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| 23 novembre 2008 | Il quotidiano on-line per gli operatori e gli utenti del trasporto | 17.41 GMT+1 |
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REG. 16 - RIEMPIMENTO E SVUOTAMENTO DELLE "UNITA' DI CARICO" E MANIPOLAZIONE IN GENERE
1 - Il riempimento e lo svuotamento delle "unità di carico" e il confezionamento negli imballaggi delle merci pericolose è consentito nelle aree al coperto e all'aperto alle condizioni contenute nella presente Regola.
2 - Non è consentito effettuare le operazioni di cui al precedente punto 1 per le merci pericolose di classe IMO 1 (esplosivi), 6.2 (materie infettanti) e rifiuti in genere, 7 (sostanze radioattive).
3 - Le merci pericolose da movimentare possono sostare all'interno delle aree di cui al successivo punto 5 per un periodo massimo di 5 giorni, eventualmente prorogabili su richiesta motivata dell'Organizzazione che gestisce detti spazi.
4 - Per il deposito delle merci pericolose nelle aree di cui al successivo punto 5 si applicano le disposizioni di cui alle precedenti Regole 6.2.6, 7.4, 7.6 o 9.2, come necessario.
5 - L'Organizzazione che intende realizzare e gestire delle aree - coperte o scoperte - per il riempimento e lo svuotamento delle "unità di carico" e il confezionamento negli imballaggi delle merci pericolose deve presentare apposita istanza (in triplice copia, di cui una bollo) alla Capitaneria di Porto, allegando la seguente documentazione:
Qualora le aree in questione siano realizzate all'interno di un Terminal, la richiesta di effettuare le operazioni di cui al punto 1 della presente Regola può essere incorporata nell'istanza di sui alla successiva Reg.19.2.
La Capitaneria di Porto, acquisito il parere dell'Autorità Portuale di Genova e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, decide in merito alla predetta istanza. Nel caso di decisione positiva rilascia l'autorizzazione richiesta, specificando le classi IMO di merci pericolose che possono essere movimentate e le eventuali condizioni cui è subordinata la validità dell'autorizzazione stessa.
6 - Le aree per le operazioni di riempimento o svuotamento delle "unità di carico" e il confezionamento negli imballaggi delle merci pericolose devono soddisfare, quantomeno, i requisiti di cui alla successiva Reg.19.6. La Capitaneria di Porto potrà autorizzare, su istanza degli interessati, soluzioni alternative di pari efficacia.
Le aree destinate alle oeprazioni di riempimento o svuotamento delle "unità di carico" e il confezionamento degli imballaggi delle merci pericolose debbono essere separate da quelle in cui sono depositate le merci pericolose movimentate o da movimentare; tale separazione deve essere attuata con idonea segnaletica orizzontale e verticale.
7 - L'Organizzazione che effettua le operazioni di riempimento e svuotamento delle "unità di carico" e il confezionamento degli imballaggi delle merci pericolose individua fra i propri dipendenti il Responsabile Merci Pericolose - e un suo sostituto - cui compete assicurare il rispetto delle norme IMDG CODE relative agli imballaggi, marcatura, etichettatura e riempimento delle "unità di carico", nonché il rispetto delle norme indicate nella presente Regola.
8 - Il Responsabile Merci Pericolose - e il suo sostituto - deve assicurare la propria reperibilità in ogni momento: alla Capitaneria di Porto devono essere forniti. e mantenuti aggiornati, l'indirizzo e i recapiti telefonici del Responsabile Merci Pericolose e sel suo sostituto.
9 - L'Organizzazione assicura:
10 - Il Responsabile Merci Pericolose deve:
11 - Nelle aree di cui al precedente punto 5 non è consentito effettuare i lavori di riparazione di cui alla successiva Reg. 17.2.
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