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3 dicembre 2008 Il quotidiano on-line per gli operatori e gli utenti del trasporto 04.37 GMT+1

REGOLAMENTO PER IL TRANSITO E LA SOSTA DELLE MERCI PERICOLOSE NEL PORTO DI GENOVA

REG. 12 - COMPITI DEL TERMINAL

1 - Il Terminal individua fra i propri dipendenti il Responsabile Merci Pericolose ed un suo sostituto - cui compete assicurare il rispetto delle norme in materia di sicurezza delle operazioni portuali si imbarco, sbarco, movimentazione e sosta delle merci pericolose.

2 - Il Responsabile Merci Pericolose - ed il suo sostituto - deve assicurare la propria reperibilità in ogni momento; alla Capitaneria di Porto debbono essere forniti, e mantenuti aggiornati, l'indirizzo e i recapiti telefonici del Responsabile Merci Pericolose e del suo sostituto.

3 - Il Terminal assicura:

  1. un collegamento VHF o a mezzo telefono con la Capitaneria di Porto;
  2. un'organizzazione d'emergenza all'interno dell'area assegnata;
  3. il rispetto della normativa posta dalla vigente legislazione nazionale in materia di prevenzione degli infortuni e degli incidenti sul lavoro per tutte le persone - esclusi i componenti l'equipaggio della nave - che sono interessate alla movimentazione delle merci pericolose;
  4. il rispetto della normativa posta dalla vigente legislazione nazionale in materia di mezzi di sollevamento e movimentazione utilizzati per le merci pericolose all'interno del Terminal;
  5. la disponibilità di un'area per la sosta di merci pericolose.

4 - Il Responsabile delle Merci Pericolose deve:

  1. consentire l'introduzione - via terra - nel Terminal solamente delle merci pericolose destinate all'imbarco, ivi comprese quelle che costituiscono provviste di bordo;
  2. consentire l'introduzione nel Terminal delle merci pericolose solamente in presenza della documentazione di cui alla Reg. 6.2.3, 7.4.1, 7.6, 9.2, come necessario;
  3. consentire l'imbarco e lo sbarco delle merci pericolose solamente in presenza dell'autorizzazione all'imbarco o del nulla-osta allo sbarco di cui alla Reg. 5.1;
  4. assicurare il rispetto delle disposizioni impartite dalla Capitaneria di Porto in materia d'imbarco e sbarco delle merci pericolose, ivi comprese le posizioni di stivaggio di quelle da imbarcare;
  5. accertare che le merci pericolose destinate all'imbarco siano correttamente marcate ed etichettate in conformità alle disposizioni dell'IMDG CODE, provvedendo come necessario alla regolarizzazione; le spese conseguenti sono a carico degli interessati;
  6. verificare per quanto attiene le merci pericolose che i colli, le "unità di carico", i "carrelli", i contenitori intermedi, i contenitori o i veicoli cisterna, i veicoli stradali non presentino colaggi o perdite di contenuto dagli stessi; qualora dovesse accertare tale inconveniente, informare immediatamente la Capitaneria di Porto che disporrà per i provvedimenti del caso. Le merci pericolose, comunque confezionate, dovranno essere poste in bamchina in una zona opportunamente delimitata e vigilata. La rimozione delle merci pericolose potrà avvenire previo riconfezionamento delle stesse a soddisfazione della Capitaneria di Porto, sulla base di quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di trasporto delle merci pericolose;
  7. sospendere le operazioni d'imbarco, sbarco e movimentazione delle merci pericolose qualora - a suo giudizio - le condizioni meteomarine siano tali da rendere seriamente rischiose tali operazioni;
  8. assicurare che ogni parte della banchina cui è ormeggiata una nave avente a bordo delle merci pericolose, sia accessibile in ogni momento ai mezzi di soccorso;
  9. assicurarsi che le persone - esclusi i componenti l'equipaggio della nave - comunque interessate alla movimentazione delle merci pericolose siano in buone condizioni psico-fisiche e non si trovino sotto l'influenza di sostanze alcoliche o stupefacenti;
  10. assicurare la corretta e regolare gestione dell'area di cui alla Reg. 7.1 presente presente all'interno del Terminal;
  11. impartire, in caso di emergenza, le prime disposizioni contingenti in attesa dell'arrivo del personale della Capitaneria di Porto e dei Vigili del Fuoco;
  12. comunicare giornalmente, entro le ore 09.00, alla Capitaneria di Porto la situazione delle merci pericolose presenti all'interno dell'area di cui alla Reg. 7.1 riferita alle ore 08.00 dello stesso giorno, utilizzando il fac-simile "Mod. MP-L" (all.5).



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