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3 dicembre 2008 Il quotidiano on-line per gli operatori e gli utenti del trasporto 04.23 GMT+1

REGOLAMENTO PER IL TRANSITO E LA SOSTA DELLE MERCI PERICOLOSE NEL PORTO DI GENOVA

REG. 2 - DEFINIZIONI

Salvo che sia diversamente indicato, ai fini di quanto disposto nel presente Regolamento, si applicano le definizioni contenute nella vigente normativa nazionale in materia di merci pericolose.

La dizione "imbarco diretto" significa che la merce affluisce, direttamente dal varco portuale, sottobordo alla nave e viene imbarcata immediatamente.

La dizione "sbarco diretto" significa che la merce viene sbarcata ed avviata immediatamente al varco portuale per l'uscita dal porto.

L'imbarco e lo sbarco diretto delle merci pericolose è consentito - fermo restando quanto stabilito dalle Regole 13, 14 e 15 - solamente per le navi di tipo "ro-ro".



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 Capitaneria di Porto: decreti e ordinanze
 Regolamento sulle merci pericolose

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