ShipStore web site ShipStore advertising
testata inforMARE

13 October 2008 The on-line newspaper devoted to the world of transports 18:14 GMT+2

GENOA PORT AUTHORITY

DECRETO n. 448 DEL 09.05.96

REGOLAMENTO PER IL SETTORE DELLA CANTIERISTICA NAVALE NEL PORTO DI GENOVA

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni, in tema di riordino della legislazione in materia portuale;

VISTO il decreto del ministero dei trasporti e della Navigazione 21 dicembre 1995, ritualmente notificato in data 2 gennaio 1996, di nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Genova;

VISTI in particolare i commi 2 e 3 dell'art. 8 della precitata legge n. 84/94 sui poteri e compiti attribuiti al Presidente, e il comma 2-bis, introdotto dall'art. 3. Comma 3, del D.L. 18 dicembre 1995, n. 535, in materia di "interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo", in forza del quale "i presidenti nominati ai sensi del comma 2 assumono tutti i compiti dei commissari di cui all'art. 20, commi 1, 2 e 3";

CONSIDERATO altresì che il comma 4 dell'art. 20 della legge precitata, come sostituito dall'art. 3, comma 11 del D.L. n. 535 del 1995 stabilisce che "fino all'entrata in vigore delle norme attuative della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti in materia";

RICHIAMATO il decreto 5 gennaio 1995 n. 1/Comm., con il quale si è preso atto dell'avvenuta costituzione ex-lege, in forza del comma 5 dell'art. 20 della legge 84/94 e successive modificazioni ed integrazioni, dell'Autorità Portuale di Genova, a far data dal 1° gennaio 1995;

VISTO in particolare l'articolo 6 comma a) Legge 84/94, con cui vengono attribuiti alle Autorità Portuali i compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento e controllo delle attività commerciali e industriali esercitate nei porti, con potere di regolamentazione attraverso Ordinanze;

RILEVATA pertanto, ai sensi del predetto art. 6, la competenza dell'Autorità Portuale a disciplinare l'attività della cantieristica nel porto di Genova;

VISTO il Decreto 20 dicembre 1994, n. 1681, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il Regolamento per il stetore della cantieristica navale nel porto di Genova;

CONSIDERATO che durante il periodo di prima applicazione del sopra citato Regolamento per il settore della cantieristica navale nel porto di Genova è proseguito con i rappresentanti delle associazioni datoriali l'esame del Regolamento stesso al fine del suo adeguamento in relazione sia alle specifiche esigenze del settore, sia alle nuove disposizioni di legge e che il predetto esame ha riguardato in particolare una nuova regolamentazione degli appalti e l'individuazione di nuove categorie di appartenenza delle imprese del diporto e specialistiche;

DECRETA

E' approvato l'allegato Regolamento per il settore della cantieristica navale nel porto di Genova.

Genova, 09 maggio 1996

Il presidente Avv. Giuliano Gallanti


REGOLAMENTO PER IL SETTORE DELLA CANTIERISTICA NAVALE NEL PORTO DI GENOVA

T I T O L O I

Art. 1

Il presente Regolamento si applica a tutti i lavori di costruzione, allestimento, trasformazione, riparazione, demolizione e specialistici a bordo delle navi, navi da diporto di cui alla legge 498/94, di galleggianti in genere nel porto di Genova con esclusione delle imbarcazioni da diporto.

T I T O L O II

IMPRESE

CAPO 1° - Licenze di impresa

Art. 2

Nessuno potrà né direttamente né per interposta persona assumere dall'armamento e compiere lavori di costruzione, allestimento, trasformazione, riparazione, demolizione e specialistici su navi mercantili e da diporto e galleggianti in genere senza essere provvisto di apposita licenza d'impresa o autorizzazione provvisoria di cui al successivo art. 19 da rilasciarsi dall'Autorità portuale di Genova (di seguito nominata Autorità Portuale)

Le licenze saranno annuali e iscritte in apposito elenco da tenersi aggiornato a cura dell'Autorità Portuale e da rendersi di pubblica ragione.

Art. 3

Per ottenere la licenza di cui al precedente articolo gli interessati dovranno presentare domanda all'Autorità Portuale corredata dei dati e documentazioni di cui al successivo art. 7.

Il Presidente dell'Autorità Portuale provvede al rilascio delle licenze con apposito decreto, sentite l'Associazione degli Industriali della Provincia di Genova e l'Associazione sindacale Intersind - Delegazione per la Liguria.

La licenza stessa sarà subordinata al pagamento di un canone annuale nella misura fissata dal successivo art. 11, nonché al pagamento di un canone di ammissione, all'atto della prima iscrizione, nella misura fissata dal successivo art. 12.

Art. 4

Le imprese sono soggette alle norme del presente Regolamento e alle disposizioni comunque emanate dall'Autorità Portuale.

Art. 5

Agli effetti del rilascio delle licenze di cui all'art. 2 le imprese sono divise nelle seguenti categorie:

CATEGORIA A Imprese di costruzione navale: le imprese che eseguono nei propri stabilimenti lavori di costruzione, trasformazione e/o di allestimento di navi, navi da diporto e di galleggianti in genere con esclusione delle imbarcazioni da diporto. Le imprese di Categoria "A" possono eseguire anche i lavori propri delle altre categorie.

CATEGORIA B Imprese di costruzione navale: le imprese che, a mezzo di proprie strutture impiantistiche, effettuano lavori di riparazione e manutenzione di navi, navi da diporto e di galleggianti in genere, con esclusione delle imbarcazioni da diporto.

CATEGORIA C Imprese di demolizione: le imprese che effettuano, a mezzo di proprie strutture impiantistiche, la demolizione di navi, navi da diporto e di galleggianti in genere con esclusione delle imbarcazioni da diporto.

CATEGORIA D Imprese di costruzione e riparazione di navi da diporto: imprese che a mezzo di proprie strutture impiantistiche effettuano lavori di costruzione, riparazione, trasformazione di navi da diporto.

CATEGORIA E Imprese specialistiche: le imprese che a mezzo di proprie strutture effettuano lavori specialistici a bordo di navi, navi da diporto e di galleggianti in genere con esclusione delle imbarcazioni da diporto.

Art. 6

Elementi di individuazione delle imprese

Ciascuna licenza d'impresa resta individuata dai seguenti elementi:

  1. ragione sociale;
  2. sede legale;
  3. officine di cui dispone l'impresa e loro localizzazione;
  4. ogni ulteriore indicazione, purché di carattere non riservato, ritenuta necessaria per le esigenze d'applicazione del presente Regolamento.

Art. 7

Domanda di iscrizione
  1. Per ottenere la licenza d'impresa i richiedenti devono rivolgere istanza all'Autorità Portuale corredandola dei documenti di cui ai successivi commi del presente articolo e della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al successivo art. 8
  2. Le imprese che richiedono la licenza di cui al comma precedente devono produrre la documentazione attestante:
  3. Per le imprese individuali:

1) iscrizione da almeno sei mesi alla CCIAA con indicazione della specifica attività

dell'impresa;

  1. cittadinanza italiana del titolare dell'impresa ovvero residenza italiana per i cittadini stranieri, purché l'impresa abbia sede legale ed officina ubicate in territorio nazionale e si tratti di cittadini appartenenti a Stati che concedono un trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani.
  2. documento rilasciato dal tribunale civile competente, attestante che l'impresa non si trovi in stato di fallimento o soggetta ad altra procedura concorsuale.
  1. Per le imprese costituite in forma societaria:
    1. iscrizione da almeno sei mesi alla CCIAA con indicazione della specifica attività dell'impresa;
    2. vigenza rilasciata dal competente tribunale civile;
    3. atto costitutivo e statuto, depositati presso la cancelleria commerciale del competente tribunale civile, in copia autenticata. Per le imprese costituite in forma cooperativistica, oltre alla documentazione sin qui indicata, iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative ovvero nello schedario generale delle cooperative;
    4. documento rilasciato dal tribunale civile competente attestante che l'impresa richiedente non si trovi in stato di fallimento o soggetta ad altra procedura concorsuale.
  2. Le imprese costituite in forma individuale o societaria con sede legale in uno dei paesi aderenti all'Unione Europea devono produrre la documentazione equipollente a quella di cui ai commi precedenti;
  3. I documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 2, nonché del comma 3 del presente articolo devono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della domanda d'iscrizione.
  4. L'Autorità Portuale si riserva di richiedere alle aziende interessate eventuali ulteriori elementi inerenti l'attività delle stesse.

Art. 8

Requisiti per il rilascio delle licenze
  1. Ai fini del rilascio della licenza le imprese interessate devono dichiarare la disponibilità di un responsabile tecnico e di un responsabile della sicurezza garante della corretta applicazione di tutte le norme di cui alle leggi vigenti. Una stessa persona fisica potrà riassumere i predetti ruoli.
  2. Ai medesimi fini le imprese interessate devono dichiarare la forza lavoro complessiva - suddivisa in dirigenti, quadri, impiegati ed operai.

Art. 9

Procedure di rinnovo delle licenze

Le licenze d'esercizio sono automaticamente rinnovate a domanda ogni anno, fatta salva l'accertata mancata sussistenza dei requisiti di cui al precedente comma 8, o l'espressa rinuncia da parte dell'impresa o provvedimenti di revoca di cui al successivo art. 15.

Art. 10

Procedure di aggiornamento dati

L'Autorità Portuale provvede all'aggiornamento periodico dei dati riportati in ciascuna licenza, sulla base dell'informativa fornita dall'impresa medesima in ordine agli elementi di cui all'art. 6, ovvero su specifica istanza dell'impresa, ovvero in ogni altro caso in cui l'Autorità Portuale sia comunque venuta a conoscenza di variazioni intervenute in ordine agli elementi medesimi.

Art. 11

Canoni annuali

I canoni annuali dovuti dalle imprese per il rinnovo delle licenze sono stabiliti nella seguente misura:

Categoria A L. 8.000.000 =

Categoria B L. 3.000.000 =

Categoria C L. 3.000.000 =

Categoria D L. 3.000.000 =

Categoria E L. 2.000.000 =

Per i lavori di più categorie L. 6.000.000 = (ad esclusione della categoria A).

Art. 12

Canoni di ammissione

La imprese alle quali viene rilasciata per la prima volta la licenza sono tenute a versare all'Autorità Portuale, oltre al canone di cui al precedente Art. 11, anche un canone di "ammissione" fissato nella seguente misura:

Categoria A L. 2.000.000 =

Categoria B L. 1.000.000 =

Categoria C L. 1.000.000 =

Categoria D L. 1.000.000 =

Categoria E L. 1.000.000 =

Art. 13

Gli importi derivanti dall'applicazione degli articoli 11, 12, 15 e 22 sono posti a copertura dei servizi e dei relativi oneri sostenuti dall'Autorità Portuale (anche tramite soggetti svolgenti attività strumentali dell'Autorità Portuale stessa) per il settore della cantieristica navale del porto.

Art. 14
  1. Le imprese titolari di licenza, in caso di affidamento di lavori ad imprese appaltatrici, devono:
    1. fornire alle stesse dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinate ad operare e delle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
    2. cooperare, per quanto utile, agli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, anche attraverso un reciproco scambio d'informazioni al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori delle imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. Gli obblighi di cui sopra non si estendono, in ogni caso, ai rischi specifici dell'attività delle imprese appaltatrici.
  2. Nel caso in cui le imprese appaltatrici non siano titolari di licenza d'esercizio, le imprese appaltanti devono inoltre verificare, anche attraverso l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle prime in relazione ai lavori da affidare in appalto.

Art. 15
  1. Per tutte le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento potranno essere applicate, previa contestazione scritta, le seguenti sanzioni:
    1. pena pecuniaria da lire 200.000 a lire 2.000.000;
    2. sospensione della licenza da un giorno sino a un massimo di 30 giorni;
    3. revoca della licenza.

La sanzione economica di cui al precedente punto 1. Lettera a) e la sospensione di cui al punto 1. Lettera b) saranno comminate dalla Direzione Amminsitrativa. Contro i provvedimenti sanzionatori gli interessati potranno ricorrere, entro 3° giorni dalla ricevuta comunicazione, al Presidente dell'Autorità Portuale.

  1. L'Autorità Portuale provvede alla revoca della licenza quando si verifichi uno dei seguenti casi:
    1. sentenza di fallimento, liquidazione o cessazione di attività;
    2. espressa rinuncia da parte dell'impresa;
    3. accertata mancata sussistenza dei requisiti di cui al precedente art. 8;
    4. provvedimenti di sospensione della licenza comminati dall'Autorità Portuale per un periodo superiore ai 180 giorni nell'arco di un anno.

Il provvedimento di sospensione o revoca della licenza d'impresa non darà luogo ad alcuna indennità.

Art. 16

Non potranno essere accordate concessioni di beni demaniali entro l'ambito portuale per esercitare attività di cui all'art.1 del presente regolamento se il richiedente non abbia ottenuta la licenza di cui all'articolo stesso, fatte salve le situazioni in atto alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

L'eventuale revoca della licenza darà facoltà all'Autorità portuale di dichiarare la decadenza della concessione di beni demaniali.

Art. 17

Pubblicità dell'elenco

L'elenco delle imprese in possesso di licenza, nonché i provvedimenti di revoca, sono pubblicati con decreto del Presidente dell'Autorità Portuale

Art. 18

Documentazione d'iscrizione

Il possesso della licenza è comprovato mediante documento, rilasciato dall'ufficio competente dell'Autorità Portuale a richiesta degli interessati, contenente l'indicazione degli elementi di cui ale lettere a), b) e c) del precedente art. 6 e dell'anno di riferimento.

CAPO 2° . Autorizzazioni provvisorie

Art. 19

L'Autorità Portuale potrà accordare autorizzazioni provvisorie per l'esecuzione dei lavori di bordo a richiedenti che non svolgono nel porto un'attività continuativa, sentite l'Associazione degli Industriali della Provincia di Genova e l'Associazione sindacale Intersind - Delegazione per la Liguria.

Art. 20

Le autorizzazioni provvisorie di cui all'articolo precedente avranno validità limitata alla durata dei lavori di bordo per cui sono state richieste.

Art. 21

Domande di autorizzazione provvisoria
  1. Per ottenere l'autorizzazione provvisoria i richiedenti devono rivolgere istanza all'Autorità Portuale corredandola dei documenti di cui ai successivi commi.
  2. I richiedenti autorizzazione provvisoria devono:
    1. dichiarare di essere dotati di strutture ed attrezzature adeguate all'esercizio dei lavori di bordo per cui viene richiesta l'autorizzazione;
    2. essere iscritti da almeno sei mesi alla CCIAA. Il certificato dovrà indicare la specifica attività dell''mpresa;
    3. dichiarare la disponibilità di un responsabile tecnico e di un responsabile della sicurezza garante della corretta applicazione di tutte le norme di cui alle leggi vigenti. Una stessa persona fisica potrà riassumere i predetti ruoli;
    4. produrre copia del contratto d'appalto o dell'ordine riferiti ai lavori da effettuare a bordo;
    5. produrre copia del libro matricola relativo a dirigenti, quadri, impiegati ed operai;
    6. presentare fotocopia dei documenti di identità per tutte le persone per le quali verranno richiesti i permessi validi per l'accesso al porto.

Art. 22

Canone di autorizzazione
  1. I richiedenti, all'atto del rilascio dell'autorizzazione provvisoria, sono tenuti al pagamento di un canone fissato nella misura di lire 500.000 per ciascun mese, o frazione di esso, di durata dei lavori a bordo della nave per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione.

Art. 23

Documento di autorizzazione

Il possesso dell'autorizzazione provvisoria è comprovato mediante documento, rilasciato dall'ufficio competente dell'Autorità Portuale a richiesta degli interessati, contenente l'indicazione degli elementi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 6 e del nominativo della nave per cui l'autorizzazione medesima è stata rilasciata: Le aziende titolari di licenza provvisoria sono in ogni caso soggette alle disposizioni previste dal precedente articolo 4.

Art. 24

Nel caso di appalti affidati direttamente da aziende aventi licenza di cui all'articolo 5, non si applicano le disposizioni previste dal capo 2° "Autorizzazioni provvisorie" (dall'articolo 19 all'articolo 23 incluso).

L'azienda appaltante si atterrà comunque alle disposizioni di cui all'articolo 14, fornendo altresì alla Direzioni Sviluppo - Ufficio Vigilanza e Controllo - le documentazioni necessarie per il rilascio dei cartellini d'identificazione per tutti i lavoratori presenti a bordo.

Art. 25

Revoca delle autorizzazioni provvisorie

Nel caso di accertate infrazioni alle disposizioni del presente Regolamento, l'Autorità Portuale potrà disporre in qualsiasi momento la revoca dell'autorizzazione provvisoria senza dar luogo ad alcuna indennità.

Art. 26

L'Autorità Portuale potrà inoltre concedere autorizzazioni per interventi specialistici a bordo, di breve durata e di ambito circoscritto, che in ogni caso non potranno superare il limite di una giornata lavorativa con impiego di due addetti

T I T O L O III

Art. 27

L'Autorità Portuale, nell'àmbito dei suoi poteri di vigilanza e controllo delle attività svolte in porto, potrà sottoporre e verifica le imprese per il controllo della sussistenza e/o permanenza dei requisiti prescritti ai fini del rilascio delle licenze, delle autorizzazioni provvisorie e delle autorizzazioni speciali. Tale verifica verrà estesa anche nei confronti delle aziende appaltatrici autorizzate ad operare ai sensi del precedente articolo 24.

Art. 28

Inosservanza del presente Regolamento

La mancata osservanza delle disposizioni emanate dall'Autorità Portuale a seguito di violazioni del presente Regolamento sarà soggetta alle sanzioni di cui all'Articolo 1174 del Codice della Navigazione.

Art. 29

Per interventi necessari a garantire la sicurezza nave e/o nel caso di nave in partenza le previste domande di autorizzazione potranno essere trasmesse con i mezzi più rapidi anche dopo l'avviamento a bordo del personale interessato.



Search for hotel
Destination
Check-in date
Check-out date

Index Home page  Port of Genoa Page
 Port Authority: Decrees and Ordinances

- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genoa - ITALY
phone: +39.010.2462122, fax: +39.010.2516768, e-mail