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| 23 novembre 2008 | Il quotidiano on-line per gli operatori e gli utenti del trasporto | 17.01 GMT+1 |
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REG.17 - LAVORI DI RIPARAZIONE
1 - Nelle stive, sulle boccaporte e sulle aree di ponte di una nave ove siano posizionate merci pericolose è vietato effettuare lavori che prevedano l'utilizzo di fonti di calore, di fiamma o di apparecchiature che possano produrre scintille.
2 - Qualora si renda necessario procedere - a terra - alla riparazione di "unità di carico" utilizzate per il trasporto di merci pericolose - ferma restando l'osservanza della vigente legislazione in materia di prevenzione degli infortuni - dovrà essere sempre richiesta l'autorizzazione della Capitaneria di Porto qualora detti lavori prevedano l'utilizzo di fonti di calore, di fiamma o di apparecchiature che possano produrre scintille.
3 - Detti lavori - se effettuati all'interno di un Terminal - - debbono essere eseguiti in zone ben delimitate e distanti dall'area di cui alla Regola 7.1.
4 - Tenuto conto che i contenitori, i contenitori-cisterna, i veicoli-cisterna, i veicoli stradali utilizzati per il trasporto delle merci pericolose sono sottoposti a certificazione da parte dell'Amministrazione (o di un'Organizzazione dalla stessa autorizzata), i lavori in questione debbono avvenire nel rispetto della normativa IMDG CODE e Convenzione CSC'72, come necessario.
5 - Indipendentemente dall'osservanza della vigente legislazione in materia di prevenzione degli infortuni e degli incidenti sul lavoro e fermo restando quanto disposto al precedente punto 1, nel corso dei lavori sulle navi che abbiano a bordo merci pericolose o delle unità di carico utilizzate per il trasporto di merci pericolose dovranno essere adottate - a cura e sotto la responsabilità del Comandante della nave - le seguenti precauzioni:
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