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23 novembre 2008 Il quotidiano on-line per gli operatori e gli utenti del trasporto 17.38 GMT+1

PARTE PRIMA

Sicurezza Portuale

CAPO I

Generalità

Art. 1 Campo di applicazione - normativa di riferimento

Il presente Regolamento si applica a tutto il porto di Genova, da Punta Vagno alla sponda destra del Rio Lavandè inclusi, ed intende regolamentare le funzioni di Polizia e di Sicurezza previste dal Codice della Navigazione e da altre leggi speciali, di competenza dell'Autorità Marittima.

Per quanto attiene alle altre attività svolte nel porto, si rimanda alla regolamentazione specifica emanata dall'Autorità Marittima e dall'Autorità Portuale, nell'ambito delle rispettive competenze.

Le norme del presente Regolamento sono integrative di quelle contenute nel D.P.R. 17/4/1955 n.547 e D.P.R. 19/3/1956 n.303, e modifiche successive, compreso il Decreto Legislativo del 19/9/1994 n.626.

Pertanto, nell'esecuzione dei lavori a bordo delle navi e galleggianti, così come definito dall'art. 136 del Codice della Navigazione e dalla Giurisprudenza (Cassazione Penale n.9 del 2/2/1962 "non può ritenersi nave in senso tecnico-giuridico quella che, pur avendone l'esteriorità, la struttura e la destinazione, sia stata tratta a secco o in un bacino di carenaggio"), dovranno essere osservate tutte le prescrizioni contenute nei succitati provvedimenti legislativi.

Art. 2 Domanda di accosto: segnalazioni dell'Autorità Marittima

Il raccomandatario marittimo deve precisare nella domanda di accosto, da presentare all'Autorità Marittima, la quantità e le caratteristiche delle merci pericolose contenute a bordo della nave in arrivo nel porto di Genova, nonchè eventuali avarie esistenti a bordo.

Art. 3 Lavori a bordo

Fermo restando l'obbligo della vigilanza attribuita dalle leggi ed altri uffici/enti preposti a tale compito, l'Autorità Marittima vigila sulla sicurezza a bordo delle navi stazionanti in porto, stabilendo con le norme, oltre a quelle indicate negli articoli successivi, tutte le altre modalità operative ritenute necessarie per assicurare la sicurezza delle altre navi e dei luoghi demaniali circostanti.

Per l'esecuzione di lavori particolari a bordo o nell'ambito del porto, l'Autorità Marittima potrà chiedere il parere del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, della U.S.L., di Maridipart La Spezia, del C.N.R., dell'Autorità Portuale, dei consulenti chimici del porto, nonchè di ogni altro Ente, Comando od organismo che riterrà opportuno.

Art. 4 Porto Petroli e relativi ormeggi esterni

L'operatività delle navi cisterna al porto petroli è disciplinata dal relativo regolamento di sicurezza.



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