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| 3 dicembre 2008 | Il quotidiano on-line per gli operatori e gli utenti del trasporto | 03.59 GMT+1 |
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REG. 4 - TRANSITO DI NAVI CHE ABBIANO A BORDO MERCI PERICOLOSE
1 - E' vietato l'accesso al porto di Genova di navi che abbiano a bordo, in transito, merci pericolose e non siano in possesso della documentazione prevista dalla vigente normativa italiana attestante la loro idoneità al trasporto di merci pericolose.
2 - Qualora una nave abbia a bordo merci pericolose e debba imbarcare o sbarcare merci NON pericolose, l'Armatore (o il Raccomandatario Marittimo) della nave farà pervenire alla Capitaneria di Porto una comunicazioine (in triplice copia, in carta semplice) compilata secondo il fac-simile "Mod. MP-T" (all.1), cui dovrà essere allegato il "Manifesto speciale" di cui alla Reg.5, Annesso III, Marpol '73/78, come emendata.
3 - La comunicaziione deve indicare il nome, la nazionalità, il tonnellaggio lordo (SI), l'anno di costruzione, il numero IMO della nave, nonché il previsto ormeggio, data e ora di arrivo a Genova della nave stessa.
Inoltre dovrà essere specificato se le operazioni di imbarco/sbarco interessino o meno le stive o le boccaporte in/su cui siano stivate le merci pericolose in transito e se la nave sia in possesso della "Dichiarazione di conformità" di cui alla Reg.54.3, Cap.II-2, Solas '74.
Detta comunicazione deve pervenire alla Capitaneria di Porto in linea di massima, con 24 ore di anticipo rispetto al previsto arrivo della nave.
4 - La Capitaneria di Porto, esaminata la comunicazione, ne restituisce una copia all'Armatore (o Raccomandatario Marittimo) con le determinazioni del caso in ordine alla sorveglianza antincendio ed alle altre misure di sicurezza ritenute necessarie.
5 - L'Armatore (o il Raccomandatario Marittimo) della nave che ha presentato la comunicazione di cui al punto 2 della presente Regola è tenuto a dar corso ai provvedimenti disposti dalla Capitaneria di Porto e ad informare il Comandante della nave dei provvedimenti che lo stesso dovrà ottemperare.
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