|
|
|
|
|
||
| 3 dicembre 2008 | Il quotidiano on-line per gli operatori e gli utenti del trasporto | 04.23 GMT+1 |
|
|
||
REG. 2 - DEFINIZIONI
Salvo che sia diversamente indicato, ai fini di quanto disposto nel presente Regolamento, si applicano le definizioni contenute nella vigente normativa nazionale in materia di merci pericolose.
La dizione "imbarco diretto" significa che la merce affluisce, direttamente dal varco portuale, sottobordo alla nave e viene imbarcata immediatamente.
La dizione "sbarco diretto" significa che la merce viene sbarcata ed avviata immediatamente al varco portuale per l'uscita dal porto.
L'imbarco e lo sbarco diretto delle merci pericolose è consentito - fermo restando quanto stabilito dalle Regole 13, 14 e 15 - solamente per le navi di tipo "ro-ro".
|