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| 03 de diciembre de 2008 | El diario on-line para los operadores y los usuarios del transporte | 04:11 GMT+1 |
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DIRITTO FISSO SU ORDINATIVI D'IMBARCO, BUONI CONSEGNA E CONTENITORI IMBARCATI.
Il Presidente,
VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84 e successive modificazioni e integrazioni, in tema di riordino della legislazione in materia portuale;
VISTO il decreto del ministero dei Trasporti e della Navigazione 21 dicembre 1995, ritualmente notificato in data 2 gennaio 1996, di nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Genova;
VISTI in particolare i commi 2 e 3 dell'art. 8 della precitata legge n.84/94 sui poteri e compiti attribuiti al Presidente e il comma 2-bis, introdotto dall'art.3 comma 3 del DL 18 dicembre 1995 n.535 in materia di "interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo", in forza del quale "i presidenti nominati ai sensi del comma 2 assumono tutti i compiti dei commissari di cui all'art. 20, commi 1, 2 e 3";
CONSIDERATO altresì che il comma 4 dell'art.20 della legge precitata, come sostitutivo dell'art.3 comma 11 del DL n. 535 del 1995 stabilisce che "fino all'entrata in vigore delle norme attuative della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti in materia";
RICHIAMATO il decreto 5 gennaio 1995 n.1/Comm., con il quale si è preso atto dell'avvenuta costituzione ex-lege, in forza del comma 5 dell'art.20 della legge 84/94 e successive modificazioni e integrazioni, dell'Autorità Portuale di Genova, a far data dal 1° gennaio 1995;
RICHIAMATO il decreto n.800 del 25.05.93 con il quale, in esecutività della delibera del Comitato - Opere portuali e Gestione - del 23.12.92, n.3 odg, è stato istituito un diritto fisso da applicarsi agli ordinativi d'imbarco, ai buoni di consegna e ai contenitori imbarcati;
CONSIDERATO il favorevole andamento del gettito del succitato diritto fisso derivante dal notevole incremento dei traffici sviluppatisi nel porto di Genova;
SENTITE in data 24.01.96 l'Associazione Spedizionieri, Corrieri e Trasportatori di Genova e l'Associazione Spedizionieri Doganali del Compartimento di Genova che hanno proposto una diminuzione del valore di tale diritto fisso da lire 9.800 a lire 8.000;
RITENUTO che, pur con tale riduzione, sussistono comunque le condizioni per assicurare gli obiettivi finanziari posti a base dell'iniziativa, per cui tale diritto è stato istituito;
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