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| 2 dicembre 2008 | Il quotidiano on-line per gli operatori e gli utenti del trasporto | 14.18 GMT+1 |
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REG.10 - SORVEGLIANZA ANTINCENDIO
1 - La sorveglianza antincendio - da effettuarsi con il personale indicato nel Regolamento di Polizia Portuale - viene prevista per le navi che
- abbiano a bordo in transito, oppure
- debbano imbarcare o sbarcare merci pericolose di
2 - Salvo che per la classe IMO 1 (esplosivi), la sorveglianza
antincendio viene disposta semprecché le merci siano:
- in colli;
- in colli posti su "carrelli" o su "veicoli stradali";
- in colli posti su contenitori "flat rack";
- in veicoli stradali che contengono solidi alla rinfusa.
3 - Nel caso di navi che abbiano a bordo, in transito, merci pericolose, quali indicare ai punti 1 e 2 della presente regola, la sorveglianza antincendio viene prescritta solamente nel caso si debbano movimentare merci, pericolose o non pericolose, nella stessa stiva o sulla stessa boccaporta od area di ponte.
4 - Le disposizioni di cui ai punti 1, 2 e 3 della presente Regola non si applicano nel caso di esplosivi di classe IMO 1, Divisione 1.4, Gruppo di compatibilità "S".
5 - La sorveglianza antincendio delle merci pericolose, nelle aree di cui alla Reg. 7.1 è affidata alla responsabilità del Terminal, sulla base dei criteri indicati alla Reg.19.
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