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23 novembre 2008 Il quotidiano on-line per gli operatori e gli utenti del trasporto 16.08 GMT+1

REGOLAMENTO PER IL TRANSITO E LA SOSTA DELLE MERCI PERICOLOSE NEL PORTO DI GENOVA

REG.18 - FUMIGAZIONI

1 - Ai fini dell'applicazione della presente Regola per "fumigazione" s'intende qualsiasi operazione attuata con prodotti liquidi, solidi o aeriformi, finalizzata a bonificare o prevenire la presenza di insetti, parassiti o roditori.

2 - La fumigazione di "unità di carico" o di imballaggi è consentita unicamente a terra in zone riconosciute idonee a tale scopo - anche di volta in volta - dalla Capitaneria di Porto. Non è, comunque, consentito procedere a fumigazioni lungo le strade e nei piazzali della viabilità portuale.

3 - La fumigazione di cui al precedente punto 2 è consentita solamente per le "unità di carico" o gli imballaggi destinati all'imbarco, con esclusione di quelli provenienti da "transhipment".

L'eventuale fumigazione di "unità di carico" o di imballaggi provenienti da sbarco e destinati all'introduzione nel territorio nazionale può avvenire previa esplicita disposizione del Servizio Sanitario Nazionale.

4 - Chi intende effettuare la fumigazione deve presentare apposita istanza (in duplice copia, in bollo) alla Capitaneria di Porto compilata secondo il fac-simile "Mod. MP-F" (all.6); la Capitaneria di Porto, esaminata l'istanza, ne restituisce una copia al richiedente con le determinazioni del caso in ordine alle misure di sicurezza ritenute necessarie.

5 - La persona o la società autorizzata ad effettuare la fumigazione - indipendentemente dall'osservanza della legislazione in materia sanitaria e di prevenzione degli infortuni e degli incidenti sul lavoro - deve:

  1. impedire l'accesso alla zona in cui si effettua la fumigazione alle persone non interessate;
  2. esporre opportuni cartelli segnaletici indicanti la zona a rischio e il divieto di accedervi;
  3. assicurare che nessuna persona entri nell'unità di carico sottoposta a fumigazione soltanto che il Responsabile Chimico della Società non abbia emesso il "certificato di non pericolosità".

6 - Non è consentito l'imbarco o lo sbarco di "unità di carico" od imballaggi o qualsivoglia altro oggetto sotto fumigazione.

7 - La fumigazione dei locali del carico o di altri locali di una nave all'ormeggio è consentita presso banchina, di volta in volta, ritenuta idonea a tale scopo dalla Capitaneria di Porto.

La fumigazione avviene nel rispetto di quanto indicato ai precedenti punti 4 e 5 della presente Regola.

8 - Non è consentito l'accesso al porto di navi che abbiano dei locali o delle "unità di carico" sotto fumigazione.



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