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| 23 novembre 2008 | Il quotidiano on-line per gli operatori e gli utenti del trasporto | 17.59 GMT+1 |
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REG. 14 - NORME AGGIUNTIVE PER LE MATERIE INFETTANTI E PER I RIFIUTI IN GENERE
1 - Le norme contenute nella presente Regola si applicano esclusivamente a:
- materie infettanti, appartenentio alla classe IMO 6.2;
- ai rifiuti - escluse le materie prime secondarie - come identificati dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria.
2 - Le materie infettanti e i rifiuti non possono sostare nelle aree di cui alla Reg. 7.1; detti prodotti affluiscono e defluiscono direttamente dal varco portuale a sottobordo alla nave - e viceversa - per imbarco e sbarco diretto. Tale obbligo viene posto in calce all'autorizzazione all'imbarco e al nulla-osta allo sbarco di cui alla Reg. 5.1.
3 - La Capitaneria di Porto valuterà, di volta in volta, tenuto conto delle caratteristiche delle materie infettanti e dei rifiuti, la necessità di disporre particolari precauzioni per quanto attiene la sicurezza delle persone e delle cose e la prevenzione dell'inquinamento ambientale.
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