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3 dicembre 2008 Il quotidiano on-line per gli operatori e gli utenti del trasporto 04.37 GMT+1

REGOLAMENTO PER IL TRANSITO E LA SOSTA DELLE MERCI PERICOLOSE NEL PORTO DI GENOVA

REG.6 - ENTRATA, USCITA E CIRCOLAZIONE DELLE MERCI PERICOLOSE

1 - La presente Regola si applica sia al trasporto su strada, sia al trasporto a mezzo ferrovia.

2 - Possono entrare in porto solamente le merci pericolose destinate all'imbarco, ivi comprese quelle costituenti provviste di bordo.

2.2 - All'interno del porto possono circolare solamente le merci pericolose:

- destinate all'imbarco, ivi comprese quelle costituenti provviste di bordo;

- provenienti da sbarco;

- provenienti o destinate dai/ai Depositi costieri situati all'interno del porto.

2.3 - Nel caso di merci pericolose che affluiscono dal varco portuale direttamente sottobordo alla nave, con conseguente imbarco diretto, la Capitaneria di Porto appone in calce all'autorizzazione all'imbarco e trasporto la seguente dicitura: "Con obbligo di imbarco diretto senza sosta nelle aree portuali".

2.4 - Nel caso di merci pericolose provenienti dal cabotaggio nazionale, che defluiscono da sottobordo alla nave direttamente al varco portuale, la Capitaneria di Porto appone in calce al nulla-osta allo sbarco la seguente dicitura: "Con ovbbligo di sbarco diretto senza sosta nelle aree portuali".

2.5 - Nel caso di merci pericolose che affluiscono dal varco portuale all'area di sosta di cui alla Reg. 7.1 o alle aree di cui alla Reg.16.5 o al Deposito costiero, lo Spedizioniere della merce deve attenersi a quanto indicato alla Reg.7.4.

2.6 - Nel caso di merci pericolose che debbano defluire dall'area di sosta di cui alla Reg.7.1 o dalle aree di cui alla Reg.16.5 o dal Deposito costiero, lo Spedizioniere della merce farà pervenire alla Capitaneria di Porto una comunicazione (in triplice copia, in carta semplice), compilata secondo il fac-simile "Mod.MP-S" (all.2). La comunicazione deve indicare il nome e la nazionalità della nave da cui sono state sbarcate le merci, la data e ora d'arrivo a Genova della stessa, il Terminal di provenienza, il varco portuale di uscita e la data e ora di presunta uscita dallo stesso, l'unità di carico, il tipo di container, il nome tecnico, la classificazione IMO e la pagina dell'IMDG CODE, il numero UN, il numero dei colli, l'imballaggio e il peso lordo della merce pericolosa. Inoltre deve essere specificato se la merce defluisce dal porto via strada o via ferrovia.

La Capitaneria di Porto, esaminata la comunicazione predetta, ne restituisce una copia allo Spedizioniere con le determinazioni del caso.

Copia della comunicazione predetta, vistata dalla Capitaneria di Porto, deve essere consegnata, a cura dello Spedizioniere, al Terminal e da quest'ultimo custodita a scarico delle merci pericolose uscite dal Terminal stesso.

La comunicazione indicata nel presente punto deve pervenire alla Capitaneria di Porto, in linea di massima, nella giornata non festiva antecedente alla prevista uscita della merce dal porto.

3 - Le merci pericolose entrano es escono dal porto esclusivamente dai varchi portuali di cui alle Ordinanze n.161/95 del 06.07.95 e n.186/95 del 29.07.95 - e successive modifiche - della Capitaneria di Porto di Genova.

4.1 - Le merci pericolose che entrano al varco portuale debbono essere accompagnate da copia della documentazione du cui alle Regole 6.2.3 o 7.4, come necessario.

4.2 - Le merci pericolose che escono dal varco portiuale debbono essere accompagnate da copia della documentazione di cui alle Regole 6.2.4 o 6.2.6, come necessario.

5 - All'interno del porto si applicano - oltre a quanto previsto dal presente Regolamento - le disposizioni legislative e regolamentari in vigore nel territorio nazionale, in materia di trasporto di merci pericolose su strada o via ferrovia.

6 - I contenitori-cisterna e i veicoli-cisterna contenenti merci pericolose oppure che siano vuoti e non puliti, destinati all'imbarco o provenienti da sbarco, che circolano nel porto debbono essere omologati e collaudati in conformità all'IMDG CODE.

7 - I freight-containers contenenti merci pericolose, destinati all'imbarco o provenienti da sbarco, debbono soddisfare le disposizioni della Convenzione CSC'72, come emendata.

8 - Le merci pericolose che entrano od escono dal porto debbono percorrere il tragitto tra il varco portuale e il Terminal di imbarco o sbarco e il Deposito costiero o Centro di consolidamento - e viceversa - nel più breve tempo possibile e con percorso diretto senza effettuare soste nelle aree portuali.

9 - Qualora durante il percorso stradale dovessero verificarsi rotture o danneggiamenti dei colli, delle "unità di carico", dei "carrelli", dei contenitori intermedi dei contenitori o veicoli cisterna, dei veicoli stradali, oppure colaggi o perdite del contenuto degli stessi, il conducente del veicolo stradale con cui sono trasportate le merci pericolose deve informare immediatamente la Capitaneria di Porto che disporrà per i provvedimenti del caso.

10 - Le merci pericolose di cui al punto 9 della presente Regola dovranno essere poste in una zona opportunamente delimitata e vigilata

- a cura del trasportatore, nel caso l'inconveniente sia avvenuto tra il varco portuale e l'ingresso del Terminal;

- a cura del Responsabile del Terminal o del Deposito costiero, nel caso l'inconveniente sia avvenuto all'interno del Terminal o del Deposito costiero.

La rimozione delle merci pericolose potrà avvenire previo riconfezionamento delle stesse a soddisfazione della Capitaneria di Porto sulla base di quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di trasporto di merci pericolose.

11 - Il trasporto delle merci pericolose a mezzo ferrovia all'interno del porto avviene sotto la responsabilità del gestore del servizio ferroviario, sulla base della normativa nazionale e internazionale in materia di trasporto ferroviario di merci pericolose, ferma restando la competenza della Capitaneria di Porto per quanto attiene la sicurezza portuale.

E' comunque vietata la manovra "a spinta" dei carri ferroviari su sui siano sistemate merci pericolose di qualsiasi classe.



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 Regolamento sulle merci pericolose

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