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3 dicembre 2008 Il quotidiano on-line per gli operatori e gli utenti del trasporto 04.33 GMT+1

REGOLAMENTO PER IL TRANSITO E LA SOSTA DELLE MERCI PERICOLOSE NEL PORTO DI GENOVA

REG.7 - SOSTA DELLE MERCI PERICOLOSE

1 - La sosta delle merci pericolose è consentita esclusivamente nelle aree autorizzate dalla Capitaneria di Porto.

La Capitaneria di Porto dispone lo spostamento delle merci pericolose che dovessero essere trovate al di fuori delle aree predette, con spese a carico di chi ha introdotto, via terra o da sbarco, la merce pericolosa in porto.

2 - La sosta delle merci pericolose è consentita esclusivamente per le merci pericolose destinate all'imbarco o provenienti da sbarco.

3.1 - Le merci pericolose possono sostare - nelle aree di cui al precedente punto 7.1 - per un periodo massimo di 5 giorni, eventualmente prorogabili su richiesta motivata degli interessati.

3.2 - Il Ricevitore devve provvedere per il ritiro della merce pericolosa entro 5 giorni dalla data di sbarco della stessa, salvo proroga concessa dalla Capitaneria di Porto.

4.1 - Nel caso si intenda depositare in sosta nelle aree du cui alla Reg.7.1 le merci pericolose destinate all'imbarco, lo Spedizioniere della merce farà pervenire alla Capitaneria di Porto una comunicazione (in triplice copia, in carta semplice), compilata secondo il fac-simile "Mod. MP-I" (all.3). La comunicazione deve indicare il terminal di destinazione della merce, il nome e la nazionalità della nave su cui è previsto l'imbarco, la data e l'ora di previsto arrivo della stessa, il varco portuale d'entrata e la data e l'ora di presunta entrata allo stesso, l'unità di carico, il tipo di container, il nome tecnico, la classificazione IMO e la pagina dell'IMDG CODE, il numero UN, il numero dei colli, l'imballaggio e i peso lordo della merce pericolosa. Inoltre, deve essere specificato se la merce affluisce al porto via strada o via ferroivia. Nella stessa comunicazione lo Spedizioniere dovrà attestare che gli imballaggi delle merci pericolose sono omologati UN in conformità alla vigente normativa IMDG CODE e che gli imballaggi stessi, i freight-containers, i tank-containers, i veicoli cisterna e i contenitori intermedi (Ibc) sono regolarmente contrassegnati ed etichettati in conformità alla vigente normativa IMDG CODE e ADR:

4.2 - La Capitaneria di Porto esaminata la comunicazione predetta, ne restituisce una copia allo Spedizioniere con le determinazioni del caso.

4.3 - Copia della comunicazione predetta, vistata dalla Capitaneria di Porto, deve essere consegnata, a cura dello Spedizioniere, al terminal e da quest'ultimo custodita a scarico delle merci pericolose entrate nel Terminal stesso.

4.4 - La comunicazione indicata nella presente Regola deve pervenire alla Capitaneria di Porto, in linea di massima, nella giornata non festiva, antecedente al previsto arrivo della merce in porto.

5 - I veicolo stradali utilizzati per il trasporto delle merci pericolose possono parcheggiare - all'interno del porto - per il disbrigo delle pratiche doganali, nei pressi del varco portuale per un periodo massimo di 3 ore. Le aree di parcheggio predette sono individuate dalla Capitaneria di Porto, d'intesa con l'Autorità Portuale, e sono vigilate da n.1 guardia ai fuochi. I costi di gestione e vigilanza delle aree di parcheggio predette sono a carico degli utilizzatori.

6. - Nel caso si intenda depositare in sosta nelle aree di cui alla reg.7.1 le merci pericolose provenienti da sbarco, l'Armatore o il Raccomandatario marittimo della nave deve allegare all'istanza stessa intesa a ottenere il nulla-osta allo sbarco una comunicazione (in triplice copia, in carta semplice) compilata secondo il fac-simile "Mod. MP-D" (all.4).

La comunicazione deve indicare il Terminal in cui si intende depositare la merce, il nome e la nazionalità della nave da cui la stessa sarà sbarcata, l'unità di carico, il tipo di container, il nome tecnico, la classificazione IMO, la pagina IMDG CODE, il numero UN, il numero di colli, l'imballaggio e il peso lordo della merce pericolosa, nonché il ricevitore della merce stessa.

La Capitaneria di Porto, esaminata la comunicazione predetta, ne restituisce una copia con le determinazioni del caso; sul nulla-osta allo sbarco apporrà la dizione "Con sosta temporanea nell'area apposita del terminal ...... in attesa d'avviamento fuori area portuale".

7. - In porto possono sostare, secondo i criteri indicati nella presente Regola, solamente le merci pericolose munite della documentazione di cui ai punti 4.1 e 6.1 della presente Regola.



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