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| 23 novembre 2008 | Il quotidiano on-line per gli operatori e gli utenti del trasporto | 16.22 GMT+1 |
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REG. 15 - NORME AGGIUNTIVE PER LE SOSTANZE RADIOATTIVE
1 - Le norme contenute nella presente Reg.15 si applicano alle merci pericolose appartenenti alla classe IMO 7 (sostanze radioattive) aventi una radioattività specifica superiore a 0,002 micrpcurie per grammo (70 kBq/kg). Dette norme s'intendono ad integrazione di quelle contenute nelle altre Regole del presente Regolamento.
2 - Le sostanze radioattive non possono sostare nelle aree di cui alla Reg. 7.1; le sostanze radioattive affluiscono e defluiscono direttamente dal varco portuale a sottobordo alla nave - e viceversa - per imbarcio e sbarco diretto. Tale obbligo viene posto in calce all'autorizzazione all'imbarco o al nulla-osta allo sbarco di cui alla Reg. 5.1.
3 - Le navi che abbiano in transito oppune debbano imbarcare o sbarcare sostanze radioattive debbono:
4 - Le operazioni commerciali delle navi che abbiano a bordo sostanze radioattive, in transito o da sbarcare, potranno iniziare solamente dopo che un "esperto qualificato" - come definito dagli articoli 70 e 71 del D.P.R. 13.02.64, n. 185 ed iscritto nell'elenco di cui all'art. 78 del D.L. 17.03.95, n. 230 - abbia verificato che a bordo della nave le "radiazioni ionizzanti" siano entro i limiti stabiliti dalle vigenti norme in materia di protezione dei lavoratori e della popolazione.
In attesa del completamento degli accertamenti da parte dell'"esperto qualificato", il Comandante della nave dovrà impedire l'accesso a bordo di qualsiasi persona.
5 - Nel caso di "radiazioni ionizzanti superiori alla norma, accertate dall'esperto qualificato", il Comandante della nave deve:
6- Per le operazioni d'imbarco o sbarco sostanze radioattive dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:
Il Comandante della nave deve:
Il Responsabile Merci Pericolose del Terminal deve:
7 - E' vietato movimentare merci, pericolose o non pericolose, in corrispondenza delle stive, boccaporte od aree di ponte in cui siano stivate sostanze radioattive.
8 - Durante le operazioni d'imbarco e sbarco sostanze radioattive è vietato effettuare rifornimento di carburante e/o prodotti infiammabili o combustibili.
9 - Le navi che abbiano imbarcato, quale ultima operazione commerciale, sostanze radioattive, debbono, in linea di massima, lasciare l'ormeggio e uscire dal porto non appena terminate le operazioni d'imbarco e stivaggio delle stesse.
10 - Nel caso di trasporto stradale di sostanze radioattive la Capitaneria di porto valuterà, di volta in volta, l'opportunità di disporre una "scorta di sicurezza" dal varco portuale a sottobordo alla nave, e viceversa. Tale obbligo viene posto in calce all'autorizzazione all'imbarco o al nulla-osta allo sbarco di cui alla Reg.5.1. Le spese relative alla scorta sono a carico dello spedizioniere della merce.
11 - Tenuto conto dei vincoli derivanti all'operatività commerciale dei singoli terminals, l'autorizzazione all'imbarco o il nulla-osta allo sbarco delle sostenze radioattive verrà concesso previo il parere favorevole - espresso per iscritto - del Responsabile Merci Pericolose del terminal interessato.
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