì essere idoneo a garantire il rispetto della vigente normativa in tema di orario di lavoro, riposo, lavoro straordinario;

b) per ogni nucleo di guardie giurate impiegato a bordo nave deve essere nominato un responsabile, individuato tra le guardie con maggior esperienza, cui è affidata l'organizzazione operativa del nucleo stesso, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di servizio e secondo le direttive del Comandante della nave al quale lo stesso si deve sempre rapportare;

c) contenere esplicito rinvio al decreto dirigenziale del Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, relativamente alla disciplina delle procedure tecnico-amministrative in materia di sicurezza della navigazione (safety) e sicurezza marittima (maritime security), in relazione alle misure antipirateria;

d) limitare l'uso delle armi alla sola ipotesi dell'esercizio del diritto di difesa legittima, ai sensi dell'articolo 52 del codice penale;

e) nel caso in cui le guardie giurate s'imbarcano direttamente nei porti degli Stati confinanti con le aree a rischio pirateria, l'istituto di vigilanza, nell'ipotesi di cui all'articolo 134 T.U.L.P.S., ovvero l'armatore, nell'ipotesi di cui all'articolo 133 del medesimo Testo Unico, comunica al Questore, che approva il regolamento di servizio, le generalità delle guardie giurate che debbono svolgere il servizio, la nave sulla quale opereranno, la durata del servizio, i porti di imbarco e sbarco delle guardie.


Art. 6.

Armamento

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 5 -bis del decretolegge, relativa all'acquisto, al trasporto, alla detenzione e alla cessione in comodato delle armi, all'imbarco e allo sbarco delle stesse armi a bordo delle navi, è rilasciata all'armatore o ad un suo rappresentante, in relazione alla tipologia di armi, dal Prefetto, ai sensi dell'articolo 28 del T.U.L.P.S., ovvero dal Questore, ai sensi dell'articolo 31 del T.U.L.P.S., alle condizioni di cui all'articolo 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110, ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 9 della medesima legge.

2. Le guardie giurate, nell'espletamento dei servizi di protezione ed esclusivamente entro i limiti delle acque internazionali nelle aree a rischio di pirateria individuate dal decreto Ministro della difesa, possono utilizzare le armi comuni da sparo, nonché quelle in dotazione delle navi, detenute previa autorizzazione di cui al comma 1, cedute loro in comodato dall'armatore. Nel caso di utilizzo delle armi regolarmente detenute dalle stesse guardie giurate, si applica la vigente normativa in materia di detenzione, porto, importazione ed esportazione delle armi comuni da sparo, di cui agli articoli 31, 38, 42 T.U.L.P.S e 58 Regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S.

3. Le armi di cui al comma 1, consentite per lo svolgimento dei servizi di protezione, sono esclusivamente quelle portatili individuali, anche a funzionamento automatico, di calibro pari o inferiore a 308 Win. (7,62 x 51 mm) , imbarcate sul territorio nazionale ovvero nei porti degli Stati le cui acque territoriali sono confinanti con le aree a rischio pirateria, individuate dal decreto Ministro della difesa, scariche e custodite in appositi armadi metallici corazzati, distinti per le armi e per le munizioni, chiusi con serratura di sicurezza tipo cassaforte, la cui chiave è in possesso del comandante della nave, collocati in appositi spazi protetti. Le armi ed il relativo munizionamento dovranno essere inserite nel Ruolo equipaggio, come previsto dall'articolo 170, comma 6 del Codice della navigazione, nonché nell'elenco degli attrezzi ed altri oggetti di corredo ed armamento di tipo previsto dalle vigenti norme per la sicurezza della navigazione del Giornale Nautico - Libro primo - Inventario di bordo, come previsto dall'articolo 174 del medesimo Codice.

4. Le medesime armi ed il relativo munizionamento, detenute dall'armatore se custodite nei depositi di cui al successivo articolo 7, debbono essere trasportate e scortate fino al luogo d'imbarco, nonché dal luogo di sbarco ai depositi, da guardie giurate, ai sensi dell'articolo 256 - bis , comma 2, lettera b) , del Regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S., fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 193, comma 2, del Codice della navigazione. Del trasporto deve essere dato avviso al Questore ai sensi dell'articolo 34 T.U.L.P.S., per le armi di cui all'articolo 31 del medesimo Testo unico, ovvero al Prefetto, per le armi di cui all'articolo 28 del T.U.L.P.S., che hanno facoltà di stabilire speciali condizioni per il trasporto, nonché alle Autorità Marittime nella cui giurisdizione ricade il luogo dell'imbarco.

5. L'utilizzo delle armi di cui al comma 2, negli ambiti individuati dal decreto Ministro della difesa, è disposto, per le finalità di protezione del naviglio, dal Comandante della nave che dovrà consegnare la chiave degli appositi armadi corazzati al Ship Security Officer (SSO) responsabile della sicurezza di bordo, che a sua volta provvederà alla consegna delle armi alle guardie giurate in servizio, previa annotazione nell'apposito registro di cui al comma 3. Cessate le esigenze di impiego delle armi di cui al comma 1, e comunque al di fuori degli ambiti individuati dal decreto Ministro della difesa, le stesse, salvo situazioni eccezionali di pericolo valutate dal Comandante della nave, andranno riposte negli armadi blindati con riconsegna della chiave al Comandante stesso.

6. Il numero delle armi imbarcate deve essere pari, nel massimo, al numero delle guardie giurate in servizio, più due di riserva. Il relativo munizionamento non deve eccedere la quantità di millecinquecento cartucce per arma.


Art. 7.

Deposito delle armi nel territorio nazionale

1. L'armatore, ai fini di quanto previsto dall'articolo 5 - bis del decreto-legge, qualora detenga armi sul territorio nazionale deve utilizzare un deposito per la custodia delle armi di cui all'articolo 6, comma 1, con le modalità previste dal presente articolo. Ai sensi degli articoli 8 e 32 del T.U.L.P.S., l'armatore può nominare un proprio rappresentante cui affidare la responsabilità del deposito.

2. Il deposito nel quale devono essere custodite le armi di cui all'articolo 6, comma 1, deve avere le seguenti caratteristiche:

a) essere sistemato in locali interni all'edificio, ubicati in modo da consentire il controllo degli accessi, e deve essere munito di porte blindate e di aperture ugualmente blindate oppure dotato di inferriate e grate metalliche di sicurezza; deve disporre altresì di adeguati congegni d'allarme e videosorveglianza;

b) le porte devono essere munite di finestrelle con cristalli blindati o grata per i controlli dall'esterno; l'impianto di illuminazione artificiale deve essere permanentemente in funzione ed essere corredato di interruttore esterno e dispositivi di illuminazione d'emergenza;

c) le attrezzature e le misure antincendio, conformi alle prescrizioni degli organi competenti, sono sistemate all'interno ed all'esterno del locale.

3. Le armi sono conservate, prive di munizioni, in appositi armadi metallici corazzati, chiusi a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte. Le munizioni sono detenute con licenza del Prefetto, ai sensi dell'articolo 47 del T.U.L.P.S., che ne determina le modalità di custodia.

4. Le chiavi d'accesso ai locali del deposito e agli armadi metallici, in cui sono custodite le armi e le munizioni, sono conservate, durante le ore di apertura degli uffici, dal responsabile del deposito che ne risponde. Fuori dell'orario di apertura degli uffici, dette chiavi sono custodite in una cassaforte, in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza, le cui chiavi sono custodite dal responsabile del deposito.

5. Il deposito è dotato di registro di carico delle armi e delle munizioni, con pagine numerate. I movimenti di prelevamento o versamento delle armi e munizioni devono essere annotati sul registro. Il responsabile del deposito, garantisce la corretta tenuta del registro.

6. L'accesso nel locale in cui sono custodite le armi è consentito all'armatore e al responsabile del deposito e, per il tempo strettamente necessario e sotto la diretta vigilanza del responsabile del deposito, alle guardie giurate addette ai servizi di cui all'articolo 2, comma 1.

7. Le armi devono essere consegnate e versate scariche. Nel locale del deposito e nel locale antistante devono essere affisse, ben visibili, le prescrizioni di sicurezza. Deve, comunque, essere presente un contenitore per lo scarico armi, al fine di poter effettuare la verifica di sicurezza.

8. L'autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 38 del T.U.L.P.S., ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di adottare le prescrizioni ritenute opportune ai fini della tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.


Art. 8.

Imbarco e sbarco delle armi nei porti degli Stati confinanti con le aree a rischio pirateria

1. Con la medesima autorizzazione di cui all'articolo 6 del presente decreto, l'armatore o un suo rappresentante può essere autorizzato ad imbarcare e sbarcare le armi direttamente nei porti degli Stati confinanti con le aree a rischio pirateria individuate dal decreto Ministro della difesa, nel rispetto della legislazione vigente negli Stati stessi.

2. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1, l'armatore deve produrre istanza - a seconda della tipologia di armi che intende utilizzare - al Prefetto o al Questore della provincia in cui ha sede la società di armamento, utilizzando la modulistica appositamente predisposta dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza. L'istanza deve contenere anche il numero e la tipologia delle armi, i relativi numeri di matricola, le date ed i luoghi di imbarco e sbarco delle armi, nonché la documentazione, ove prevista dallo Stato, attestante la consegna delle armi nello Stato ove le stesse vengono sbarcate.


Art. 9.

Rapporti tra il Comandante della nave e le guardie giurate

1. I servizi di cui all'articolo 2, comma 1, sono svolti sotto la direzione del Comandante della nave, in relazione a quanto previsto dalle direttive vigenti in materia e, in particolare, dagli articoli 8, 186, 187, 295, 297 e 302 del Codice della navigazione.


Art. 10.

Comunicazione con le autorità estere e nazionali

1. Il Comandante ovvero l'armatore della nave sono tenuti all'ottenimento dei permessi e delle autorizzazioni e ad ogni altro adempimento, inclusi quelli relativi alle armi da imbarcare e sbarcare a bordo della nave, richieste dagli Stati nei quali le guardie si imbarcano e/o sbarcano, nonché quelli nelle cui acque interne la nave programmi di passare, affinché il transito e l'eventuale sosta siano conformi alla legislazione locale.

2. Il Comandante ovvero l'armatore della nave sono comunque tenuti all'invio con congruo anticipo alle autorità competenti degli Stati nelle cui acque interne la nave programmi di passare di una comunicazione nella quale siano indicati:

il quantitativo e la tipologia delle armi imbarcate ai sensi del presente decreto;

la rotta prevista nelle acque interne dello Stato.

3. Copia delle comunicazioni inviate andrà custodita, presso la sede dell'armatore, con le modalità previste per la tenuta e conservazione dei Libri di bordo.

4. Il Comandante ovvero l'armatore della nave sono altresì tenuti a comunicare al Comando in capo della squadra navale della Marina Militare (CINCNAV), al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, al Ministero degli affari esteri - Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento (UAMA), nonché all'autorità diplomatico-consolare territorialmente competente, con congruo anticipo, i movimenti previsti negli spazi marittimi individuati dal decreto Ministro della difesa, comprese le direttrici di transito e i porti di sosta, nonché il numero di armi, con le relative descrizioni, e di guardie giurate imbarcate, la loro nazionalità e ogni altro elemento utile, al fine di consentire una piena conoscenza del traffico nazionale nell'area.


Art. 11.

Disposizioni finali

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 28 dicembre 2012


Il Ministro dell'interno
CANCELLIERI

Il Ministro della difesa
DI PAOLA

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
PASSERA

Visto, il Guardasigilli: SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2013
Interno, registro n. 1, foglio n. 157




NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Il Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146.

- Si riporta il testo degli articoli 256 -bis e 257 -bis del Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza):

«Art. 256 -bis . - 1. Sono disciplinate dagli articoli 133 e 134 della legge tutte le attività di vigilanza e custodia di beni mobili o immobili per la legittima autotutela dei diritti patrimoniali ad essi inerenti, che non implichino l'esercizio di pubbliche funzioni o lo svolgimento di attività che disposizioni di legge o di regolamento riservano agli organi di polizia.

2. Rientrano, in particolare, nei servizi di sicurezza complementare, da svolgersi a mezzo di guardie particolari giurate, salvo che la legge disponga diversamente o vi provveda la forza pubblica, le attività di vigilanza concernenti:

a) la sicurezza negli aeroporti, nei porti, nelle stazioni ferroviarie, nelle stazioni delle ferrovie metropolitane e negli altri luoghi pubblici o aperti al pubblico specificamente indicati dalle norme speciali, ad integrazione di quella assicurata dalla forza pubblica;

b) la custodia, il trasporto e la scorta di armi, esplosivi e di ogni altro materiale pericoloso, nei casi previsti dalle disposizioni in vigore o dalle prescrizioni dell'autorità, ferme restando le disposizioni vigenti per garantire la sicurezza della custodia, del trasporto e della scorta;

c) la custodia, il trasporto e la scorta del contante o di altri beni o titoli di valore; nonché la vigilanza nei luoghi in cui vi è maneggio di somme rilevanti o di altri titoli o beni di valore rilevante, appartenenti a terzi;

d) la vigilanza armata mobile e gli interventi sugli allarmi, salve le attribuzioni degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza;

e) la vigilanza presso infrastrutture del settore energetico o delle telecomunicazioni, dei prodotti ad alta tecnologia, di quelli a rischio di impatto ambientale, ed ogni altra infrastruttura che può costituire, anche in via potenziale, un obiettivo sensibile ai fini della sicurezza o dell'incolumità pubblica o della tutela ambientale.

3. Rientra altresì nei servizi di sicurezza complementare la vigilanza presso tribunali ed altri edifici pubblici, installazioni militari, centri direzionali, industriali o commerciali ed altre simili infrastrutture, quando speciali esigenze di sicurezza impongono che i servizi medesimi siano svolti da guardie particolari giurate.».

«Art. 257 -bis - 1. La licenza prescritta dall'articolo 134 della legge per le attività di investigazione, ricerche e raccolta di informazioni per conto di privati, ivi comprese quelle relative agli ammanchi di merce ed alle differenze inventariali nel settore commerciale, è richiesta dal titolare dell'istituto di investigazioni e ricerche anche per coloro che, nell'ambito dello stesso istituto, svolgono professionalmente l'attività di investigazione e ricerca.

2. La relativa domanda contiene:

a) l'indicazione dei soggetti per i quali la licenza è richiesta e degli altri soggetti di cui all'articolo 257, comma 1, lettera a) , se esistenti;

b) l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 257, comma 1, lettera b) ;

c) le altre indicazioni di cui all'articolo 257, comma 1, lettere c) e d) .

3. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni dell'articolo 257. A tal fine, il decreto previsto dal comma 4 del medesimo articolo 257 prevede, sentite le Regioni, i requisiti formativi minimi ad indirizzo giuridico e professionale ed i periodi minimi di tirocinio pratico occorrenti per il rilascio della licenza.

4. Nulla è innovato relativamente all'autorizzazione prevista dall'articolo 222 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale per lo svolgimento delle attività indicate nell'articolo 327 -bis del medesimo codice.».

- Il Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1942, n. 93, Ediz. Spec.

- La legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1975, n. 105.

- Il decreto del Ministro dell'Interno 15 settembre 2009, n. 154, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 novembre 20 09, n. 298, Supplemento Ordinario

- Si riporta il testo dell'art. 18, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale):

«2. Il Ministro dell'interno, ai fini di cui al comma 1, stabilisce con proprio decreto le condizioni e le modalità per l'affidamento dei servizi predetti, nonché i requisiti dei soggetti concessionari, con particolare riferimento all'addestramento del personale impiegato, alla disponibilità di idonei mezzi di protezione individuale per il personale stesso, al documentato e puntuale rispetto di ogni disposizione di legge o regolamento in materia, incluse le caratteristiche funzionali delle attrezzature tecniche di rilevazione eventualmente adoperate, così da assicurare la contemporanea realizzazione delle esigenze di sicurezza e di quelle del rispetto della dignità della persona.».

- Il decreto del Ministro dell'interno 1° dicembre 2010, n. 269, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2011, n. 36, Supplemento Ordinario.

- Si riporta il testo integrale dell'art. 5 del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130 (Proroga delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nonché degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Misure urgenti antipirateria):

«Art. 5 (Ulteriori misure di contrasto alla pirateria) - 1. Il Ministero della difesa, nell'ambito delle attività internazionali di contrasto alla pirateria al fine di garantire la libertà di navigazione del naviglio commerciale nazionale, può stipulare con l'armatoria privata italiana e con altri soggetti dotati di specifico potere di rappresentanza della citata categoria convenzioni per la protezione delle navi battenti bandiera italiana in transito negli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria individuati con decreto del Ministro della difesa, sentiti il Ministro degli affari esteri e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dei rapporti periodici dell'International Maritime Organization (IMO), mediante l'imbarco, a richiesta e con oneri a carico degli armatori, di Nuclei militari di protezione (NMP) della Marina, che può avvalersi anche di personale delle altre Forze armate, e del relativo armamento previsto per l'espletamento del servizio.

2. Il personale militare componente i nuclei di cui al comma 1 opera in conformità alle direttive e alle regole di ingaggio emanate dal Ministero della difesa. Al comandante di ciascun nucleo, al quale fa capo la responsabilità esclusiva dell'attività di contrasto militare alla pirateria, e al personale da esso dipendente sono attribuite le funzioni, rispettivamente, di ufficiale e di agente di polizia giudiziaria riguardo ai reati di cui agli articoli 1135 e 1136 del codice della navigazione e a quelli ad essi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale. Al medesimo personale sono corrisposti, previa riassegnazione delle relative risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del successivo comma 3, il compenso forfetario di impiego e le indennità previste per i militari imbarcati sulle unità della Marina negli spazi marittimi internazionali e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e all'articolo 4, commi 1 -sexies e 1 -septies , del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, intendendosi sostituita alla necessità delle operazioni militari la necessità di proteggere il naviglio di cui al comma 1.

3. Gli armatori che fruiscono dei servizi di protezione di cui al comma 1 provvedono al ristoro dei corrispondenti oneri, comprensivi delle spese per il personale di cui al comma 2 e delle spese di funzionamento, come definiti nelle convenzioni di cui al comma 1, mediante versamenti all'entrata del bilancio dello Stato, integralmente riassegnati, entro sessanta giorni, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, in deroga alle previsioni dell'articolo 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. Nell'ambito delle attività internazionali di contrasto alla pirateria e della partecipazione di personale militare alle operazioni di cui all'articolo 4, comma 13, del presente decreto, anche in relazione all'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, ed in attesa della ratifica delle linee guida del «Maritime Safety Committee» (MSC) delle Nazioni Unite in seno all'«International Maritime Organization » (IMO), è consentito, nei casi in cui non sono previsti i servizi di protezione di cui al comma 1 e nei limiti di cui ai commi 5, 5 -bis e 5 -ter, l'impiego di guardie giurate, autorizzate ai sensi degli articoli 133 e 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in acque internazionali individuate con il decreto di cui al comma 1, a protezione delle stesse. (52)

5. L'impiego di cui al comma 4 è consentito esclusivamente a bordo delle navi predisposte per la difesa da atti di pirateria, mediante l'attuazione di almeno una delle vigenti tipologie ricomprese nelle «best management practices» di autoprotezione del naviglio definite dall'IMO, nonché autorizzate alla detenzione delle armi ai sensi del comma 5 -bis, attraverso il ricorso a guardie giurate individuate preferibilmente tra quelle che abbiano prestato servizio nelle Forze armate, anche come volontari, con esclusione dei militari di leva, e che abbiano superato i corsi teorico-pratici di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154, adottato in attuazione dell'articolo 18 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Fino al 31 dicembre 2012 possono essere impiegate anche le guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i predetti corsi teorico-pratici, a condizione che abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi e che tale condizione sia attestata dal Ministero della difesa.

5 -bis . Il personale di cui al comma 4, nell'espletamento del servizio di cui al comma 5 ed entro i limiti territoriali delle acque internazionali a rischio di pirateria ivi previsti, può utilizzare le armi comuni da sparo nonché le armi in dotazione delle navi, appositamente predisposte per la loro custodia, detenute previa autorizzazione rilasciata all'armatore, in relazione alla tipologia delle armi, ai sensi degli articoli 28 e 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. La predetta autorizzazione è rilasciata anche per l'acquisto, il trasporto e la cessione in comodato al medesimo personale di cui al comma 4. Con le medesime autorizzazioni possono essere autorizzati anche l'imbarco e lo sbarco delle armi a bordo delle navi di cui al comma 5, nei porti degli Stati le cui acque territoriali sono confinanti con le aree a rischio pirateria individuate con il decreto del Ministro della difesa, di cui al comma 1. Con le medesime autorizzazioni possono essere autorizzati anche l'imbarco e lo sbarco delle armi a bordo delle navi di cui al comma 5, nei porti degli Stati le cui acque territoriali sono confinanti con le aree a rischio di pirateria individuate con il decreto del Ministro della difesa, di cui al comma 1.

5 -ter . Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 31 marzo 2012, sono determinate le modalità attuative dei commi 5 e 5 -bis , comprese quelle relative all'imbarco e allo sbarco delle armi, al porto e al trasporto delle stesse e del relativo munizionamento, alla quantità di armi detenute a bordo della nave e alla loro tipologia, nonché ai rapporti tra il personale di cui al comma 4 ed il comandante della nave durante l'espletamento dei compiti di cui al medesimo comma.

6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 2 a 6, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009, e successive modificazioni, riferite alle navi e alle aree in cui si svolgono i servizi di cui ai commi 1 e 4.

6 -bis . All'articolo 111, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) la vigilanza a tutela degli interessi nazionali e delle vie di comunicazione marittime al di là del limite esterno del mare territoriale, ivi compreso il contrasto alla pirateria, anche con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107;».

6 -ter . Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”.

- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».


Note all'art. 1:

- Per il testo dell'art. 5, commi 5 e 5 -bis , del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, si veda nelle note alle premesse.


Note all'art. 2:

- Per il testo dell'art. 5, commi 1, 4 e 5, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, si veda nelle note alle premesse.

- Si riporta il testo degli articoli 133, 134 e 138, del citato Regio decreto n. 773 del 1931:

«Art. 133. Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprietà mobiliari od immobiliari.

Possono anche, con l'autorizzazione del prefetto, associarsi per la nomina di tali guardie da destinare alla vigilanza o custodia in comune delle proprietà stesse.».

«Art. 134. Senza licenza del prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati.

Salvo il disposto dell'art. 11, la licenza non può essere conceduta alle persone che non abbiano la cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro dell'Unione europea o siano incapaci di obbligarsi o abbiano riportato condanna per delitto non colposo.

I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono conseguire la licenza per prestare opera di vigilanza o custodia di beni mobiliari o immobiliari alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani.

Il regolamento di esecuzione individua gli altri soggetti, ivi compreso l'institore, o chiunque eserciti poteri di direzione, amministrazione o gestione anche parziale dell'istituto o delle sue articolazioni, nei confronti dei quali sono accertati l'assenza di condanne per delitto non colposo e gli altri requisiti previsti dall'articolo 11 del presente testo unico, nonché dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

La licenza non può essere conceduta per operazioni che importano un esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione della libertà individuale.».

«Art. 138. Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti:

1° essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea;

2° avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi di leva;

3° sapere leggere e scrivere;

4° non avere riportato condanna per delitto;

5° essere persona di ottima condotta politica e morale;

6° essere munito della carta di identità;

7° essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro.

Il Ministro dell'interno con proprio decreto, da adottarsi con le modalità individuate nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico, sentite le regioni, provvede all'individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie particolari giurate.

La nomina delle guardie particolari giurate deve essere approvata dal prefetto. Con l'approvazione, che ha validità biennale, il prefetto rilascia altresì, se ne sussistono i presupposti, la licenza per il porto d'armi, a tassa ridotta, con validità di pari durata.

Ai fini dell'approvazione della nomina a guardia particolare giurata di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea il prefetto tiene conto dei controlli e delle verifiche effettuati nello Stato membro d'origine per lo svolgimento della medesima attività. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 134 -bis , comma 3.

Le guardie particolari giurate, cittadini di Stati membri dell'Unione europea, possono conseguire la licenza di porto d'armi secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 ottobre 1996, n. 635. Si osservano, altresì, le disposizioni degli articoli 71 e 256 del regolamento di esecuzione del presente testo unico.

Salvo quanto diversamente previsto, le guardie particolari giurate nell'esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili cui sono destinate rivestono la qualità di incaricati di un pubblico servizio.».


Note all'art. 3:

- Per il testo degli articoli 133, 134 e 138, del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, (per l'argomento v. nelle note alle premesse), si veda nelle note all'art. 2.

- Per il testo dell'art. 5, commi 1 e 5, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, si veda nelle note alle premesse.

- Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto del Ministro dell'Interno n. 154 del 2009:

«Art. 6. (Addestramento del personale) - 1. I soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi di sicurezza sussidiaria di cui al presente decreto devono provvedere all'addestramento del personale addetto ai controlli di sicurezza, il cui contingente deve essere numericamente adeguato alle specifiche esigenze, organizzando specifici corsi teoricopratici, anche per il tramite di organizzazioni esterne. La durata di tali corsi è commisurata alle mansioni alle quali l'addetto alla sicurezza sarà adibito.

2. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza provvede a definire i programmi di addestramento del personale, differenziati a seconda delle mansioni alle quali il personale sarà adibito.
Detti programmi dovranno prevedere i seguenti argomenti:

a) normativa nazionale ed internazionale in materia di sicurezza degli impianti e dei trasporti marittimi e ferroviari;

b) principi in materia di legislazione di pubblica sicurezza con particolare riferimento alla disciplina delle armi e degli esplosivi, delle funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, nonché sul ruolo e le funzioni della polizia di frontiera.

3. I programmi, opportunamente differenziati in ragione dell'impiego, si rivolgono:

a) al personale con mansioni di direttore tecnico;

b) al personale addetto ai servizi di controllo e di sicurezza;

c) al personale addetto a compiti esclusivamente tecnici.

4. L'accertamento dei requisiti addestrativi degli addetti ai controlli di sicurezza è effettuato, previa richiesta dei soggetti autorizzati, da una apposita commissione nominata dal prefetto competente per territorio, presieduta da un funzionario di pubblica sicurezza designato dal questore e composta da:

a) un esperto delle tecniche impiegate nei sistemi di controllo di sicurezza, quali i controlli radiogeni, EDS, EDDS, rilevatori di vapori e particellari, camere di decompressione, metal-detector fissi e portatili;

b) un componente esperto di una lingua straniera;

c) un componente designato dal dirigente o comandante dello scalo ferroviario o marittimo;

d) un componente del competente ufficio di specialità della Polizia di Stato;

e) un componente designato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli aspetti di specifico interesse.

5. Le prove d'esame consistono:

a) in un colloquio sulle materie del programma di formazione e sulla conoscenza della lingua straniera;

b) in una prova pratica finalizzata all'accertamento del corretto utilizzo delle apparecchiature e delle altre tecniche in relazione alle mansioni di sicurezza che ciascun dipendente sarà chiamato a svolgere.».

- Per il testo dell'art. 18, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, si veda nelle note alle premesse.


Note all'art. 4:

- Per il testo dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 107 del 2011, si veda nelle note alle premesse.


Note all'art. 5:

- L'allegato D del decreto del Ministro dell'Interno 1° dicembre 2010, n. 269 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), concerne i requisiti operativi minimi degli istituti di vigilanza e le regole tecniche dei servizi.

- Per il testo dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 107 del 2011, si veda nelle note alle premesse.

- Si riporta il testo dell'art. 52 del codice penale:

«Art. 52. (Difesa legittima) - Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.

Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

a) la propria o la altrui incolumità;

b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.

La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.».

- Per il testo degli articoli 133 e 134 del citato Regio decreto n. 773 del 1931, si veda nelle note all'art. 2.


Note all'art. 6:

- Per il testo dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 107 del 2011, si veda nelle note alle premesse.

- Si riporta il testo degli articoli 28, 31, 34, 38 e 42 del citato Regio decreto n. 773 del 1931:

«Art. 28 - Oltre i casi preveduti dal codice penale, sono proibite la fabbricazione, l'assemblaggio, la raccolta, la detenzione e la vendita, senza licenza del Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere. Con la licenza di fabbricazione sono consentite le attività commerciali connesse e la riparazione delle armi prodotte.

La licenza è altresí necessaria per l'importazione e l'esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento, nonché per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita degli strumenti di autodifesa specificamente destinati all'armamento dei Corpi armati o di polizia, nonché per la fabbricazione e la detenzione delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, fatte salve le produzioni dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato. La validità della licenza è di 2 anni.

Per il trasporto delle armi stesse nell'interno dello Stato è necessario darne avviso al Prefetto.

Il contravventore è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 3.000 euro a 30.000 euro.».

«Art. 31 - Salvo quanto è disposto per le armi da guerra dall'art. 28, non si possono fabbricare altre armi, assemblarle, introdurle nello Stato, esportarle, farne raccolta per ragioni di commercio o di industria, o porle comunque in vendita, senza licenza del questore.

La licenza è necessaria anche per le collezioni delle armi artistiche, rare od antiche.

Salvo quanto previsto per la collezione di armi, la validità della licenza è di 3 anni.».

«Art. 34 - Il commerciante, il fabbricante di armi e chi esercita l'industria della riparazione delle armi non può trasportarle fuori del proprio negozio od opificio, senza preventivo avviso all'autorità di pubblica sicurezza.

L'obbligo dell'avviso spetta anche al privato che, per qualunque motivo, deve trasportare armi nell'interno dello Stato.».

«Art. 38 - Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all' articolo 1 -bis , comma 1, lettera b) , del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità, all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell'Arma dei carabinieri, ovvero per via telematica al sistema informatico di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, secondo le modalità stabilite nel regolamento.

Sono esenti dall'obbligo della denuncia:

a) i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo;

b) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche;

c) le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto ad andare armate, limitatamente però al numero ed alla specie delle armi loro consentite.

L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo anche nei casi contemplati dal capoverso precedente, e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico.

Chiunque detiene le armi di cui al primo comma, senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d'armi, deve presentare ogni sei anni la certificazione medica di cui all'articolo 35, comma 7. La mancata presentazione del certificato medico autorizza il prefetto a vietare la detenzione delle armi denunciate, ai sensi dell'articolo 39.

La denuncia di detenzione di cui al primo comma deve essere ripresentata ogni qual volta il possessore trasferisca l'arma in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia.

Il detentore delle armi deve assicurare che il luogo di custodia offra adeguate garanzie di sicurezza.».

«Art. 42 - Il Questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65. La licenza, la cui durata non sia diversamente stabilita dalla legge, ha validità annuale.

Il provvedimento con cui viene rilasciata una licenza di porto d'armi ai sensi del presente articolo deve essere comunicato, a cura dell'interessato, ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il convivente more uxorio, individuati dal regolamento e indicati dallo stesso interessato all'atto dell'istanza, secondo le modalità definite nel medesimo regolamento. In caso di violazione degli obblighi previsti in attuazione del presente comma, si applica la sanzione amministrativa da 2.000 euro a 10.000 euro. Può essere disposta, altresì, la revoca della licenza o del nulla osta alla detenzione.».

- Si riporta il testo degli articoli 8 e 9 della citata legge n. 110 del 1975:

«Art. 8 (Accertamento per il rilascio di autorizzazione di polizia in materia di armi) - La richiesta intesa ad ottenere il nulla osta per l'acquisto o la cessione di armi, ai sensi dell'articolo 35, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, modificato con decreto legge 22 novembre 1956, n. 1274, convertito nella legge 22 dicembre 1956, n. 1452, deve indicare i motivi dell'acquisto o della cessione.

La licenza di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è richiesta anche per l'esercizio dell'industria di riparazione delle armi.

Il rilascio delle autorizzazioni per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, il deposito e la riparazione di armi, nonché del permesso di porto d'armi, previsti dagli artt. 28, 31, 32, 35 e 42 del testo unico sopracitato e 37, R.D. 6 maggio 1940, n. 635, e dalla presente legge, è subordinato all'accertamento della capacità tecnica del richiedente. L'accertamento non occorre per l'autorizzazione alla collezione.

Ai fini dell'accertamento della capacità tecnica, l'interessato deve sostenere apposito esame presso la commissione di cui all'articolo 49 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. La commissione è integrata da un esperto designato dal Ministero della difesa quando l'accertamento è richiesto da persona che debba esercitare l'attività di fabbricazione, riparazione o commercio di armi.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresì alle persone che rappresentano, a norma dell'articolo 8 del citato testo unico, il titolare dell'autorizzazione di polizia.

Coloro che nei dieci anni antecedenti alla presentazione della prima istanza hanno prestato servizio militare nelle Forze armate o in uno dei Corpi armati dello Stato ovvero abbiano appartenuto ai ruoli del personale civile della pubblica sicurezza in qualità di funzionari o che esibiscano certificato d'idoneità al maneggio delle armi rilasciato dalla competente sezione della Federazione del tiro a segno nazionale devono sottoporsi all'accertamento tecnico soltanto per l'esercizio delle attività di fabbricazione, riparazione o commercio di armi.

L'accertamento della capacità tecnica non è richiesto per l'acquisto e il porto di armi da parte di coloro che siano autorizzati per legge.

La capacità tecnica è presunta nei confronti di coloro che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano già ottenuto le autorizzazioni ovvero abbiano adempiuto agli obblighi previsti in materia dalle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 .

Coloro che esercitano l'industria di riparazione delle armi devono richiedere alla competente autorità di pubblica sicurezza la licenza di cui al secondo comma del presente articolo entro il termine di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge.».

- L'art. 33 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 , è abrogato.

«Art. 9 (Requisiti soggettivi per le autorizzazioni di polizia in materia di armi ) - Oltre quanto stabilito dall'art. 11 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 , e successive modificazioni, le autorizzazioni di polizia prescritte per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, l'importazione, l'esportazione, la collezione, il deposito, la riparazione e il trasporto di armi di qualsiasi tipo non possono essere rilasciate alle persone che si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 43 dello stesso testo unico. Per il rilascio di tali autorizzazioni, l'autorità di pubblica sicurezza può richiedere agli interessati la presentazione del certificato di cui al quarto comma dell'art. 35 del predetto T.U. modificato con decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274 , convertito nella legge 22 dicembre 1956, n. 1452.

Ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 31 maggio 1965, n. 575 , le autorizzazioni di cui al primo comma non possono essere rilasciate a coloro che siano sottoposti ad una delle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423.».

- Si riporta il testo dell'art. 58 del citato Regio decreto n. 635 del 1940:

«Art. 58 - La denuncia è fatta nelle forme indicate dall'art. 15 del presente regolamento e deve contenere indicazioni precise circa le caratteristiche delle armi, delle munizioni e delle materie esplodenti; con le stesse forme deve essere denunciata qualsiasi modificazione nella specie e nella quantità.

Non è ammessa la detenzione di bombe cariche.

In caso di trasferimento del detto materiale da una località all'altra del regno, salvo l'obbligo di cui all'art. 34, secondo comma, della legge il possessore deve ripetere la denuncia di cui all'art. 38 della legge, nella località dove il materiale stesso è stato trasportato.

Chi denuncia un'arma deve anche indicare tutte le altre armi di cui è in possesso e il luogo dove si trovano, anche se sono state precedentemente denunciate.».

- Per il testo dell'art. 256 -bis , comma 2, lett b) , del citato Regio decreto n. 635 del 1940, si veda nelle note alle premesse.

- Si riporta il testo degli articoli 170, comma 6, 174 e 193, comma 2, del citato Regio decreto n. 327 del 1942:

«Art. 170 (Contenuto del ruolo di equipaggio) - Il ruolo di equipaggio deve contenere:

( Omissis ).

6. la descrizione delle armi e delle munizioni in dotazione della nave.».

«Art. 174 (Contenuto del giornale nautico) - Nell'inventario di bordo sono descritti gli attrezzi e gli altri oggetti di corredo e di armamento della nave.

Sul giornale generale e di contabilità sono annotate le entrate e le spese riguardanti la nave e l'equipaggio, gli adempimenti prescritti dalle leggi e dai regolamenti per la sicurezza della navigazione, i prestiti contratti, i reati commessi a bordo e le misure disciplinari adottate, i testamenti ricevuti nonché gli atti e processi verbali compilati dal comandante nell'esercizio delle funzioni di ufficiale di stato civile, le deliberazioni prese per la salvezza della nave ed in genere gli avvenimenti straordinari verificatisi durante il viaggio, le altre indicazioni previste dal regolamento.

Sul giornale di navigazione sono annotati la rotta seguita e il cammino percorso, le osservazioni meteorologiche, le rilevazioni e le manovre relative, ed in genere tutti i fatti inerenti alla navigazione.

Sul giornale di carico sono annotati gli imbarchi e gli sbarchi delle merci, con la indicazione della natura, qualità e quantità delle merci stesse, del numero e delle marche dei colli, della rispettiva collocazione nelle stive, della data e del luogo di carico e del luogo di destinazione, del nome del caricatore e di quello del destinatario, della data e del luogo di riconsegna.

Sul giornale di pesca sono annotati la profondità delle acque dove si effettua la pesca, la quantità complessiva del pesce pescato, le specie di questo e la prevalenza tra le medesime, e in genere ogni altra indicazione relativa alla pesca.».

«Art. 193 (Carico di armi e munizioni da guerra o di gas tossici) - ( Omissis ).

L'imbarco di armi e munizioni per uso della nave è sottoposto all'autorizzazione del comandante del porto o dell'autorità consolare.».


Note all'art. 7:

- Per il testo dell'art. 5, comma 5 -bis , del citato decreto-legge n. 107 del 2011, si veda nelle note alle premesse.

- Si riporta il testo degli articoli 8, 32 e 47 del citato Regio decreto n. 773 del 1931:

«Art. 8 - Le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse nè dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla legge.

Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di una autorizzazione di polizia, il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e ottenere l'approvazione dell'autorità di pubblica sicurezza che ha conceduta l'autorizzazione.».

«Art. 32 - Le licenze di cui agli artt. 28 e 31 non possono essere concedute a chi non può validamente obbligarsi e sono valide esclusivamente per i locali indicati nelle licenze stesse.

Può essere consentito di condurre la fabbrica, il deposito, il magazzino di vendita di armi, a mezzo di rappresentante.

La licenza per le collezioni di armi artistiche, rare o antiche è permanente. Debbono tuttavia essere denunciati al Questore i cambiamenti sostanziali della collezione o del luogo del deposito. Il contravventore è punito con l'ammenda fino a euro 516 (lire 1.000.000).».

«Art. 47 - Senza licenza del Prefetto è vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri piriche o qualsiasi altro esplosivo diverso da quelli indicati nell'articolo precedente, compresi i fuochi artificiali e i prodotti affini, ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti.

E' vietato altresì, senza licenza del Prefetto, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri senza fumo a base di nitrocellulosa o nitroglicerina.».

- Per il testo dell'art. 38 del citato Regio decreto n. 773 del 1931, si veda nelle note all'art. 6.


Note all'art. 9:

- Si riporta il testo degli articoli 8, 186, 187, 295, 297 e 302 del citato Regio decreto n. 327 del 1942:

«Art. 8 (Legge regolatrice dei poteri e dei doveri del comandante). - I poteri, i doveri e le attribuzioni del comandante della nave o dell'aeromobile sono regolati dalla legge nazionale della nave o dell'aeromobile.».

«Art. 186 (Autorità del comandante). - Tutte le persone che si trovano a bordo sono soggette all'autorità del comandante della nave.».

«Art. 187 (Disciplina di bordo). - I componenti dell'equipaggio devono prestare obbedienza ai superiori e uniformarsi alle loro istruzioni per il servizio e la disciplina di bordo.

Contro i provvedimenti del comandante della nave che concernono l'esercizio della loro attività, i componenti dell'equipaggio possono presentare reclamo al comandante del porto o all'autorità consolare; il comandante della nave non può impedire che chi intende proporre reclamo si presenti alle predette autorità, salvo che urgenti esigenze del servizio richiedano la presenza del componente dell'equipaggio a bordo.

Per il reclamo dei componenti dell'equipaggio di navi addette ai servizi pubblici di linea o di rimorchio in navigazione interna, si applicano le disposizioni stabilite da leggi e regolamenti speciali.».

«Art. 295 (Direzione nautica, rappresentanza e poteri legali).- Al comandante della nave, in modo esclusivo, spetta la direzione della manovra e della navigazione.

Il comandante rappresenta l'armatore. Nei confronti di tutti gli interessati nella nave e nel carico egli esercita i poteri che gli sono attribuiti dalla legge.».

«Art. 297 (Doveri del comandante prima della partenza). - Prima della partenza il comandante, oltre a promuovere la visita nei modi previsti dal presente codice, deve di persona accertarsi che la nave sia idonea al viaggio da intraprendere, bene armata ed equipaggiata. Deve altresì accertarsi che la nave sia convenientemente caricata e stivata.».

«Art. 302 (Provvedimenti per la salvezza della spedizione). - Se nel corso del viaggio si verificano eventi che mettono in pericolo la spedizione, il comandante deve cercare di assicurarne la salvezza con tutti i mezzi che sono a sua immediata disposizione o che egli può procurarsi riparando in un porto ovvero richiedendo l'assistenza di altre navi.

Se a tal fine è necessario procurarsi denaro, il comandante deve provvedere ai sensi dell'articolo 307.

Se è necessario sacrificare o danneggiare parti della nave o del carico, egli deve, per quanto è possibile, procedere cominciando dalle cose di minor valore e da quelle per cui più utile si appalesa il sacrificio e meno indispensabile la conservazione.».
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DALLA PRIMA PAGINA
Nuovi attacchi alle navi nella regione del Golfo di Aden
Tampa/Southampton
Colpita la portacontainer "MSC Tavvishi" della Mediterranean Shipping Company
La statunitense Federal Maritime Commission avvia una consultazione pubblica sulla Gemini Cooperation
Washington
Sulle rotte con gli USA l'accordo tra Maersk e Hapag-Lloyd impiegherà sino a 184 navi
Ok all'offerta di Navantia, Fincantieri, Naval Group, Naviris e Hydrus per la nuova corvetta europea
Trieste
È stata presentata nell'ambito del secondo bando del Fondo Europeo per la Difesa
Vado Gateway esulta per la leadership italiana nel rapporto “Container Port Performance Index” della World Bank
Vado Ligure
Accordo per l'ampliamento del container terminal russo ULCT nel Golfo di Finlandia
San Pietroburgo
Verrà quintuplicata la capacità di traffico annua
Gara per la realizzazione del nuovo terminal crociere Donato Bramante del porto di Civitavecchia
La Spezia
Al via anche la gara per l'ampliamento del La Spezia Container Terminal
Per elettrificare le banchine dei porti spagnoli è necessario quintuplicare il fabbisogno energetico degli scali
Valencia
Chiuso un ponte nel porto di Charleston per il passaggio di una portacontainer fuori controllo
Chiuso un ponte nel porto di Charleston per il passaggio di una portacontainer fuori controllo
Charleston
L'equipaggio è riuscito a riacquisire il governo della nave
Ad aprile il traffico delle merci nel porto di Ravenna è diminuito del -7,9%
Ravenna
Nel primo quadrimestre del 2024 la flessione è stata del -6,7%
Boluda Towage finalizza l'acquisizione della francese Les Abeilles
Valencia
È stata ceduta dal gruppo Econocom
ERFA, UIRR, Die Güterbahnen e RailGood chiedono un cambio di passo nella politica UE per il trasporto ferroviario delle merci
Bruxelles/Berlino/Langbroek
Damen ha presentato istanza di fallimento nei confronti del cantiere rumeno di Mangalia
Bucarest/Costanza
Mille lavoratori dello stabilimento sono stati posti in disoccupazione tecnica
Il marchio crocieristico P&O Cruises Australia sarà incorporato in Carnival Cruise Line
Il marchio crocieristico P&O Cruises Australia sarà incorporato in Carnival Cruise Line
Miami
La transizione a marzo 2025
Maersk annuncia un miglioramento delle previsioni di chiusura dell'esercizio 2024
I progetti per la fornitura di e-fuel verdi allo shipping sono in una fase di stallo
Bruxelles
Uno studio di T&E evidenzia che non una sola iniziativa dedicata specificamente al trasporto marittimo è in corso
Ad aprile 2024 il traffico delle merci nel porto di Genova è risultato stabile e a Savona-Vado è cresciuto del +49,4%
Genova
Wärtsilä affianca RINA e Gas and Heat nel progetto per il bunkeraggio di ammoniaca verde
Genova
Verrà sviluppata una bettolina innovativa
La gestione del Container Terminal 2 del porto di Dar es Salaam passa ufficialmente ad Adani Ports
Ahmedabad/Abu Dhabi
Una joint venture controllata dall'azienda indiana acquisisce il 95% della Tanzania International Container Terminal Services
FEPORT, necessarie misure per mitigare l'impatto sui porti europei dell'inclusione dello shipping nell'EU ETS
Anversa
Bonz: essenziale che l'UE preveda un adeguamento della propria legislazione che danneggia la competitività
Rail Cargo Group compra la compagnia ferroviaria olandese Captrain Netherlands
Vienna
Ha una flotta di sette locomotive impiegate nei servizi di manovra e di ultimo miglio
Sessanta chili di cocaina sequestrati nel porto di Livorno
Livorno
Erano occultati in un container con un carico di banane
Nel primo trimestre di quest'anno il traffico delle merci nei porti marocchini è aumentato del +13,3%
Rabat/Tangeri
A Tanger Med la crescita è stata del +14,9%
Hannibal incrementa la frequenza dei collegamenti ferroviari con il porto della Spezia
Melzo
Aumento del +50% delle rotazioni con i terminal di Melzo, Marzaglia e Padova
Per la gestione del nuovo porto georgiano di Anaklia sono state selezionate due società cinesi che non gestiscono porti
Per la gestione del nuovo porto georgiano di Anaklia sono state selezionate due società cinesi che non gestiscono porti
Tbilisi
Le aziende ingegneristiche CCCC e CHEC costruiscono infrastrutture portuali. La società terminalista TiL rinuncia a presentare una proposta
Il gruppo crocieristico Viking Holdings ha chiuso il primo trimestre 2024 con una perdita netta di -493,9 milioni di dollari
Bancarotta CIN, Onorato e i figli chiedono il patteggiamento
Milano
Il giudice dell'udienza preliminare valuterà la richiesta il 9 ottobre
Calo trimestrale delle merci nei porti di La Spezia e Marina di Carrara
La Spezia
Nei primi tre mesi del 2024 il traffico containerizzato nello scalo spezzino è aumentato del +10,8%
Nel primo trimestre del 2024 il traffico delle merci nel porto di Napoli è cresciuto del +1,3%, mentre a Salerno è calato del -2,0%
Napoli
Nel primo trimestre del 2024 l'export di merci del G20 ha segnato una variazione congiunturale del +1,9%
Nel primo trimestre del 2024 l'export di merci del G20 ha segnato una variazione congiunturale del +1,9%
Parigi
Importazioni in diminuzione del -0,2%
Ad aprile il traffico delle merci nei porti marittimi cinesi è cresciuto del +2,7%
Pechino
I soli volumi di carichi da e per l'estero sono aumentati del +8,2%
Il governo cipriota ha revocato la concessione per la gestione e lo sviluppo del porto di Larnaca
Nicosia
Progetto del valore di 1,2 miliardi di euro. Attribuita alla Kition la violazione di una clausola del contratto
Wallenius Wilhelmsen vende il proprio terminal ro-ro di Melbourne alla Australian Amalgamated Terminals
ABG Sundal Collier ritiene equa l'offerta di MSC per l'acquisizione della Gram Car Carriers
Oslo
La proposta è supportata dal Cda della compagnia norvegese
Boluda Towage comprerà la società britannica di rimorchio SMS Towage
Valencia
L'operazione includerà la flotta di 20 mezzi navali
Assegnato a Fincantieri Marinette Marine il contratto per la quinta e sesta fregata della classe “Constellation”
Trieste
Rotterdam rischia di perdere il ruolo di principale hub di bunkeraggio europeo a favore di Tanger Med
Rotterdam rischia di perdere il ruolo di principale hub di bunkeraggio europeo a favore di Tanger Med
Bruxelles
Le nuove norme dell'UE sui fuel navali potrebbero indurre le navi che percorrono la rotta Asia-Europa a rifornirsi in Marocco
MOL installerà una vela rigida telescopica su una seconda nave carboniera
Tokyo
Il sistema ha consentito di ridurre il consumo giornaliero di carburante sino al 17%
Restrizioni al traffico marittimo nei canali di Panama e Suez e negli Stretti Turchi potrebbero ridurre di 34 miliardi di dollari il Pil mondiale
Lecce
Studio guidato dal Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici
L'austriaca Rail Cargo Group e la serba Transfera costituiscono una joint venture
Belgrado
Svilupperà soluzioni logistiche intermodali in Serbia e nell'area dei Balcani occidentali
Nel primo trimestre del 2024 in Italia il traffico cargo aereo è aumentato del +16,8%
Roma
Albertini (Anama): fondamentale per l'Italia attrarre quel 30% di merce che oggi perdiamo a favore degli altri aeroporti europei
DSV, Maersk e MSC tra i pretendenti all'acquisizione di DB Schenker
New York
Offerta anche da un consorzio guidato da CVC Capital Partners e Carlyle
I porti spagnoli stanno beneficiando degli effetti della crisi nel Mar Rosso
Madrid
Nel primo quadrimestre di quest'anno i container in trasbordo sono aumentati del +18,6%
Conftrasporto evidenzia sette temi da affrontare in sede UE per rilanciare logistica e trasporti
Roma
Fincantieri crea una società in Arabia Saudita
Riyadh
Folgiero: l'obiettivo è di dar vita ad una partnership strategica per lo sviluppo della cantieristica navale nel Paese
COSCO prevede un 2024 positivo per il settore dei container
Shanghai
Attesa una prosecuzione del trend di crescita in atto sia per il trasporto marittimo che per la produzione di contenitori
Ad aprile il traffico dei container nel porto di Algeciras è cresciuto del +0,7%
Algeciras
Più accentuato l'aumento (+7,4%) dei soli container in trasbordo estero su estero
Netto miglioramento delle performance operative ed economiche della ZIM nel primo trimestre
Netto miglioramento delle performance operative ed economiche della ZIM nel primo trimestre
Haifa
Crescita particolarmente sostenuta nei mercati dei servizi nel Pacifico e con l'America Latina
Nei prossimi 12 mesi il valore dei noli nello shipping containerizzato potrebbe scendere ai minimi storici
Copenaghen
Danish Ship Finance ritiene che gli effetti dell'eccesso di stiva diverranno predominanti
A marzo il traffico delle merci nel porto di Genova è calato del -3,9% e nello scalo di Savona-Vado del -24,2%
A marzo il traffico delle merci nel porto di Genova è calato del -3,9% e nello scalo di Savona-Vado del -24,2%
Genova
Nel capoluogo ligure record dei crocieristi relativo al primo trimestre dell'anno
Ad aprile il traffico delle merci nei porti russi è diminuito del -8%
San Pietroburgo
Nel primo quadrimestre del 2024 sono state 288,4 milioni di tonnellate di carichi (-4,3%)
Ordine a Fincantieri ed EDGE per la costruzione di dieci pattugliatori d'altura
Abu Dhabi/Trieste
Le due aziende hanno formalizzato la creazione della joint venture Maestral
Nei primi tre mesi del 2024 i ricavi della CMA CGM sono calati del -7,0%
Nei primi tre mesi del 2024 i ricavi della CMA CGM sono calati del -7,0%
Marsiglia
Flessione del -11,3$ del solo volume d'affari dello shipping
Nel 2023 le spedizioni di trasporto combinato in Europa sono diminuite del -10,6%
Bruxelles
Numerose le cause della performance annuale deludente evidenziate dai soci della UIRR
Lo scorso mese il traffico dei container nel porto di Valencia è stato pari a 457mila teu (+14,2%)
Valencia
Nei primi quattro mesi di quest'anno il totale è stato di 1,7 milioni di teu (+12,8%)
Nuovi dazi degli USA sulle importazioni dalla Cina che colpiscono anche le gru ship-to-shore
Washington/Pechino
Protesta dell'associazione dell'industria siderurgica cinese
Nel porto di Amburgo tiene il traffico containerizzato mentre calano le rinfuse
Amburgo
Nei primi tre mesi del 2024 lo scalo tedesco ha movimentato 27,4 milioni di tonnellate di merci (-3,3%)
SEA Europe e industriAll Europe sollecitano una strategia dell'UE per l'industria navale europea
Bruxelles
Tra le richieste, l'introduzione del requisito “Made in Europe” negli appalti pubblici
Accelleron ha siglato un accordo quinquennale con Grandi Navi Veloci
Baden/Genova
Manutenzione e assistenza agli oltre 100 turbosoffianti installati sulle 28 navi della flotta
A maggio il traffico dei container nel porto di Singapore è ammontato a 3,5 milioni di teu (+3,6%)
Singapore
Nei primi cinque mesi del 2024 sono stati movimentati 16,9 milioni di teu (+7,7%)
Il 17 luglio a Roma si terrà l'assemblea dell'Associazione Italiana Terminalisti Portuali
Genova
Sarà preceduta il 16 da un evento privato tra networking e arte
Lo scorso mese il fatturato di Evergreen è cresciuto del +40,3%
Taipei
Nei primi cinque mesi del 2024 l'incremento è stato del +36,2%
La spagnola Pérez y Cía. ha comprato la connazionale EUCONSA
Madrid
È specializzata nel trasporto intermodale alla rinfusa di prodotti chimici e petrolchimici
Canale di Suez, prosecuzione della politica di sconti applicati alle navi in transito
Ismailia
Il traffico marittimo è tuttora più che dimezzato rispetto allo scorso anno
Convegno sulla sicurezza e ottimizzazione del flusso di passeggeri nei porti e alle frontiere
Roma
Organizzato dalla Fondazione ICSA, si terrà il 12 giugno a Roma
È proseguito ad aprile il rilevante aumento del traffico dei container nel porto di Barcellona
Barcellona
Il solo traffico di transhipment è cresciuto del +73,9%
Piero Lazzeri è stato riconfermato presidente di Sanilog
Roma
Walter Barbieri è stato nominato vicepresidente del fondo per il prossimo triennio
La tedesca L.I.T. compra la società italiana Autotrasporti Pedot
Brake
L'azienda di Lavis (Trento) è stata fondata nel 1939
Nel primo trimestre di quest'anno il traffico delle merci nei porti tunisini è calato del -8,3%
La Goulette
In diminuzione sia gli sbarchi (-6,1%) che gli imbarchi (-11,5%)
La danese Scan Global Logistics ha comprato la Foppiani Shipping & Logistics
Copenaghen
L'azienda, con sede a Prato, occupa più di 160 persone
Nuovo servizio Egitto - Grecia - Algeria di Tarros e Diamond Line
La Spezia
Avrà frequenza settimanale e sarà inaugurato il 28 giugno
Porto di Gioia Tauro, ok del CSLP agli interventi per il traffico delle navi ro-ro e ro-pax
Gioia Tauro
Approvato l'adeguamento tecnico funzionale al PRP
Uiltrasporti, verso mobilitazione dei portuali italiani dal 17 al 23 giugno
Roma
Recupero del potere d'acquisto, sicurezza e maggiori tutele sono le richieste
Michail Stahlhut (Hupac) è il nuovo presidente della UIRR
Bruxelles
Jürgen Albersmann (Contargo) nominato vicepresidente
Terminali Italia passa al Polo Logistica del gruppo FS
Roma
Mercitalia Logistics è diventata socio unico dell'azienda
PROSSIME PARTENZE
Visual Sailing List
Porto di partenza
Porto di destinazione:
- per ordine alfabetico
- per nazione
- per zona geografica
Dal 2026 diventerà obbligatoria la segnalazione dei container persi in mare
Dal 2026 diventerà obbligatoria la segnalazione dei container persi in mare
Washington/Singapore/Bruxelles/Londra
Kjaer (WSC): progresso significativo nella sicurezza della navigazione e nella salvaguardia dell'ambiente
L'emiratense ADNOC Logistics and Services compra Navig8
Abu Dhabi
Transazione del valore di circa 1,4-1,5 miliardi di dollari
Parte dell'area ex Tubimar del porto di Ancona sarà riservata allo sviluppo della cantieristica nautica
Ancona
Approvato un atto di indirizzo
Domani La Méridionale inaugurerà il servizio traghetto Livorno-Île-Rousse
Marsiglia
Previste tre partenze settimanali
Il primo luglio Maersk introdurrà una Fossil Fuel Fee
Copenaghen
Il nuovo soprannolo sostituirà gradualmente il Bunker Adjustment Factor e il Low Sulphur Surcharge
Fit Cisl, necessario garantire la piena operatività del Comitato di gestione dell'AdSP della Liguria Occidentale
Genova
Bilog, le imprese affiancano l'AdSP della Liguria Orientale e il Comune di Piacenza
La Spezia
Vittorio Torbianelli è stato nominato commissario straordinario dell'AdSP del Mare Adriatico Orientale
Roma
Fratelli Cosulich, nuova nave cisterna bunker chimica IMO2
Genova
È la prima della flotta pronta a trasportare metanolo
COSCO realizzerà l'upgrade a dual-fuel di quattro nuove portacontainer da oltre 16.000 teu
Shanghai
Rinnovato il Cda di Interporto Padova
Padova
Luciano Greco è il nuovo presidente
Le imprese dell'autotrasporto che operano con il porto di Genova introducono una “congestion fee”
Genova
A Venezia è stata istituita l'Accademia della Logistica e del Mare
Venezia
È frutto della collaborazione tra ITS Marco Polo Academy, Vemars e CFLI
Siglato il contratto per l'elettrificazione delle banchine del porto di Termoli
Bari
In programma opere del valore complessivo di circa 4,5 milioni di euro
Flessione delle performance finanziarie trimestrali di Danaos e MPCC
Atene/Oslo
Le due società hanno flotte rispettivamente di 69 e 56 navi portacontenitori
Da luglio diventerà attivo il Port Community System del porto di Palermo
Palermo
Consente la gestione del traffico delle navi, dei mezzi e delle merci nello scalo
Hupac ha chiuso l'esercizio 2023 con una perdita netta di -6,2 milioni di franchi
Chiasso
Prossimo aumento della frequenza dei servizi intermodali sul corridoio Benelux-Italia
RINA presenta un piano di crescita che potrebbe includere ulteriori acquisizioni
Genova
Nel 2023 ricavi in crescita del +10%. Stabili i nuovi ordini nel primo trimestre di quest'anno
Supporto di Banco BPM, UniCredit e SACE per l'attuazione di interventi nei porti di Napoli e Salerno
Napoli
Advance Payment Bond di 36 milioni di euro a R.C.M. Costruzioni
Arrivato a Genova il primo dei cassoni della nuova diga foranea
Genova
È stato posato a -25 metri di profondità
Missione di Spediporto in Cina per promuovere lo sviluppo del cargo aereo a Genova
Genova
Tappe ad Hong Kong, Shenzhen e Guangzhou
Pianificazione dello spazio marittimo, l'Italia deferita alla Corte di Giustizia dell'UE
Bruxelles
Bruxelles denuncia la mancata elaborazione e comunicazione dei piani di gestione
A La Spezia si auspica l'istituzione di una Facoltà di economia dei trasporti e logistica
La Spezia
Pisano: il comparto è alla costante ricerca di professionalità adeguate
Martedì a Livorno si terrà il convegno “Il Treno Merci nei Porti”
Livorno
FerMerci promuove un confronto tra istituzioni e operatori del trasporto ferroviario merci nei porti
Protocollo di intesa siglato da ALIS e Assiterminal
Genova
Sviluppo congiunto di temi strategici per le imprese ed i lavoratori dei settori di riferimento
Svizzera, rincaro del +2,1% delle tariffe delle tracce ferroviarie
Berna
I costi per il traffico merci aumenteranno di circa sei milioni di franchi all'anno
Il noleggiatore di portacontainer Euroseas ritiene positive le prospettive del proprio segmento di mercato
Atene
CargoBeamer si assicura finanziamenti per 140 milioni di euro da parte di investitori pubblici e privati
Rinnovato il direttivo di SOS LOGistica
Milano
Daniele Testi è stato confermato alla presidenza
Nuovo maxi sequestro di droga nel porto di Civitavecchia
Roma
Intercettato un carico di marijuana di oltre 442 chilogrammi
Mercitalia Shunting & Terminal dotata di nuove locomotive per la manovra ferroviaria
Roma
Si tratta di locomotori DE 18 prodotti da Vossloh Rolling Stock
PORTI
Porti italiani:
Ancona Genova Ravenna
Augusta Gioia Tauro Salerno
Bari La Spezia Savona
Brindisi Livorno Taranto
Cagliari Napoli Trapani
Carrara Palermo Trieste
Civitavecchia Piombino Venezia
Interporti italiani: elenco Porti del mondo: mappa
BANCA DATI
ArmatoriRiparatori e costruttori navali
SpedizionieriProvveditori e appaltatori navali
Agenzie marittimeAutotrasportatori
MEETINGS
Convegno sulla sicurezza e ottimizzazione del flusso di passeggeri nei porti e alle frontiere
Roma
Organizzato dalla Fondazione ICSA, si terrà il 12 giugno a Roma
Martedì a Livorno si terrà il convegno “Il Treno Merci nei Porti”
Livorno
FerMerci promuove un confronto tra istituzioni e operatori del trasporto ferroviario merci nei porti
››› Archivio
RASSEGNA STAMPA
Deutsche Bahn Schenker takes CVC, Maersk, DSV and Bahri into final round, sources sa
(Reuters)
Chabahar Port: US says sanctions possible after India-Iran port deal
(BBC News)
››› Archivio
FORUM dello Shipping
e della Logistica
Relazione del presidente Mario Mattioli
Roma, 27 ottobre 2023
››› Archivio
Saipem si aggiudica contratti in Angola per complessivi 3,7 miliardi di dollari
Milano
Sono stati aggiudicati da una società controllata da TotalEnergies
Ad aprile il traffico dei container nel porto di Los Angeles è cresciuto del +11,9%
Los Angeles
Nel primo quadrimestre del 2024 l'aumento è stato del +24,8%
FERCAM sbarca sul mercato indiano
Bolzano
Aperta una filiale a New Delhi. La presenza sarà estesa a Mumbai, Calcutta, e Chennai
Fincantieri vara un'unità di supporto logistico a Castellammare di Stabia
Trieste
È la seconda LSS costruita per la Marina Militare Italiana
Ferretti inaugura il rinnovato cantiere nautico di La Spezia
La Spezia
Lo stabilimento ligure è dedicato alla produzione degli yacht Riva
Positivo primo trimestre per Global Ship Lease
Atene
Ricavi in crescita del +12,7%
Avviato da Interporto Padova il servizio intermodale di Trans Italia con l'Interporto di Livorno Guasticce
Padova
Inizialmente prevede due circolazioni settimanali
Operativo il nuovo gate automatizzato al Reefer Terminal di Vado Ligure
Vado Ligure
Gli autotrasportatori possono svolgere le attività di carico e scarico senza scendere dal veicolo
Lo scorso mese il traffico dei container nel porto di Hong Kong è diminuito del -10,2%
Hong Kong
Nel primo quadrimestre movimentati 4,5 milioni di teu (-4,7%)
DP World inaugura nuove infrastrutture portuali e logistiche in Romania
Dubai
Nuovi terminal nel porto di Costanza destinati al project cargo e ai rotabili
Ad aprile è proseguita la crescita del traffico dei container nel porto di Long Beach
Long Beach
Nel primo quadrimestre del 2024 l'incremento è stato del +15,8%
Uniport Livorno acquista tre nuovi trattori portuali
Helsinki
La Kalmar li consegnerà nell'ultimo trimestre del 2024
Saliranno da cinque a sei le rotazioni settimanali del servizio Melzo-Rotterdam di Hannibal
Melzo
Incremento della frequenza a partire dal 10 giugno
Nel 2023 i ricavi di Stazioni Marittime sono aumentati del +18,5%
Genova
Utile netto a 1,7 milioni di euro (+75,5%)
Nei primi tre mesi del 2024 il traffico delle merci nel porto di Koper è calato del -6,6%
Lubiana
A marzo la flessione è stata del -3,1%
Ad aprile il traffico delle merci nel porto di Singapore è cresciuto del +8,8%
Singapore
I container sono stati pari a 3,4 milioni di teu (+3,8%)
Traffico trimestrale dei container in crescita per Eurogate e Contship Italia
Amburgo
Nei primi tre mesi del 2024 i volumi movimentati sono aumentati rispettivamente del +8,0% e +4,9%
Meyer Werft ha consegnato a Silversea la nuova nave da crociera di lusso Silver Ray
Papenburg/Vienna
Ha una capacità di 728 passeggeri
Nei primi tre mesi del 2024 i nuovi ordini acquisiti da Fincantieri sono diminuiti del -40,7%
Roma
Stabili i ricavi
Bando di gara per l'adeguamento strutturale di una banchina del porto di Ancona
Ancona
L'importo dell'appalto è di 16,5 milioni di euro
Gli operatori portuali di La Spezia chiedono un rilancio del porto
La Spezia
Sollecitano azioni mirate ed efficaci
Nel primo trimestre di quest'anno il traffico delle merci nei porti montenegrini è cresciuto del +1,8%
Podgorica
Il flusso da e per l'Italia è aumentato del +16,2%
GNV installa un sistema per assicurare la stabilità delle navi
Genova
NAPA Stability, sviluppato dalla finlandese NAPA, è stato esteso ai traghetti
Deciso calo del -24,9% delle merci nei porti croati nel primo trimestre di quest'anno
Deciso calo del -24,9% delle merci nei porti croati nel primo trimestre di quest'anno
Zagabria
I contenitori sono stati pari a 92mila teu (-0,4%)
Vard costruirà due Commissioning Service Operation Vessel
Trieste
Sono destinate ad una società di Taiwan
In funzione la nuova stazione marittima del porto di Termoli
Termoli
Nel 2023 lo scalo molisano ha movimentato oltre 217mila passeggeri (+5%)
Nuova linea della CTN che collega i porti di La Goulette, Livorno, Salerno e Rades
Genova
Sarà inaugurata il 21 maggio
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
Partita iva: 03532950106
Registrazione Stampa 33/96 Tribunale di Genova
Direttore responsabile Bruno Bellio
Vietata la riproduzione, anche parziale, senza l'esplicito consenso dell'editore
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