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7 settembre 2008 Il quotidiano on-line per gli operatori e gli utenti del trasporto 23.27 GMT+2

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

CAPITANERIA DI PORTO DI GENOVA

DECRETO n. 260 del 31.12.95

TARIFFE DELLE PRESTAZIONI RESE DAL GRUPPO ANTICHI ORMEGGIATORI DEL PORTO DI GENOVA

Il sottoscritto capo del Circondario marittimo e Comandante del Porto di Genova:

VISTI gli artt. 17, 113 e 116 del Codice della Navigazione approvato con R.D. 30.03.1942 n.327;

VISTO l'articolo 212 del Regolamento al Codice della Navigazione approvato con DPR 15.02.1952, n.328;

VISTA la legge 28.01.1994 n.84 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto n.1453 in data 20.10.1994 con il quale il Commissario del Consorzion Autonomo del Porto di Genova ha stabilito le tariffe relative al servizio d'ormeggio, movimento e disormeggio delle navi nel porto di Genova;

VISTO il DP n.5203268 del 18.11.1995 del ministero dei Trasporti e della Navigazione con il quale vengono fissati i parametri di riferimento per le tariffe dei servizi di pilotaggio, ormaggio e rimorchio

DECRETA

Art. 1 - Con decorrenza dal 01.01.1996, per le prestazioni rese dal Gruppo Antichi Ormeggiatori del Porto di Genova, cui è demandata l'esecuzione delle operazioni d'ormeggio e disormeggio delle navi in arrivo, in partenza e in movimento nell'ambito del porto di Genova (Voltri compreso) e nelle acque portuali di Multedo, inclusa la boa e la piattaforma per superpetroliere, sono stabilite le seguenti tariffe massime di servizio:

ZONA OPERATIVA:
GIURISDIZIONE TERRITORIALE DEL CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI GENOVA, ESCLUSO IL PORTO PETROLI DI MULTEDO E I MONORMEGGI:

Scaglioni tonnellateOrmeggio e disormeggio
stazza lordaTariffa massima di servizio
da--alire
0--25030.000
25-- 500134.000
501--1000211.000
1.001--2.000286.000
2.001--3.000337.000
3.001--5.000392.000
5.001--7.500471.000
10.001--15.000601.000
15.001--20.000744.000
20.001--30.0001.020.000
30.001--40.0001.189.000
40.001--50.0001.492.000
50.001--60.0001.796.000
60.001--70.0002.076.000
70.001--80.0002.402.000
80.001--90.0002.631.000

Per ogni 10.000 TSL o frazione lire 181.000 in aggiunta alla tariffa precedente.

ZONA OPERATIVA:
PORTO PETROLI DI MULTEDO, INCLUSI I MONORMEGGI

Scaglioni tonnellateOrmeggio o disormeggio
stazza lordaTariffa massima di servizio
da--alire
0--25052.000
251--500223.000
501--1.000350.000
1.001--2.000475.000
2.001--3.000560.000
3.011--5.000651.000
5.001--7.500787.000
7.501--10.000897.000
10.001--15.000998.000
15.001--20.0001.234.000
20.001--30.0001.696.000
30.001--40.0001.977.000
40.001--50.0002.477.000
50.001--60.0002.980.000
60.001--70.0003.448.000
70.001--80.0003.987.000
80.001--90.0004.211.000
90.001--100.0004.434.000
100.001--110.0004.658.000
110.001--120.0004.881.000
120.001--130.0005.104.000
130.001--140.0005.328.000
140.000--150.0005.551.000

Art. 2 - I movimenti da una banchina a un'altra o da un molo ad un altro e/o lungo una stessa banchina verranno compensati con una tariffa pari alla somma delle tariffe d'ormeggio e disormeggio. Qualora, successivamente all'ormeggio venga richiesto dalla nave o dall'Autorità Marittima il rinforzo ormeggio, si applica la tariffa di cui all'art. 1.

Art. 3 - a) Il compenso viene normalmente riferito alla stazza lorda internazionale della nave cui sono rese le prestazioni, quale risulta dal certificato di stazza lorda rtilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969.

b) Per tutte le navi, ad eccezione dei traghetti, non dotate di tale certificato, le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda (GT) ottenuto utilizzando la formula che il Registro Italiano Navale (RINa) ha all'uopo elaborato e che consente di ottenere valori di GT assai vicini a quelli che si determinerebbero applicando i criteri per il calcolo della stazza lorda internazionale previsti nella citata convenzione:

GT = K1V (dove V = 2.832 VLT e K1 = 0.2 + 0.02 log 10 V)

Qualora non risultasse possibile l'applicazione di tale formula a causa dell'irreperibilità dei dati in essa ricompresi, potrà farsi riferimento alla seguente formula elaborata dall'IMO nella circolare n. 653/94 che consente, sia pure con un'approssimazione inferiore di quella ottenibile con la formula RINa, il calcolo provvisorio della stazza lorda delle navi che non dispongono del certificato di stazzatura internazionale:

GT = VE x a (dove VE = L x B x H)

L = lunghezza in metri risultante dal certificato internazionale di bordo libero;
B = larghezza massima fuori ossatura in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave;
H = altezza a murata dal fondo fino al ponte completo più alto, in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave;
a = F(VE) da calcolare con l'interpolazione lineare secondo la seguente tabella

VEa
fino a 4000.58
1.0000.43
5.0000.35
10.0000.34
25.0000.33
50.0000.32
100.0000.31
150.0000.30
200.0000.29
250.000 e oltre0.28

Nel caso sorgano dubbi sull'esattezza del dato "H" potrà, in via provvisoria e limitatamente all'anno 1996, farsi ricorso al vecchio sistema denominato "VAL" di cui alla circolare n. 545842 in data 27 ottobre 1971 dell'allora ministero della Marina mercantile; ciò allo scopo di comparare i valori risultanti dall'applicazione della formula "IMO" (per le navi traghetto corretti con i coefficienti di seguito riportati) con quelli previsti da detto sistema "VAL" ('stazza standard' calcolata moltiplicando i metri di lunghezza della nave per i metri di larghezza della stessa - dati ricavati da certificato di stazza - e, se espressi in piedi, tradorri in metri - fattore 0.3048 - valori della 'stazza standard' sono specificati secondo gli scaglioni previsti nelle due tabelle allegate) e, quindi, applicare la tariffa corrispondente al valore di stazza più elevato tra i due..

c) Per le navi traghetto merci il valore della stazza lorda internazionale (risultante dal certificato internazionale di stazza o sall'applicazione di una delle formule suddette) andrà corretto applicando il seguente coefficiente: 0,90.

Per le navi traghetto passeggeri si applicano le seguenti tariffe:

Scaglioni di stazza lordaTariffa
da--alire
1--25028.000
251--500132.000
501--1.000209.000
1.001--2.000286.000
2.001--3.000299.000
3.011--5.000321.000
5.001--7.500376.000
7.501--10.000470.000
10.001--15.000490.000
15.001--20.000648.000
20.001--30.000699.000
30.001--40.0001.020.000
40.001--50.0001.095.000
50.001--60.0001.296.000
60.001--70.0001.576.000
70.001--80.0001.902.000
80.001--90.0002.131.000

Art. 4 - Per ciascuna delle seguenti prestazioni extra ormeggio e disormeggio si applica un'indennità pari al 50% della tariffa di cui all'art.1 riferita agli scaglioni di stazza della nave:

- sbroglio delle ancore;
- distesa corpi morti non contestuale all'operazione d'ormeggio, disormeggio e movimento;
- trasferimento via mare di cavi da prua a poppa e viceversa con motobarca.

Il compenso per l'impiego del secondo battello di cui al decreto 20 nobembre 1965 n. 1607 è fissato in lire 129.000 in cifra fissa, senza alcuna altra maggiorazione.

In caso di particolari prestazioni non previste dal presente decreto e richieste al Gruppo Antichi Ormeggiatori del Porto di Genova, in mancanza di accordo tra le parti interessate, il compenso verrà di volta in volta fissato dalla Sezione Tecnica della Capitaneria di Porto di Genova.

Art. 5 - L'orario normale di lavoro è compreso fra le 06.01 e le 20.00 dei giorni da Lunedì a Sabato.

Tutte le prestazioni compiute fuori dall'orario normale di lavoro hanno diritto alle seguenti maggiorazioni:

  1. per le prestazioni rese tra le 20.01 e le 06.00 (notturno) di tutti i giorni feriali o festivi, maggiorazione del 50%;
  2. per le prestazioni rese nella giornata di Domenica dalle ore 01.00 e le 24.00 maggiorazione del 50%, oltre alla maggiorazione per orario notturno se ricorrente;
  3. per le prestazioni rese nei seguenti giorni riconosciuti festivi dalle leggi 27.05.49 n.260, 31.03.54 n.90 e 05.03.77 n.54 e del DPR 28.12.85 n.792:

    1. il primo giorno dell'anno;
    2. il 6 gennaio "Epifania";
    3. il 25 aprile, anniversario della Liberazione;
    4. il Lunedì dell'Angelo;
    5. il 1° maggio, festa del Lavoro;
    6. il 15 agosto, Assunzione della Beata Vergine Maria;
    7. il 1° novembre, Ognissanti;
    8. l'8 dicembre, Immacolata Concezione;
    9. il 25 dicembre, Natività del Signore;
    10. il 26 dicembre, Santo Stefano;
    11. il Santo Patrono di Genova

    maggiorazione del 100% più le maggiorazioni per notturno e/o domenicale, qualora ricorrenti;

  4. alle prestazioni a cavallo di orari comportanti differenti maggiorazioni verrà applicata la tariffa più elevata tra quelle previste per i momenti - rispettivamente - di inizio o di termine delle prestazioni;

  5. le maggiorazioni di cui ai punti a), b) e c) verranno applicate ciascuna sulla tariffa di servizio di cui agli artt. 1, 2 e 3c nonché sulle tariffe di cui all'art.4.

Art. 6 - Qualora un'operazione d'ormeggio o disormeggio o movimento già avviata e per la quale gli ormeggiatori si sono recati sottobordo venga ripetuta od annullata, compete agli ormeggiatori un compenso pari al 50% della tariffa di cui all'art. 1,5 e le relative maggiorazioni previste dal precedente art. 5.

Art. 7 - Il compenso per uomini di rinforzo, comandati d'autorità o richiesti dal bordo, è stabilito, per uomo, come segue:

- in orario normale di giorno feriale lire 180.000.

Tali compensi sono soggetti alle maggiorazioni previste al precedente art.5 del presente Decreto.

Art. 8 - Le fatture non pagate entro trenta giorni dalla data di presentazione delle stesse agli utenti o loro raccomandatari verranno gravate della quota degli interessi pari al 5% e di un ulteriore 1% per ogni successivo periodo di pari durata.

Art. 9 - Il decreto n. 1453 del 20 ottobre 1994 è abrogato.

Art. 10 - I contravventori al presente Decreto saranno puniti ai sensi dell'art. 1173 del Codice della Navigazione. Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente Decreto.

Genova, 31.12.95

Il Comandante C.A. (CP) Renato Ferraro


ALLEGATO "A"

TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DELLA STAZZA STANDARD

B = lunghezza della nave; L = larghezza della nave

Stazza standardB x LStazza standardB x LStazza standardB x L
5004801.0007621.500999
2.0001.2102.5001.4043.0001.585
3.5001.7574.0001.9204.5002.077
5.0002.2285.5002.3746.0002.516
6.5002.6547.0002.7887.5002.920
8.0003.0488.5003.1749.0003.297
9.5003.41810.0003.53710.5003.654
11.0003.76911.5003.88212.0003.994
12.5004.10413.0004.21313.5004.320
14.0004.42614.5004.53115.0004.635
15.5004.73716.0004.83816.5004.939
17.0005.03817.5005.13618.0005.234
18.5005.33019.0005.42619.5005.520
20.0005.61420.5005.70821.0005.800
21.5005.89222.0005.93822.5006.073
23.0006.16323.5006.25224.0006.340
24.5006.42825.0006.51425.5006.602
26.0006.68826.5006.77327.0006.858
27.5006.94228.0007.02628.5007.110
29.0007.19329.5007.27530.0007.357
30.5007.43931.0007.52031.5007.600
32.0007.68032.5007.76033.0007.840
33.5007.91934.0007.99734.5008.075
36.5008.38537.0008.46137.5008.537
38.0008.61338.5008.68839.0008.763
39.5008.83840.0008.91240.5008.987
41.0009.06041.5009.13442.0009.207
42.5009.28043.0009.35343.5009.425
44.0009.49744.5009.56945.0009.640
45.5009.71246.0009.78346.5009.853
47.0009.92447.5009.99448.00010.064
48.50010.13449.00010.20449.50010.273
50.00010.34250.50010.41151.00010.479
51.50010.54852.00010.61652.50010.684
53.00010.75253.50010.81954.00010.886
54.50010.95355.00011.02055.50011.087
56.00011.15456.50011.22057.00011.286
57.50011.35258.00011.41858.50011.483
59.00011.54859.50011.61460.00011.679

Le misure sopraindicate sono quelle di "stazza" espresse in metri e ove esse siano espresse in piedi dovranno essere opportunamente convertite moltiplicando i valori per 0,3048.

TABELLA A BIS

65.00011.703
70.00012.295
75.00012.674
80.00013.440
85.00013.395
90.00014.338
95.00015.072
100.00015.396
105.00015.112
110.00016.619
115.00017.119
120.00017.512
125.00018.098
130.00018.577
135.00019.050
140.00019.518
145.00019.980
150.00020.436
155.00020.888
160.00021.335
165.00021.777
170.00022.215
175.00022.648
180.00023.078



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