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23 novembre 2008 Il quotidiano on-line per gli operatori e gli utenti del trasporto 17.41 GMT+1

REGOLAMENTO PER IL TRANSITO E LA SOSTA DELLE MERCI PERICOLOSE NEL PORTO DI GENOVA

REG. 16 - RIEMPIMENTO E SVUOTAMENTO DELLE "UNITA' DI CARICO" E MANIPOLAZIONE IN GENERE

1 - Il riempimento e lo svuotamento delle "unità di carico" e il confezionamento negli imballaggi delle merci pericolose è consentito nelle aree al coperto e all'aperto alle condizioni contenute nella presente Regola.

2 - Non è consentito effettuare le operazioni di cui al precedente punto 1 per le merci pericolose di classe IMO 1 (esplosivi), 6.2 (materie infettanti) e rifiuti in genere, 7 (sostanze radioattive).

3 - Le merci pericolose da movimentare possono sostare all'interno delle aree di cui al successivo punto 5 per un periodo massimo di 5 giorni, eventualmente prorogabili su richiesta motivata dell'Organizzazione che gestisce detti spazi.

4 - Per il deposito delle merci pericolose nelle aree di cui al successivo punto 5 si applicano le disposizioni di cui alle precedenti Regole 6.2.6, 7.4, 7.6 o 9.2, come necessario.

5 - L'Organizzazione che intende realizzare e gestire delle aree - coperte o scoperte - per il riempimento e lo svuotamento delle "unità di carico" e il confezionamento negli imballaggi delle merci pericolose deve presentare apposita istanza (in triplice copia, di cui una bollo) alla Capitaneria di Porto, allegando la seguente documentazione:

  1. planimetria degli spazi in scala 1:20;
  2. indicazione delle classi IMO di merci pericolose che s'intendono manipolare;
  3. relazione tecnica;
  4. disegno schematico degli impianti fissi antincendio;
  5. disegno schematico dell'impianto d'illuminazione.

Qualora le aree in questione siano realizzate all'interno di un Terminal, la richiesta di effettuare le operazioni di cui al punto 1 della presente Regola può essere incorporata nell'istanza di sui alla successiva Reg.19.2.

La Capitaneria di Porto, acquisito il parere dell'Autorità Portuale di Genova e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, decide in merito alla predetta istanza. Nel caso di decisione positiva rilascia l'autorizzazione richiesta, specificando le classi IMO di merci pericolose che possono essere movimentate e le eventuali condizioni cui è subordinata la validità dell'autorizzazione stessa.

6 - Le aree per le operazioni di riempimento o svuotamento delle "unità di carico" e il confezionamento negli imballaggi delle merci pericolose devono soddisfare, quantomeno, i requisiti di cui alla successiva Reg.19.6. La Capitaneria di Porto potrà autorizzare, su istanza degli interessati, soluzioni alternative di pari efficacia.

Le aree destinate alle oeprazioni di riempimento o svuotamento delle "unità di carico" e il confezionamento degli imballaggi delle merci pericolose debbono essere separate da quelle in cui sono depositate le merci pericolose movimentate o da movimentare; tale separazione deve essere attuata con idonea segnaletica orizzontale e verticale.

7 - L'Organizzazione che effettua le operazioni di riempimento e svuotamento delle "unità di carico" e il confezionamento degli imballaggi delle merci pericolose individua fra i propri dipendenti il Responsabile Merci Pericolose - e un suo sostituto - cui compete assicurare il rispetto delle norme IMDG CODE relative agli imballaggi, marcatura, etichettatura e riempimento delle "unità di carico", nonché il rispetto delle norme indicate nella presente Regola.

8 - Il Responsabile Merci Pericolose - e il suo sostituto - deve assicurare la propria reperibilità in ogni momento: alla Capitaneria di Porto devono essere forniti. e mantenuti aggiornati, l'indirizzo e i recapiti telefonici del Responsabile Merci Pericolose e sel suo sostituto.

9 - L'Organizzazione assicura:

  1. un collegamento VHF o a mezzo telefono con la Capitaneria di Porto;
  2. un'organizzazione d'emergenza all'interno dell'area assegnata;
  3. il rispetto della normativa posta dalla vigente legislazione nazionale in materia di prevenzione degli infortuni e degli incidenti sul lavoro per tutte le persone che sono interessate alla movimentazione delle merci pericolose;
  4. il rispetto della normativa posta dalla vigente legislazione nazionale in materia di mezzi di sollevamento e movimentazione utilizzati per le merci pericolose.

10 - Il Responsabile Merci Pericolose deve:

  1. consentire l'introduzione, nelle aree di cui al precedente punto 5, solamente delle merci pericolose destinate all'imbarco o provenienti da sbarco che debbano essere confezionate negli imballaggi o poste/rimosse nelle/dalle "unità di carico";
  2. consentire l'introduzione, nelle aree di cui al precedente punto 5, delle merci pericolose solamente in presenza della documantazione di cui alle Regole 6.2.3, 7.4, 7.6 o 9.2 come necessario;
  3. accertare che le merci pericolose siano correttamente marcate ed etichettate in conformità alle disposizioni dell'IMDG CODE, provvedendo come necessario alla regolarizzazione; le spese conseguenti sono a carico degli interessati;
  4. utilizzare "unità di carico" che siano in regola con la pertinente normativa dell'IMDG CODE;
  5. attenersi nel riempimento delle "unità di carico" alle pertinenti disposizioni dell'IMDG CODE,
  6. utilizzare per il confezionamento delle merci pericolose solamente imballaggi rispondenti alle pertinenti disposizioni dell'IMDG CODE;
  7. nel caso di merci pericolose imballate in colli non rispondenti alle pertinenti disposizioni dell'IMDG CODE, provvedere alla regolarizzazione degli imballaggi stessi; le spese conseguenti sono a carico degli interessati;
  8. verificare che i colli e le "unità di carico" non presentino colaggi o perdite di contenuto dagli stessi e provvedere, nel caso, al ricondizionamento a norma IMDG CODE degli stessi;
  9. assicurarsi che le persone comunque interessate alla movimentazione delle merci pericolose siano in buone condizioni psico-fisiche e non si trovino sotto l'influenza di sostanze alcoliche o stupefacenti;
  10. assicurare la corretta e regolare gestione delle aree di cui al precedente punto 5;
  11. impartire, in caso di emergenza, le prime disposizioni contingenti in attesa dell'arrivo al personale della Capitaneria di Porto e dei Vigili del Fuoco;
  12. comunicare entro le ore 09.00 alla Capitaneria di Porto la situazione delle merci pericolose presenti negli spazi di cui al precedente punto 5, riferita alle ore 08.00 dello stesso giorno, utilizzando il fac-simile "Mod. MP-L" (all. 5).

11 - Nelle aree di cui al precedente punto 5 non è consentito effettuare i lavori di riparazione di cui alla successiva Reg. 17.2.



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