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| 3 dicembre 2008 | Il quotidiano on-line per gli operatori e gli utenti del trasporto | 04.43 GMT+1 |
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REG. 8 - SBARCO, IMBARCO E MOVIMENTAZIONE SULLA STESSA NAVE DI MERCI PERICOLOSE
1 - Le navi ormeggiate a banchina possono effettuare lo sbarco e il reimbarco, nonché la movimrntazione a bordo delle merci pericolose precedentemente imbarcate in altri porti.
2 - Le operazioni di cui al precedente punto 1 avvengono sotto la responsabilità del Comandante della nave e in accordo con il Responsabile operativo di cui alla Reg.12.1 del presente Regolamento.
3 - Non è consentito effettuare le operazioni di cui al precedente punto 1 per le merci pericolose di classe IMO 1 (esplosivi), 5.1 (comburenti), 5.2 (perossidi organici), 6.2 (infettanti) e rifiuti in genere, 7 (radioattivi).
4 - Al termine delle operazioni di cui al precedente punto 1, le merci pericolose debbono - comunque - essere stivate nel rispetto di quanto disposto dall'IMDG CODE e dalla documentazione attestante l'idoneità della nave al trasporto di merci pericolose.
5 - Durante le operazioni di cui al precedente punto 1
deve essere effettuata la sorveglianza antincendio, qualora siano
interessate a dette operazioni merci pericolose di classe IMO
3 (liquidi infiammabili), 4.1 (solidi infiammabili), 4.2 (materie
suscettibili di combustione spontanea), 4.3 (materie che a contatto
con l'acqua sviluppano gas infiammabili) oppure che abbiano come
"rischio secondario" quello dell'infiammabilità,
qualora dette merci siano:
- in colli;
- in colli posti su "carrelli" o su "veicoli stradali";
- in colli posti su contenitori "flat-rack";
- in veicoli stradali che contengono solidi alla rinfusa.
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