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| 23 novembre 2008 | Il quotidiano on-line per gli operatori e gli utenti del trasporto | 17.51 GMT+1 |
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REG. 13 - NORME AGGIUNTIVE PER GLI ESPLOSIVI
1 - Le norme contenute nella presente Regola si applicano alle merci pericolose appartenenti alla classe IMO 1 (esplosivi) ad integrazione delle norme contenute nelle altre Regole del presente Regolamento; per gli esplosivi appartenenti alla Divisione 1.4, Gruppo di compatibilità "S", si applicano solamente le disposizioni di cui al punto 5 della presente Regola.
2 - Nel porto di Genova non è consentito l'imbarco, lo sbarco e il transito di esplosivi appartenenti al Gruppo di compatibilità "L".
3 - Gli esplosivi non possono sostare nelle aree di cui alla Reg. 7.1; gli stessi affluiscono e defluiscono direttamente dal varco portuale a sottobordo della nave - e viceversa - per imbarco e sbarco diretto.
Tale obbligo viene posto in calce all'autorizzazione all'imbarco o al nulla-osta allo sbarco di cui alla Reg. 5.1.
4 - Le navi che abbiano a bordo in transito oppure debbano imbarcare o sbarcare esplosivi debbono:
5 - Per le operazioni di imbarco o sbarco di esplosivi dovranno essere osservate - oltre a quanto indicato all'art.26 del D.M. 20.09.86 "Approvazione delle norme particolari per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco e il trasbordo delle merci pericolose in colli appartenenti alla classe 1 (esplosivi) (Supplemento ordinario G.U. n.10 del 14.01.87), la cui attuazione responsabile è demandata, in quota parte, al Comandante della nave e al Responsabile Merci Pericolose del Terminal - anche le disposizioni di cui ai punti 6,7,8,9,10 e 11 della presente Regola.
Per gli esplosivi appartenenti alla Divisione 1.4, Gruppo di Compatibilità "S", si applicano le disposizioni di cui ai punti 8.9,10,11 della prtesente Regola.
6 - Il Comandante di una nave su cui debbano essere imbarcati esplosivi deve:
7 - Il Responsabile Merci Pericolose del Terminal, nel caso d'imbarco o sbarco esplosivi, deve:
8 - E' vietato movimentare merci pericolose o non, in corrispondenza delle stive, boccaporte od aree di ponte in cui siano stivati esplosivi.
9 - Durante le operazioni d'imbarco e sbarco di esplosivi è vietato effettuare il rifornimento di carburante e/o prodotti infiammabili o combustibili.
10 - Le navi che abbianio a bordo in transito o debbano imbarcare o sbarcare esplosivi non possono effettuare lavori a bordo, salvo specifica autorizzazione della Capitaneria di Porto.
11 - Le navi che abbiano imbarcato, quale ultima operazione commerciale, esplosivi, debbono, in linea di massima, lasciare l'ormeggio e uscire dal porto non appena terminate le operazioni d'imbarco e stivaggio delle stesse.
12 - Nel caso di trasporto stradale di esplosivi, la Capitaneria di Porto valuterà, di volta in volta, l'opportunità di disporre una "scorta di sicurezza" dal varco portuale a sottobordo alla nave, e viceversa. Tale obbligo viene posto in calce all'autorizzazione all'imbarco o al nulla-osta allo sbarco di cui alla precedente Reg. 5.1. le spese relative alla scorta sono a carico dello spedizioniere della merce.
13 - La Capitaneria di Porto valuterà, di volta in volta, l'opportunità di consentire l'imbarco, lo sbarco e il transito di esplosivi in funzione dei quantitativi e del Gruppo di compatibilità di appartenenza.\\\\\
14 - Tenuto conto dei vincoli derivanti all'operatività commerciale dei singoli terminals, l'autorizzazione all'imbarco o il nulla-osta allo sbarco degli esplosivi verrà concesso previo il parere favorevole - espresso per iscritto - del Responsabile Merci Pericolose del Terminal interessato.
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