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| 23 novembre 2008 | Il quotidiano on-line per gli operatori e gli utenti del trasporto | 18.12 GMT+1 |
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REG.19 - AREE PER LA SOSTA
1 - Le disposizioni della presente Regola si applicano alle aree adibite alla sosta delle merci pericolose.
2 - Chi intende realizzare e gestire un'area per la sosta delle merci pericolose deve presentare apposita istanza (in triplice copia, di cui una in bollo) alla Capitaneria di Porto allegando la seguente documentazione:
Nel caso di decisione positiva rilascia l'autorizzazione alla sosta, specificando le classi IMO di merci pericolose che vi poossono sostare e le eventuali condizioni cui è subordinata la validità dell'autorizzazione stessa.
4 - Per le aree predette, comunque, non è rilasciata l'autorizzazione alla sosta di merci pericolose di classe IMO 1 (esplosivi), 6.2 (materie infettanti), 7 (radioattivi) e rifiuti in genere, in quanto per le stesse è consentito il solo imbarco/sbarco diretto con avviamento immediato dal varco portuale a sottobordo e viceversa.
Sono escluse da tale limitazione gli esplosivi appartenenti alla Divisione 1.4, Gruppo di Compatibilità "S" e le "materie prime secondarie".
5 - L'area per la sosta di merci pericolose deve soddisfare, quantomeno, i requisiti di cui al punto 6 della presente Regola. La Capitaneria di Porto potrà autorizzare, su istanza degli interessati, soluzioni alternative di pari efficacia.
Le aree per la sosta delle merci pericolose attualmente in esercizio dovranno adeguarsi alle disposizioni della presente Regola entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
6 - Caratteristiche minimali dell'area:
6.1 - l'area deve essere pavimentata od asfaltata;
6.2 - sul piano di calpestio dell'area debbono essere tracciate, con pittura, le zone in cui possono essere posizionate le varie classi di merci pericolose.
La separazione fra le varie classi di merci pericolose deve rispettare quanto indicato nella Tabella 1 (all.7);
6.3 - sul perimetro esterno dell'area deve essere sistemata idonea e visibile segnaletica, in lingua italiana ed inglese, indicante la destinazione a sosta di merci pericolose, il divieto di fumare, il divieto di accesso alle persone e ai mezzi non autorizzati.
Deve altresì essere esposto un cartello riportante la simbologia IMO delle etichette di pericolosità, di prodotto inquinante marino;
6.4 - l'area e la relativa fascia perimetrale di mt.3 devono essere adeguatamente illuminate;
6.5 - l'impianto elettrico d'illuminazione e gli impianti elettrici, comunque, presenti nell'area e nella relativa fascia perimetrale di mt.3 debbono essere di sicurezza appropriata per utilizzo in atmosfera satura di gas infiammabili;
6.6 - all'interno dell'area, nella relativa fascia perimetrale di mt.3 e nel sottosuolo corrispondente, non debbono essere presenti tubolature per gas, per sostanze infiammabili o combustibili;
6.7 - lungo il perimetro esterno dell'area deve essere installato un idrante per incendi ogni mt.50 di sviluppo lineare del perimetro; ad ogni idrante deve essere permanentemente collegata una manichetta antincendio munita di boccalino "dual purpose". Manichette e boccalino debbono essere di tipo omologato dal ministero degli Interni, Gli idranti predetti debbono essere mantenuti permanentemente sotto pressione e pronti all'uso;
6.8 - deve essere possibile contenere gli eventuali colaggi o acque reflue inquinate in modo che gli stessi non finiscano in mare o nelle fognature;
6.9 - l'area e la relativa fascia perimetrale di mt.3 deve essere mantenuta pulita e in ordine;
6.10 - in idoneo manufatto nei pressi dell'area deve essere installato un apparecchio telefonico; nei pressi dell'apparecchio telefonico deve essere apposta una targa con i numeri telefonici di emergenza;
6.11 - dal manufatto predetto deve essere azionabile un "segnale di allarme" costituito da un segnale sonoro e un segnale luminoso.
Il segnale sonoro deve operare nella gamma fra i 250 e i 700 Hz.
Il segnale luminoso deve essere di color rosso, lampeggiante e visibile per 360°.
Nei pressi del pulsante del segnale di allarme deve essere posta una targa con la dicitura: "Azionare in caso d'emergenza".
6.12 - l'area deve essere protetta da adeguato parafulmine rispondente alle norme tecniche in vigore;
6.13 - L'area deve essere permanentemente presidiata da n.1 "guardia ai fuochi" con il compito di:
Nel corso dei lavori la "guardia ai fuochi" indossa la divisa di servizio ed è munita di apparato radiotelefonico ad onde metriche quarzato per i canali del servizio radiomobile marittimo, tra cui i canali 9 - 10 - 11 - 15 e 16.
6.14 - nel manufatto indicato al precedente punto 6.10 debbono essere disponibili le pubblicazioni aggiornate EmS (Emergency Schedule) e MFAG (Medical First Aid Guide) contenute nel Supplemento all'IMDG CODE, nonché copia della comunicazione di cui alla precedente Regola 12.4, ultimo alinea.
6.15 - Nel manufatto indicato al precedente punto 6.10 devono essere disponibili le seguenti dotazioni:
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