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| 13 October 2008 | The on-line newspaper devoted to the world of transports | 18:14 GMT+2 |
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DECRETO n. 448 DEL 09.05.96
REGOLAMENTO PER IL SETTORE DELLA CANTIERISTICA NAVALE NEL PORTO DI GENOVA
VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni, in tema di riordino della legislazione in materia portuale;
VISTO il decreto del ministero dei trasporti e della Navigazione 21 dicembre 1995, ritualmente notificato in data 2 gennaio 1996, di nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Genova;
VISTI in particolare i commi 2 e 3 dell'art. 8 della precitata legge n. 84/94 sui poteri e compiti attribuiti al Presidente, e il comma 2-bis, introdotto dall'art. 3. Comma 3, del D.L. 18 dicembre 1995, n. 535, in materia di "interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo", in forza del quale "i presidenti nominati ai sensi del comma 2 assumono tutti i compiti dei commissari di cui all'art. 20, commi 1, 2 e 3";
CONSIDERATO altresì che il comma 4 dell'art. 20 della legge precitata, come sostituito dall'art. 3, comma 11 del D.L. n. 535 del 1995 stabilisce che "fino all'entrata in vigore delle norme attuative della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti in materia";
RICHIAMATO il decreto 5 gennaio 1995 n. 1/Comm., con il quale si è preso atto dell'avvenuta costituzione ex-lege, in forza del comma 5 dell'art. 20 della legge 84/94 e successive modificazioni ed integrazioni, dell'Autorità Portuale di Genova, a far data dal 1° gennaio 1995;
VISTO in particolare l'articolo 6 comma a) Legge 84/94, con cui vengono attribuiti alle Autorità Portuali i compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento e controllo delle attività commerciali e industriali esercitate nei porti, con potere di regolamentazione attraverso Ordinanze;
RILEVATA pertanto, ai sensi del predetto art. 6, la competenza dell'Autorità Portuale a disciplinare l'attività della cantieristica nel porto di Genova;
VISTO il Decreto 20 dicembre 1994, n. 1681, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il Regolamento per il stetore della cantieristica navale nel porto di Genova;
CONSIDERATO che durante il periodo di prima applicazione del sopra citato Regolamento per il settore della cantieristica navale nel porto di Genova è proseguito con i rappresentanti delle associazioni datoriali l'esame del Regolamento stesso al fine del suo adeguamento in relazione sia alle specifiche esigenze del settore, sia alle nuove disposizioni di legge e che il predetto esame ha riguardato in particolare una nuova regolamentazione degli appalti e l'individuazione di nuove categorie di appartenenza delle imprese del diporto e specialistiche;
E' approvato l'allegato Regolamento per il settore della cantieristica
navale nel porto di Genova.
Genova, 09 maggio 1996
Il presidente Avv. Giuliano Gallanti
Il presente Regolamento si applica a tutti i lavori di costruzione, allestimento, trasformazione, riparazione, demolizione e specialistici a bordo delle navi, navi da diporto di cui alla legge 498/94, di galleggianti in genere nel porto di Genova con esclusione delle imbarcazioni da diporto.
Nessuno potrà né direttamente né per interposta persona assumere dall'armamento e compiere lavori di costruzione, allestimento, trasformazione, riparazione, demolizione e specialistici su navi mercantili e da diporto e galleggianti in genere senza essere provvisto di apposita licenza d'impresa o autorizzazione provvisoria di cui al successivo art. 19 da rilasciarsi dall'Autorità portuale di Genova (di seguito nominata Autorità Portuale)
Le licenze saranno annuali e iscritte in apposito elenco da tenersi aggiornato a cura dell'Autorità Portuale e da rendersi di pubblica ragione.
Per ottenere la licenza di cui al precedente articolo gli interessati dovranno presentare domanda all'Autorità Portuale corredata dei dati e documentazioni di cui al successivo art. 7.
Il Presidente dell'Autorità Portuale provvede al rilascio delle licenze con apposito decreto, sentite l'Associazione degli Industriali della Provincia di Genova e l'Associazione sindacale Intersind - Delegazione per la Liguria.
La licenza stessa sarà subordinata al pagamento di un canone annuale nella misura fissata dal successivo art. 11, nonché al pagamento di un canone di ammissione, all'atto della prima iscrizione, nella misura fissata dal successivo art. 12.
Le imprese sono soggette alle norme del presente Regolamento e alle disposizioni comunque emanate dall'Autorità Portuale.
Agli effetti del rilascio delle licenze di cui all'art. 2 le imprese sono divise nelle seguenti categorie:
CATEGORIA A Imprese di costruzione navale: le imprese che eseguono nei propri stabilimenti lavori di costruzione, trasformazione e/o di allestimento di navi, navi da diporto e di galleggianti in genere con esclusione delle imbarcazioni da diporto. Le imprese di Categoria "A" possono eseguire anche i lavori propri delle altre categorie.
CATEGORIA B Imprese di costruzione navale: le imprese che, a mezzo di proprie strutture impiantistiche, effettuano lavori di riparazione e manutenzione di navi, navi da diporto e di galleggianti in genere, con esclusione delle imbarcazioni da diporto.
CATEGORIA C Imprese di demolizione: le imprese che effettuano, a mezzo di proprie strutture impiantistiche, la demolizione di navi, navi da diporto e di galleggianti in genere con esclusione delle imbarcazioni da diporto.
CATEGORIA D Imprese di costruzione e riparazione di navi da diporto: imprese che a mezzo di proprie strutture impiantistiche effettuano lavori di costruzione, riparazione, trasformazione di navi da diporto.
CATEGORIA E Imprese specialistiche: le imprese che a mezzo di proprie strutture effettuano lavori specialistici a bordo di navi, navi da diporto e di galleggianti in genere con esclusione delle imbarcazioni da diporto.
Ciascuna licenza d'impresa resta individuata dai seguenti elementi:
1) iscrizione da almeno sei mesi alla CCIAA con indicazione della specifica attività
dell'impresa;
Le licenze d'esercizio sono automaticamente rinnovate a domanda ogni anno, fatta salva l'accertata mancata sussistenza dei requisiti di cui al precedente comma 8, o l'espressa rinuncia da parte dell'impresa o provvedimenti di revoca di cui al successivo art. 15.
L'Autorità Portuale provvede all'aggiornamento periodico dei dati riportati in ciascuna licenza, sulla base dell'informativa fornita dall'impresa medesima in ordine agli elementi di cui all'art. 6, ovvero su specifica istanza dell'impresa, ovvero in ogni altro caso in cui l'Autorità Portuale sia comunque venuta a conoscenza di variazioni intervenute in ordine agli elementi medesimi.
I canoni annuali dovuti dalle imprese per il rinnovo delle licenze sono stabiliti nella seguente misura:
Categoria A L. 8.000.000 =
Categoria B L. 3.000.000 =
Categoria C L. 3.000.000 =
Categoria D L. 3.000.000 =
Categoria E L. 2.000.000 =
Per i lavori di più categorie L. 6.000.000 = (ad esclusione della categoria A).
La imprese alle quali viene rilasciata per la prima volta la licenza sono tenute a versare all'Autorità Portuale, oltre al canone di cui al precedente Art. 11, anche un canone di "ammissione" fissato nella seguente misura:
Categoria A L. 2.000.000 =
Categoria B L. 1.000.000 =
Categoria C L. 1.000.000 =
Categoria D L. 1.000.000 =
Categoria E L. 1.000.000 =
Gli importi derivanti dall'applicazione degli articoli 11, 12, 15 e 22 sono posti a copertura dei servizi e dei relativi oneri sostenuti dall'Autorità Portuale (anche tramite soggetti svolgenti attività strumentali dell'Autorità Portuale stessa) per il settore della cantieristica navale del porto.
La sanzione economica di cui al precedente punto 1. Lettera a) e la sospensione di cui al punto 1. Lettera b) saranno comminate dalla Direzione Amminsitrativa. Contro i provvedimenti sanzionatori gli interessati potranno ricorrere, entro 3° giorni dalla ricevuta comunicazione, al Presidente dell'Autorità Portuale.
Il provvedimento di sospensione o revoca della licenza d'impresa non darà luogo ad alcuna indennità.
Non potranno essere accordate concessioni di beni demaniali entro l'ambito portuale per esercitare attività di cui all'art.1 del presente regolamento se il richiedente non abbia ottenuta la licenza di cui all'articolo stesso, fatte salve le situazioni in atto alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
L'eventuale revoca della licenza darà facoltà all'Autorità portuale di dichiarare la decadenza della concessione di beni demaniali.
L'elenco delle imprese in possesso di licenza, nonché i provvedimenti di revoca, sono pubblicati con decreto del Presidente dell'Autorità Portuale
Il possesso della licenza è comprovato mediante documento, rilasciato dall'ufficio competente dell'Autorità Portuale a richiesta degli interessati, contenente l'indicazione degli elementi di cui ale lettere a), b) e c) del precedente art. 6 e dell'anno di riferimento.
L'Autorità Portuale potrà accordare autorizzazioni provvisorie per l'esecuzione dei lavori di bordo a richiedenti che non svolgono nel porto un'attività continuativa, sentite l'Associazione degli Industriali della Provincia di Genova e l'Associazione sindacale Intersind - Delegazione per la Liguria.
Le autorizzazioni provvisorie di cui all'articolo precedente avranno validità limitata alla durata dei lavori di bordo per cui sono state richieste.
Il possesso dell'autorizzazione provvisoria è comprovato mediante documento, rilasciato dall'ufficio competente dell'Autorità Portuale a richiesta degli interessati, contenente l'indicazione degli elementi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 6 e del nominativo della nave per cui l'autorizzazione medesima è stata rilasciata: Le aziende titolari di licenza provvisoria sono in ogni caso soggette alle disposizioni previste dal precedente articolo 4.
Nel caso di appalti affidati direttamente da aziende aventi licenza di cui all'articolo 5, non si applicano le disposizioni previste dal capo 2° "Autorizzazioni provvisorie" (dall'articolo 19 all'articolo 23 incluso).
L'azienda appaltante si atterrà comunque alle disposizioni di cui all'articolo 14, fornendo altresì alla Direzioni Sviluppo - Ufficio Vigilanza e Controllo - le documentazioni necessarie per il rilascio dei cartellini d'identificazione per tutti i lavoratori presenti a bordo.
Nel caso di accertate infrazioni alle disposizioni del presente Regolamento, l'Autorità Portuale potrà disporre in qualsiasi momento la revoca dell'autorizzazione provvisoria senza dar luogo ad alcuna indennità.
L'Autorità Portuale potrà inoltre concedere autorizzazioni per interventi specialistici a bordo, di breve durata e di ambito circoscritto, che in ogni caso non potranno superare il limite di una giornata lavorativa con impiego di due addetti
L'Autorità Portuale, nell'àmbito dei suoi poteri di vigilanza e controllo delle attività svolte in porto, potrà sottoporre e verifica le imprese per il controllo della sussistenza e/o permanenza dei requisiti prescritti ai fini del rilascio delle licenze, delle autorizzazioni provvisorie e delle autorizzazioni speciali. Tale verifica verrà estesa anche nei confronti delle aziende appaltatrici autorizzate ad operare ai sensi del precedente articolo 24.
La mancata osservanza delle disposizioni emanate dall'Autorità Portuale a seguito di violazioni del presente Regolamento sarà soggetta alle sanzioni di cui all'Articolo 1174 del Codice della Navigazione.
Per interventi necessari a garantire la sicurezza nave e/o nel caso di nave in partenza le previste domande di autorizzazione potranno essere trasmesse con i mezzi più rapidi anche dopo l'avviamento a bordo del personale interessato.
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