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23 novembre 2008 Il quotidiano on-line per gli operatori e gli utenti del trasporto 16.22 GMT+1

REGOLAMENTO PER IL TRANSITO E LA SOSTA DELLE MERCI PERICOLOSE NEL PORTO DI GENOVA

REG. 15 - NORME AGGIUNTIVE PER LE SOSTANZE RADIOATTIVE

1 - Le norme contenute nella presente Reg.15 si applicano alle merci pericolose appartenenti alla classe IMO 7 (sostanze radioattive) aventi una radioattività specifica superiore a 0,002 micrpcurie per grammo (70 kBq/kg). Dette norme s'intendono ad integrazione di quelle contenute nelle altre Regole del presente Regolamento.

2 - Le sostanze radioattive non possono sostare nelle aree di cui alla Reg. 7.1; le sostanze radioattive affluiscono e defluiscono direttamente dal varco portuale a sottobordo alla nave - e viceversa - per imbarcio e sbarco diretto. Tale obbligo viene posto in calce all'autorizzazione all'imbarco o al nulla-osta allo sbarco di cui alla Reg. 5.1.

3 - Le navi che abbiano in transito oppune debbano imbarcare o sbarcare sostanze radioattive debbono:

  1. mantenere appennellato fuori bordo, a prora e a poppa, un cavo d'acciaio da rimorchio di lunghezza sufficiente, terminante con gassa - a livello del galleggiamento - assicurato alle bitte della nave;
  2. essere ormeggiate con cavi di fibra naturale o vegetale;
  3. essere ormeggiate in modo da poter effettuare facilmente la manovra di uscita, evitando - comunque - di dare fondo alle ancore;

4 - Le operazioni commerciali delle navi che abbiano a bordo sostanze radioattive, in transito o da sbarcare, potranno iniziare solamente dopo che un "esperto qualificato" - come definito dagli articoli 70 e 71 del D.P.R. 13.02.64, n. 185 ed iscritto nell'elenco di cui all'art. 78 del D.L. 17.03.95, n. 230 - abbia verificato che a bordo della nave le "radiazioni ionizzanti" siano entro i limiti stabiliti dalle vigenti norme in materia di protezione dei lavoratori e della popolazione.

In attesa del completamento degli accertamenti da parte dell'"esperto qualificato", il Comandante della nave dovrà impedire l'accesso a bordo di qualsiasi persona.

5 - Nel caso di "radiazioni ionizzanti superiori alla norma, accertate dall'esperto qualificato", il Comandante della nave deve:

  1. informarne immediatamente la Capitaneria di Porto;
  2. vietare l'accesso a bordo delle persone non appartenenti all'equipaggio;
  3. delimitare la zona della nave interessata, secondo le indicazioni dell'"esperto qualificato";
  4. disporre la bonifica e la decontaminazione attraverso l'intervento di persone qualificate a dirigere tali operazioni;
  5. attenersi alle disposizioni che saranno impartire dalla Capitaneria di Porto. In ogni caso le operazioni commerciali potranno essere iniziate a seguito di esplicito consenso scritto dalla Capitaneria di Porto.

6- Per le operazioni d'imbarco o sbarco sostanze radioattive dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:

Il Comandante della nave deve:

  1. accertarsi, prima d'iniziare l'imbarco delle sostanze radioattive, che i locali e le zone in cui debbono essere stivate le stesse siano opportunamente puliti;
  2. disporre, prima d'iniziare lo sbarco delle sostanze radioattive, l'areazione dei locali e delle zone in cui le stesse sono state stivate;
  3. vietare l'accesso a bordo delle persone non strettamente necessarie alle operazioni d'imbarco o sbarco delle sostanze radioattive;
  4. assicurare, qualora le operazioni d'imbarco o sbarco avvengano fra il tramonto e il sorgere del sole, che la coperta della nave e la zona di stivaggio delle sostanze radioattive siano illuminate convenientemente e a soddisfazione della Capitaneria di Porto.

Il Responsabile Merci Pericolose del Terminal deve:

  1. delimitare la zona di banchina interessata alla movimentazione delkle sostanze radioattive o con transenne o con nastro bianco e rosso, opportunamente sostenuto, al fine d'impedire il transito e la sosta di qualsiasi veicolo o persona estranei alle operazioni;
  2. disporre un'opportuna vigilanza affinché sia rispettato il divieto di transito e sosta nella zona predetta;
  3. Curare, qualora le operazioni d'imbarco o sbarco avvenga fra il tramonto e il sorgere del sole, che la zona di banchina interessata dalla movimentazione delle sostanze radioattive sia illuminata convenientemente e a soddisfazione della Capitaneria di Porto;
  4. accertare, prima dell'inizio delle operazioni d'imbarco o sbarco, che i mezzi di sollevamento che saranno impiegati per la movimentazione delle sostanze radioattive siano efficienti al fine d'evitare strappi, sbilanciamenti, urti o cadute delle stesse;
  5. dal corso alle operazioni di sbarco, allorché sottobordo alla nave siano presenti e pronti alla caricazione, i mezzi di trasporto interessati al deflusso immediato (salvo il tempo strettamente necessario alle operazioni doganali) delle sostanze radioattive.

7 - E' vietato movimentare merci, pericolose o non pericolose, in corrispondenza delle stive, boccaporte od aree di ponte in cui siano stivate sostanze radioattive.

8 - Durante le operazioni d'imbarco e sbarco sostanze radioattive è vietato effettuare rifornimento di carburante e/o prodotti infiammabili o combustibili.

9 - Le navi che abbiano imbarcato, quale ultima operazione commerciale, sostanze radioattive, debbono, in linea di massima, lasciare l'ormeggio e uscire dal porto non appena terminate le operazioni d'imbarco e stivaggio delle stesse.

10 - Nel caso di trasporto stradale di sostanze radioattive la Capitaneria di porto valuterà, di volta in volta, l'opportunità di disporre una "scorta di sicurezza" dal varco portuale a sottobordo alla nave, e viceversa. Tale obbligo viene posto in calce all'autorizzazione all'imbarco o al nulla-osta allo sbarco di cui alla Reg.5.1. Le spese relative alla scorta sono a carico dello spedizioniere della merce.

11 - Tenuto conto dei vincoli derivanti all'operatività commerciale dei singoli terminals, l'autorizzazione all'imbarco o il nulla-osta allo sbarco delle sostenze radioattive verrà concesso previo il parere favorevole - espresso per iscritto - del Responsabile Merci Pericolose del terminal interessato.



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