ShipStore web site ShipStore advertising
testata inforMARE

09 January 2009 The on-line newspaper devoted to the world of transports 22:21 GMT+1

Capo IV

Polizia delle banchine e degli spazi compresi nella

circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale

Art.61

E' vietato l'accesso al porto a chiunque non sia munito della prescritta autorizzazione, che è strettamente personale e deve essere esibita ad ogni richiesta degli Ufficiali o agenti. L'accesso in porto è regolato da apposita normativa.

Art.62

In tutto l'ambito portuale è vietato effettuare riprese fotografiche e cinematografiche senza esplicita e preventiva autorizzazione dell'Autorità Marittima, che ne stabilirà, caso per caso, modalità e limiti.

Art.63

La circolazione all'interno del porto, qualunque sia la causa per cui è consentita, avviene a rischio e pericolo di chi circola, soprattutto in relazione alle attività che vi si svolgono, alla presenza di mezzi in manovra e di banchine.

Le Società terminaliste sono tenute a segnalare adeguatamente ed a illuminare le zone pericolose, nonchè ad evitare che i passeggeri che devono imbarcare o sbarcare dalle navi possano girare liberamente per il porto.

Art.64

La circolazione e la sosta dei veicoli nell'ambito portuale sono disciplinate dall'Autorità Marittima con apposite ordinanze, rese note agli utenti attraverso la prescritta segnaletica.

L'Autorità Marittima non assume alcuna responsabilità per i danni e le manomissioni che i veicoli avessero a subire durante la circolazione o la sosta in porto, né per i danni che potessero subire i guidatori o le persone trasportate.

Art.65

E' proibita la circolazione e la sosta dei veicoli sotto il raggio di azione dei mezzi meccanici, ad eccezione dei veicoli addetti ad operazioni di imbarco e sbarco, che peraltro non potranno sostare in zona operativa oltre il tempo strettamente necessario al caricamento o alla discarica delle merci che trasportano.

E' proibito agli autisti di allontanarsi dai rispettivi veicoli finchè gli stessi sostano in zona operativa ed è fatto loro obbligo di attenersi agli ordini dei sottufficiali del porto e degli agenti della P.S. e di adottare tutte le misure per non ostacolare il transito dei vagoni e degli altri veicoli o la manovra dei mezzi meccanici e per evitare situazioni di pericolo (36).

Art.66

I veicoli abbandonati in zone non destinate al parcheggio e in posizioni tali da intralciare il movimento dei vagoni, la manovra dei mezzi meccanici o la circolazione degli altri veicoli o, comunque, le operazioni portuali potranno essere rimossi a spese dei rispettivi proprietari.

(36) Art. 80 Regolamento nav. mar.

Art.67

E' fatto obbligo a tutti coloro che non sono addetti alle operazioni di ormeggio delle navi di mantenersi, per tutta la durata della manovra, a distanza di sicurezza dai cavi di ormeggio in tensione, così come stabilito dal terminalista. Coloro che abbiano necessità di operare entro il raggio di azione dei cavi in tensione dovranno adottare ogni possibile precauzione.

I responsabili della sicurezza delle Società terminaliste dovranno adottare tutti gli opportuni accorgimenti (distanza di sicurezza, segnalazioni audio e visive, ecc.) al fine di evitare rischi per i passeggeri o terzi che sostano in banchina durante le operazioni di ormeggio, dovranno inoltre avere cura di attuare le suddette misure di sicurezza.

Art.68

Durante le operazioni di carico e scarico delle merci deve sempre essere lasciato sulle banchine lo spazio necessario per la circolazione dei pedoni e dei veicoli addetti ad operazioni commerciali (37).

Al termine delle operazioni di carico e scarico delle merci tutti gli attrezzi ed i mezzi adoperati devono essere prontamente ritirati (38) e coloro che le hanno eseguite devono provvedere alla pulizia delle banchine (39).

Art.69

I ricevitori sono tenuti a far ritirare dalle banchine la merce che per una qualsiasi causa si fosse deteriorata e far pulire lo spazio occupato (40).

Art.70

E' assolutamente vietato occupare con merci o materiali le sedi stradali, i binari, i chiusini, i tombini di scarico e di deflusso delle acque, le bocche di incendio o comunque altri impianti destinati ad usi di pubblica utilità.

Le merci ed i materiali devono in ogni caso trovarsi alla distanza di almeno un metro e mezzo dai binari ferroviari e di tre metri dal ciglio delle banchine.

Art.71

E' vietato abbandonare o lasciare in temporaneo deposito partite di merci o attrezzature in aree non assentite in concessione (41).

Art.72

E' vietato lordare con immondizie o altri rifiuti le banchine e tutti gli spazi portuali, nonchè insudiciare i muri dei fabbricati e dei magazzini e di fare sugli stessi iscrizioni o affissioni di qualsiasi genere o natura, non autorizzate.

Art.73

In tutte le aree, piazzali e strade portuali di uso comune è vietato il lavaggio dei veicoli.

Art.74

I lavori di sabbiatura possono essere eseguiti esclusivamente negli accosti o nei bacini di carenaggio, secondo le modalità stabilite dalle Autorità competenti.

Durante l'esecuzione dei lavori di sabbiatura e di applicazione di vernici a spruzzo è vietata la sosta di tutti i veicoli non operativi nell'ambito della zona interessata, che dovrà essere preventivamente e chiaramente delimitata, a cura e spese dell'impresa esecutrice, con transenne e cartelli indicanti lo specifico pericolo. E' vietato l'uso di sabbia silicea.

(37) Art. 79 Regolamento nav. mar.

(38) Art. 80 Regolamento nav. mar.

(39) e (40) Art. 82 Regolamento nav. mar.

(41) Art. 50 Codice della Navigazione.

Art.75

Le navi ed i galleggianti che mantengono scale o passerelle appoggiate alle banchine devono curarne la sorveglianza e tenerle convenientemente illuminate (42).

Art.76

In tutto l'ambito del porto è vietato tenere cani sciolti o senza museruola. Sulle navi e sui galleggianti i cani devono essere legati in modo da impedire che possano avvicinarsi alle scale, alle passerelle o alle murate.

Art.77

Alle navi ormeggiate in porto è vietata la vendita di merci e prodotti di qualsiasi genere.

Art.78

In tutto l'ambito portuale è proibito sparare con armi, usare esplosivi o accendere fuochi o luci che possano turbare il servizio di segnalamento, senza aver ottenuto l'autorizzazione dell'Autorità Marittima (43).

(42) Art. 73 Regolamento nav. mar.

(43) Art. 80 Codice della Navigazione.



Search for hotel
Destination
Check-in date
Check-out date

Index Home page  Port of Genoa Page
 Harbour-master office: Decrees and Ordinances
 Ordinance n. 10/96
- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genoa - ITALY
phone: +39.010.2462122, fax: +39.010.2516768, e-mail