REGOLAMENTO PER IL TRANSITO E LA SOSTA DELLE MERCI PERICOLOSE NEL PORTO DI GENOVA
REG.11 - COMPITI DELLA NAVE
1 - Le navi che abbiano a bordo merci pericolose debbono
attenersi, per quanto riguarda l'entrata e l'uscita dal porto,
l'ormeggio, il bunkeraggio e i lavori a bordo alle disposizioni
contenute nel Regolamento di Polizia Portuale.
2 - I mezzi di sollevamento della nave utilizzati per la
movimentazione delle merci pericolose debbono rispondere alle
disposizioni della Convenzione ILO nn. 32, 134 e 152 ed essere
muniti della relativa certificazione attestante l'esecuzione regolare
delle visite prescritte.
3 - Il Comandante di una nave che abbia a bordo, in transito
o debba imbarcare o sbarcare merci pericolose deve:
- iniziare le operazioni di imbarco o sbarco delle merci pericolose
dopo aver ricevuto - da parte dell'Armatore (o del Raccomandatario
marittimo) della nave - l'autorizzazione all'imbarco o il nulla-osta
allo sbarco rilasciata dalla Capitaneria di Porto:
- attenersi alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione o
nulla-osta predetto;
- mantenere un collegamento VHF od a mezzo telefono con la Capitaneria
di Porto;
- esporre - in vicinanza dell'accesso a bordo, in posizione facilmente
visibile e convenientemente illuminato - il "Manifesto speciale"
di cui alla Reg. 5, Cap. VII, Solas'74, come emendata ed alla
Reg. 4, Annesso III, Marpol'73/78, come emendata, relativo alle
merci in transitom da sbarcare o da imbarcare;
- esporre, accanto al "Manifesto speciale" predetto,
e per ogni merce pericolosa citata nel "Manifesto speciale"
una scheda informativa contenente, almeno, i seguenti dati: Nome
tecnico, classificazione IMO, rischio primario e rischio secondario,
provvedimenti da adottare in caso spandimento, incendio, contatto
con le persone. Possono essere utilizzate le schede EmS (Emercency
Procedures) e MFAG (Medical First Aid Guide) contenute nel Supplemento
all'IMDG CODE.
- assicurare che lo scalandrone (scala reale) utilizzato per il
collegamento nave-terra, sia in condizioni tecnicamente soddisfacenti,
poggiante - con la parte inferiore - sulla banchina in maniera
sicura, pulito, attrezzato con idonea rete "giapponese"
in modo da evitare la caduta accidentale in banchina od in acqua
delle persone, convenientemente illuminato fra il tramonto ed
il sorgere del sole;
- disporre un servizio di controllo delle persone che salgono
o scendono da bordo, a mezzo componente l'equipaggio o "guardia
giurata",
- far rispettare il divieto di fumare nelle stive e nelle aree
di ponte ove sono state stivate merci pericolose;
- in caso di incovenienti riguardanti le merci pericolose avvisare
immediatamente la Capitaneria di Porto ed attenersi alle disposizioni
impartite dalla stessa;
- adottare, in attesa delle disposizioni che emanerà la
Capitaneria di Porto, le misure necessarie ad evitare colaggi
accidentali in mare di merci pericolose a seguito di rotture o
danneggiamenti dei colli, dei contenitori intermedi, dei contenitori o veicoli cisterna,
dei veicoli stradali;
- sospendere le operazioni di imbarco, sbarco o movimentazione
delle merci pericolose qualora - a suo giudizio - le condizioni
meteomarine siano tali da rendere seriamente rischiose tali operazioni;
- assicurarsi che i componenti dell'equipaggio interessati alla
movimentazione delle merci pericolose siano in buone condizioni
psico-fisiche e non si trovino sotto l'influenza di sostanze alcoliche
o stupefacenti.
4 - Le navi che abbiano a bordo merci pericolose imbarcate
in altri porti debbono attenersi - per quanto riguarda lo stivaggio
delle stesse - a quanto previsto dall'IMDG CODE e dalla documentazione
attestante l'idoneità della nave al trasporto di merci
pericolose.
La Capitaneria di Porto disporrà il riposizionamento delle
merci pericolose che fossero stivate in difformità da quanto
stabilito dall'IMDG CODE e dalla documentazione attestante l'idoneità
della nave al trasporto di merci pericolose, prima di consentire
l'imbarco di altra merce pericolosa e la partenza della nave.