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3 dicembre 2008 Il quotidiano on-line per gli operatori e gli utenti del trasporto 04.14 GMT+1

REGOLAMENTO PER IL TRANSITO E LA SOSTA DELLE MERCI PERICOLOSE NEL PORTO DI GENOVA

REG.9 - SBARCO PER SUCCESSIVO IMBARCO SU ALTRA NAVE (TRANSHIPMENT) DI MERCI PERICOLOSE

1 - Lo sbarco di merce pericolosa da una nave per il suo successivo imbarco su altra nave costituiscono - sotto il profilo amministrativo - due distinte operazioni, per le quali l'Armatore (o il Raccomandatario) della nave deve presentare apposita istanza di sbarco e di imbarco (vedi Reg.5.1).

2 - Ai fini della sosta in porto, in attesa del successivo imbarco, l'Armatore o il Raccomandatario Marittimo della nave deve indicare nella comunicazione di cui alla Reg.7.6.1 che la merce pericolosa verrà depositata in sosta in attesa di successivo imbarco; in tal caso la Capitaneria di Porto apporrà in calce al nulla-osta allo sbarco la dizione "Con sosta temporanea nell'area apposita del Terminal ...... in attesa di successivo imbarco".

3 - Le merci pericolose di cui alla presente Regola possono sostare - nelle aree di cui alla precedente Reg.7.1 - per un periodo massimo di 30 giorni, eventualmente prorogabile su richiesta degli interessati.

4 - Lo sbarco, per successivo imbarco su altra nave di merce pericolosa di classe IMO 1 (esplosivi), 6.2 (materie infettanti), 7 (radioattivi) e di rifiuti in genere non è consentita.



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 Regolamento sulle merci pericolose

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