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REGOLAMENTO PER IL TRANSITO E LA SOSTA DELLE MERCI PERICOLOSE NEL PORTO DI GENOVA

REG. 13 - NORME AGGIUNTIVE PER GLI ESPLOSIVI

1 - Le norme contenute nella presente Regola si applicano alle merci pericolose appartenenti alla classe IMO 1 (esplosivi) ad integrazione delle norme contenute nelle altre Regole del presente Regolamento; per gli esplosivi appartenenti alla Divisione 1.4, Gruppo di compatibilità "S", si applicano solamente le disposizioni di cui al punto 5 della presente Regola.

2 - Nel porto di Genova non è consentito l'imbarco, lo sbarco e il transito di esplosivi appartenenti al Gruppo di compatibilità "L".

3 - Gli esplosivi non possono sostare nelle aree di cui alla Reg. 7.1; gli stessi affluiscono e defluiscono direttamente dal varco portuale a sottobordo della nave - e viceversa - per imbarco e sbarco diretto.

Tale obbligo viene posto in calce all'autorizzazione all'imbarco o al nulla-osta allo sbarco di cui alla Reg. 5.1.

4 - Le navi che abbiano a bordo in transito oppure debbano imbarcare o sbarcare esplosivi debbono:

  1. mantenere appannellato fuori bordo, a prora e a poppa, un cavo d'acciaio da rimorchio di lunghezza sufficiente, terminante con gassa - a livello del galleggiamento - assicurato alle bitte della nave;
  2. essere ormeggiate con cavi di fibra sintetica o vegetale;
  3. essere ormeggiate in modo da poter effettuare facilmente la manovra d'uscita, evitando - comunque - di dare fondo alle ancore;
  4. predisporre in coperta due linee di manichette antincendio collegate a due diversi idranti posti rispettivamente a proravia e a poppavia della zona di stivaggio degli esplosivi.

5 - Per le operazioni di imbarco o sbarco di esplosivi dovranno essere osservate - oltre a quanto indicato all'art.26 del D.M. 20.09.86 "Approvazione delle norme particolari per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco e il trasbordo delle merci pericolose in colli appartenenti alla classe 1 (esplosivi) (Supplemento ordinario G.U. n.10 del 14.01.87), la cui attuazione responsabile è demandata, in quota parte, al Comandante della nave e al Responsabile Merci Pericolose del Terminal - anche le disposizioni di cui ai punti 6,7,8,9,10 e 11 della presente Regola.

Per gli esplosivi appartenenti alla Divisione 1.4, Gruppo di Compatibilità "S", si applicano le disposizioni di cui ai punti 8.9,10,11 della prtesente Regola.

6 - Il Comandante di una nave su cui debbano essere imbarcati esplosivi deve:

  1. predisporre lo stivaggio degli esplosivi da sbarcare in modo che lo sbarco degli stessi costituisca la prima operazione commerciale;
  2. predisporre lo stivaggio degli esplosivi da imbarcare in modo che l'imbarco degli stessi costituisca l'ultima operazione commerciale;
  3. vietare l'accesso a bordo delle persone non strettamente necessarie alle operazioni d'imbarco e sbarco degli esplosivi;
  4. assicurare, qualora le operazioni d'imbarco o sbarco avvengano fra il tramonto e il sorgere del sole, che il ponte di coperta della nave e le zone di stivaggio degli esplosivi siano illuminate convenientemente e a soddisfazione della Capitaneria di Porto.

7 - Il Responsabile Merci Pericolose del Terminal, nel caso d'imbarco o sbarco esplosivi, deve:

  1. delimitare la zona di banchina interessata alla movimentazione degli esplosivi o con transenne o nastro bianco e rosso, opportunamente sostenuto, al fine d'impedire il transito e la sosta per qualsiasi veicolo o persona estranee alle operazioni; la delimitazione deve essere posta ad almeno 10 metri dal punto in cui movimentano gli esplosivi;
  2. disporre un'opportuna vigilanza affinché sia rispettato il divieto di transito e sosta nella zona predetta;
  3. organizzare le operazioni d'imbarco degli esplosivi quale ultima operazione commerciale della nave;
  4. organizzare le operazioni di sbarco degli esplosivi quale prima operazione commerciale della nave;
  5. curare, qualora le operazioni d'imbarco e sbarco avvengano fra il tramonto e il sorgere del sole, che la zona di banchina interessata dalla movimentazione degli esplosivi sia illuminata convenientemente e a soddisfazione della Capitaneria di Porto;
  6. dar corso alle operazioni di sbarco, allorché sottobordo alla nave siano presenti e pronti alla caricazione i mezzi di trasporto necessari al deflusso immediato (salvo il tempo strettamente necessario alle operazioni doganali) degli esplosivi dal porto.

8 - E' vietato movimentare merci pericolose o non, in corrispondenza delle stive, boccaporte od aree di ponte in cui siano stivati esplosivi.

9 - Durante le operazioni d'imbarco e sbarco di esplosivi è vietato effettuare il rifornimento di carburante e/o prodotti infiammabili o combustibili.

10 - Le navi che abbianio a bordo in transito o debbano imbarcare o sbarcare esplosivi non possono effettuare lavori a bordo, salvo specifica autorizzazione della Capitaneria di Porto.

11 - Le navi che abbiano imbarcato, quale ultima operazione commerciale, esplosivi, debbono, in linea di massima, lasciare l'ormeggio e uscire dal porto non appena terminate le operazioni d'imbarco e stivaggio delle stesse.

12 - Nel caso di trasporto stradale di esplosivi, la Capitaneria di Porto valuterà, di volta in volta, l'opportunità di disporre una "scorta di sicurezza" dal varco portuale a sottobordo alla nave, e viceversa. Tale obbligo viene posto in calce all'autorizzazione all'imbarco o al nulla-osta allo sbarco di cui alla precedente Reg. 5.1. le spese relative alla scorta sono a carico dello spedizioniere della merce.

13 - La Capitaneria di Porto valuterà, di volta in volta, l'opportunità di consentire l'imbarco, lo sbarco e il transito di esplosivi in funzione dei quantitativi e del Gruppo di compatibilità di appartenenza.\\\\\

14 - Tenuto conto dei vincoli derivanti all'operatività commerciale dei singoli terminals, l'autorizzazione all'imbarco o il nulla-osta allo sbarco degli esplosivi verrà concesso previo il parere favorevole - espresso per iscritto - del Responsabile Merci Pericolose del Terminal interessato.



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 Dekrete und Verordnungen der Hafenkommandatur  Regolamento sulle merci pericolose

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