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23 novembre 2008 Il quotidiano on-line per gli operatori e gli utenti del trasporto 17.48 GMT+1

CAPO II

Norme di sicurezza

Art. 5 Sicurezza antincendio a bordo

Tutte le navi presenti nel porto sono tenute a mantenere in efficienza ed in stato di rapido funzionamento gli impianti ed i servizi di bordo per la segnalazione ed estinzione degli incendi. Sulle stesse navi deve essere disposto un servizio di vigilanza a mezzo del personale di bordo o di personale appositamente autorizzato (1).

La Capitaneria di porto ha facoltà di disporre, ai fini di cui sopra, accertamenti a bordo di qualsiasi nave presente in porto.

Art. 6 Accensione di fuochi

Alle navi in armamento è consentito di accendere fuochi, purchè il fuoco sia contenuto in appositi locali (cucina e macchine) e sia sotto la continua sorveglianza del personale di bordo.

E' vietato accendere fuochi sulle navi in disarmo, le quali non abbiano personale sufficiente ad eseguire un'idonea vigilanza.

E' vietato effettuare il carenaggio delle navi e dei galleggianti con il fuoco (2).

Art. 7 Parascintille

Le navi che accostano alle calate e agli sporgenti dove sostano o si movimentano merci pericolose, con rischio di esplosione e/o di incendio, devono tenere i fumaioli coperti da rete metallica parascintille. Quelle che imbarcano o sbarcano merci facilmente accensibili devono tenere coperti anche i fumaioli delle cucine e delle stufe (3).

Art. 8 Divieto di fuochi

E' rigorosamente proibito accendere fuochi e fumare:

- nei capannoni e in tutti gli spazi coperti;

- sui galleggianti contenenti merci facilmente accensibili e su tutte le calate ove si imbarcano e sbarcano merci pericolose o facilmente accensibili;

- sulle navi che imbarcano o sbarcano le suddette materie;

- in tutte le località del porto ove sono esposte le tabelle riportanti la scritta: "Divieto di fumare".

Art. 9 Camini

I camini dei fabbricati situati in zone ove si movimentano merci facilmente infiammabili debbono essere muniti di efficaci parascintille (4).

Art.10 Merci pericolose

In tutto l'ambito del porto è vietato tenere in deposito, senza regolare autorizzazione dell'Autorità Marittima, merci pericolose.

Le merci pericolose devono, a cura dei ricevitori, essere inoltrate a destino il più sollecitamente possibile; in caso di ingiustificati ritardi, la Capitaneria di Porto può disporre lo sgombero d'ufficio a spese e rischio degli interessati.

I veicoli carichi di merci pericolose che non possono essere avviati a destino prima di notte o nei giorni festivi, devono essere concentrati in apposite aree a ciò destinate. La spesa relativa è posta a carico dei ricevitori della merce (5).

(1) Art. 8 della legge 13 maggio 1940, n.690 e art. 14 del presente Regolamento.

(2) Art. 86 Regolamento per la navigazione marittima.

(3) e (4) Art. 83 Reg. nav.mar.

(5) Art. 84 Reg. nav. mar.

L'armatore di una nave proveniente da un porto extracomunitario, e diretta nel porto o nella rada di Genova, al momento della partenza dal porto di caricamento deve notificare alla Capitaneria di Porto di Genova, quale condizione di accesso al porto o al luogo di ormeggio, tutte le informazioni sottoelencate:

1 - Nome della nave e nominativo internazionale;

2 - Nazionalità della nave;

3 - Lunghezza e pescaggio;

4 - Porto di destinazione;

5 - Ora presunta di arrivo al porto di destinazione;

6 - Ora presunta di partenza;

7 - Itinerario previsto;

8 - Denominazione tecniche correnti delle merci pericolose o inquinanti, numeri delle Nazioni Unite (NU), qualora esistano, classi di pericolo OMI, conformemente ai codici IMDG, IBC e IGC, quantitativi di tali merci e loro ubicazione a bordo, nonchè, se tali merci sono contenute in contenitori cisterna o in casse mobili (container), marchi di identificazione;

9 - Conferma della presenza a bordo di un elenco o di un manifesto oppure di un piano di carico appropriato nel quale siano indicate in dettaglio le merci pericolose o inquinanti imbarcate a bordo della nave, con la relativa ubicazione.

Nei casi d'incidente o di situazione in mare che costituisca una minaccia per la sua fascia costiera o per i suoi interessi connessi, il comandante della nave interessata deve fornire informazione alla Capitaneria di Porto di Genova in merito ai particolari dell'incidente e ai dati di cui all'allegato I.

Nei casi sopraspecificati, l'Autorità Marittima, per prevenire, attenuare o eliminare un pericolo grave o imminente per la propria fascia costiera o per i propri interessi connessi, per la sicurezza di altre navi, per la sicurezza dell'equipaggio, dei passeggeri o di persone che si trovano a terra oppure per proteggere l'ambiente marino può:

- limitare i movimenti della nave o dirigerla in modo che segua una certa rotta; questa prescrizione lascia impregiudicata la responsabilità del comandante per la conduzione in sicurezza della nave;

- chiedere al comandante di fornire le informazioni pertinenti contenute nell'elenco di controllo di cui all'allegato I della presente direttiva e di confermare che una copia dell'elenco o manifesto o del piano di carico di cui al precedente punto 9 è disponibile a bordo.

I piloti impegnati nelle operazioni di approdo, di disormeggio o di manovra delle navi devono informare immediatamente l'Autorità competente quando vengono a conoscenza dell'esistenza di gravi deficienze che possano pregiudicare la sicurezza della navigazione e della nave.

All'entrata, uscita o movimento in porto, come pure durante la sosta in porto o in rada, le navi che trasportano merci pericolose alla rinfusa o in colli di categoria 1 devono tenere alzati ad altezza ed in posizione tale da essere ben visibili per tutto il giro dell'orizzonte:

- durante le ore diurne: una bandiera rossa (lettera B del Codice Internazionale dei Segnali);

- durante le ore notturne: un fanale a luce rossa visibile ad una distanza di due miglia.

Le manovre di tonneggio, ormeggio, disormeggio o di spostamento in porto delle suddette navi devono essere eseguite con cavi di fibra vegetale o sintetica. L'impiego di cavi di acciaio è consentito purchè essi siano avvolti su verricelli e passino per passacavi orientabili, sono ammessi soltanto se il loro impiego sia limitato alla zona del castello di prua e del cassero di poppa.

L'ormeggio deve essere effettuato in modo tale da consentire, in caso di necessità, una rapida manovra di disormeggio.

Quando le navi di cui trattasi hanno in mare una o più ancore, la maglia capotesta di ciascuna catena nel pozzo, deve essere libera oppure sistemata in modo da poter essere facilmente liberata dall'esterno del pozzo, e consentire di filare rapidamente la catena per occhio.

Le navi ormeggiate devono mantenere a prora e poppa uno o più cavi di acciaio con gassa terminale appennellata fuori bordo, pronti per l'eventuale rimorchio della nave in caso di emergenza.

L'apparato motore di propulsione deve essere sempre pronto a funzionare. In difetto, la Capitaneria di Porto può consentire il carico, lo scarico o la sosta con l'eventuale assistenza da parte di rimorchiatori.

Art.11 Attrezzature antincendio

I concessionari di stabilimenti industriali, di area operativa, di officine, di magazzini, di depositi, ecc. situati nel porto, debbono mettere in opera e mantenere in efficienza le attrezzature antincendio e osservare e far osservare le norme di prevenzione incendi prescritte dalle Autorità competenti.

Art.12 Uso di fiamma

L'uso delle miscele ossiacetileniche della fiamma ossidrica e della saldatura elettrica nell'ambito del porto di Genova è regolato dalle norme appresso stabilite. Si dovranno inoltre osservare le cautele disposte di volta in volta dall'Autorità Marittima, che si riserva la facoltà di avvalersi, a spese del richiedente, dell'opera di tecnici di sua fiducia per accertamenti, controlli e vigilanza.

E' vietato in tutti i casi l'uso di ossigeno elettrolitico.

Art.13 Nulla-Osta per l'uso di fiamma

Chiunque a terra o a bordo voglia far uso di miscele ossiacetileniche, o di GPL, della fiamma ossidrica o della saldatura elettrica ad arco per lavori di qualsiasi genere dovrà segnalarlo (anche per le vie brevi) alla Capitaneria di Porto, che si riserva di far pervenire eventuali prescrizioni attraverso il rilascio di apposito Nulla-Osta.

Per ottenere il Nulla-Osta l'interessato dovrà presentare domanda (allegato1) con l'indicazione dei lavori da eseguire e dell'impresa alla quale ne sarà affidata l'esecuzione; il richiedente deve dichiarare in calce di aver conoscenza delle presenti norme e di impegnarsi ad osservarle e farle osservare. L'istanza dovrà contenere gli elementi previsti dall'articolo successivo.

La dichiarazione deve essere controfirmata dal Comandante della nave, nonchè del Dirigente dell'Impresa, nel caso la richiesta sia stata da altri avanzata e riguardi lavori a bordo.

Il Nulla-Osta rilasciato dall'Autorità Marittima, per garantire la sicurezza delle altre navi e dei luoghi demaniali circostanti, dovrà essere controfirmato, per presa conoscenza a tutti gli effetti, da colui che dirige di persona i lavori per conto dell'impresa.

Nel caso particolare di nave cisterna, escluse quelle che hanno trasportato acqua pulita, o di lavori interessanti depositi di combustibili liquidi il periodo di validità del Nulla-Osta sarà determinato di volta in volta dall'Autorit Marittima, su proposta del Consulente Chimico del Porto, in relazione alle risultanze delle analisi effettuate e tenuto conto dei carichi trasportati in precedenza.

Per ottenere detto Nulla-Osta, dovrÓ essere esibito, ogni volta, il certificato di "Gas free" rilasciato dal Consulente Chimico del Porto.

Il Nulla-Osta riguarda le ore diurne; per le ore notturne dovrà essere richiesto particolare permesso, che si potrà concedere in casi di provata urgenza.

Fermi restando gli obblighi e le responsabilità di cui al successivo art.14, l'Autorità Marittima si riserva di disporre di volta in volta, in relazione ai lavori da effettuare e della zona di ormeggio della nave interessata ai lavori, la vigilanza per la prevenzione degli incendi a mezzo del proprio personale, dei Vigili del Fuoco o della Guardia ai Fuochi.

Il Comandante della nave o il dirigente della ditta incaricata dei lavori è tenuto, subito dopo la ricezione del Nulla-Osta o comunque prima dell'inizio dei lavori di durata superiore alle 48 ore, a dare comunicazione dettagliata alla U.S.L. competente del territorio, per consentire anche a mezzo fax l'eventuale adozione di ulteriori prescrizioni e l'effettuazione dei controlli previsti dal D.P.R. 547/55 e successive modifiche.

Art.14 Lavori con fiamma nell' area delle Riparazioni Navali

Per i lavori con fiamma da eseguire a terra nell' area delle "Riparazioni Navali" (dalla testata molo Vecchio al varco di via dei Pescatori), presso i cantieri/officine (area coperta e scoperta anche temporaneamente adibita a cantiere/officine), non è necessario richiedere ed ottenere la autorizzazione all' uso della fiamma.

Resta inteso che sarà cura della ditta esecutrice e coordinatrice dei lavori, di osservare tutte le presenti norme di sicurezza, fra cui la recinzione della zona per evitare l'accesso a terzi.

Art.15 Obblighi

L'obbligo di predisporre nella zona interessata ai lavori i mezzi antincendio (estintori, sabbia, recipienti con acqua, manichette, ecc.) ed il relativo personale addestrato compete:

a) sulle navi: al Comando di bordo;

b) a terra: al richiedente l'autorizzazione o al titolare del cantiere o del bacino.

Qualora i mezzi ed il personale suddetti non fossero giudicati sufficienti o idonei, il Nulla-Osta potrà essere negato o sospeso.

All'impresa, e/o a colui che dirige di persona i lavori, fermo restando le responsabilità del richiedente e del Comandante della nave, compete l'obbligo, oltre che dell'osservanza delle presenti norme, di adottare sempre tutte le cautele atte a prevenire ogni eventualità d'incendio, di infortunio, di sinistro, ecc. e di adoperarsi con prontezza e decisione onde reprimere ogni accenno di pericolo.

Qualunque persona interessata ai lavori che dovesse constatare trascuratezza o deficenza dovrà farne immediata denuncia, anche telefonica, all'Autorità Marittima.

Art.16 Divieti e prescrizioni

Durante il lavoro è proibito avvicinarsi ai cannelli a coloro che non vi siano addetti.

Le micce da usarsi per l'accensione dei cannelli debbono essere collocate in modo da non creare pericolo d'incendio e, a lavoro interrotto od ultimato, debbono essere spente completamente. All'uopo è opportuno che l'operatore abbia a portata di mano un bugliolo di acqua nel quale raccogliere chiodi e anche spezzoni roventi.

In caso d'incendio, è necessario allontanare al più presto il carburo, l'ossigeno e qualsiasi materiale pericoloso.

Sulle navi in demolizione, prima di usare la fiamma ossiacetilenica od ossidrica, si dovrà, per quanto possibile, provvedere all'allontanamento a conveniente distanza di tutto il materiale facilmente combustibile esistente a bordo.

Nel caso si dovessero eseguire lavori a bordo di navi che hanno trasportato materie grasse o infiammabili, si dovrà farne specifica menzione nella domanda.

Nei lavori a bordo la postazione delle bombole dovrà sempre essere fatta sopra coperta al riparo dai raggi del sole e lontano da fonti di calore.

E' vietato porre le bombole in locali chiusi in tutto o in parte.

Per le rubinetterie sono consigliabili quelle di ghisa; per quelle di ottone, la percentuale di rame non deve essere superiore al 70%.

Non potranno usarsi fiamme ossiacetileniche od ossidriche fuoribordo, senza un conveniente isolamento da altre navi o da galleggianti vicini.

Le scorte di bombole non devono superare la necessità d'impiego del lavoro giornaliero.

Coloro che eseguono lavori a bordo con l'uso di fuochi in genere devono assicurarsi che non vengano prodotti danni o incendi per la vicinanza di sostanze combustibili o facilmente deperibili da calore.

Art.17 Cautele

Oltre all'osservanza delle norme di cui sopra, per quanto applicabili, nel lavoro con saldatura elettrica devono essere tenute presenti ed osservate le seguenti misure cautelari:

a) è vietato a bordo l'uso di gruppi statici a resistenza a corrente alternata;

b) è permesso l'uso, anche a bordo, di gruppi rotativi alimentati da corrente alternata, purchè la corrente venga, dal gruppo stesso, convertita in continua;

c) l'impianto elettrico deve essere in perfette condizioni di isolamento nelle sue varie parti; particolarmente curati devono essere l'isolamento e la protezione dei conduttori che alimentano i gruppi a corrente alternata, ivi compresi i giunti ed i sostegni;

d) i cavi di massa devono essere a perfetto contatto metallico con o scafo;

e) l'apparecchio deve essere provvisto di interruttore onnipolare sul circuito primario di derivazione della corrente elettrica;

f) ferma restando la responsabilità del committente, tanto il capo della ditta che esegue il lavoro, quanto l'operaio brasatore di più elevata capacità, hanno il dovere di assicurarsi che le prescrizioni del presente regolamento e di ogni altra norma preventiva vigente per il lavoro di saldatura vengano tutte osservate, sia prima di iniziare il lavoro, sia durante le sospensioni, sia a lavoro finito.

Art.18 Vigili del Fuoco

Il servizio antincendi nel porto è svolto dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco (6) che ha in dotazione, tra l'altro, motobarche-pompa dislocate presso il distaccamento portuale del ponte ex-Idroscalo ed il porto petroli.

Per il particolare servizio di prevenzione degli incendi il personale dei Vigili del Fuoco può essere integrato e sostituito con personale appositamente autorizzato (7).

Art.19 Personale volontario

Per integrare l'opera dei Vigili del Fuoco, l'Autorità Marittima, di concerto con il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, può costituire squadre ausiliarie antincendi, formate da personale volontario appartenente alla gente di mare o alle imprese portuali o dipendenti delle società terminaliste (8).

Art.20 Comunicazioni e direzione delle operazioni

In caso di incendio sui moli, sulle calate, nei capannoni o sui galleggianti, i custodi, i guardiani e chiunque si trovi presente devono darne immediato avviso ai Vigili del Fuoco e all'Ufficio Tecnico della Capitaneria di Porto.

La direzione e la responsabilità delle operazioni di spegnimento e di isolamento dell'incendio e dell'impiego dei mezzi e del personale, anche ausiliario, sono competenza del Comandante Provinciale dei Vigili del fuoco; in sua assenza il comandante dei reparti di soccorso dei Vigili del fuoco assume la direzione e la responsabilità tecnica delle operazioni antincendio e dell'impiego dei mezzi e degli uomini dei propri reparti e delle squadre ausiliarie previste dall'art. 9 della Legge 690/40.

Il Comandante del Porto coordinerà all'azione dei reparti dei Vigili del Fuoco quella di tutti gli altri mezzi nautici e terrestri e le prestazioni delle persone che dovessero essere impiegate nell'opera di spegnimento e potrà richiedere l'intervento dei rimorchiatori, dei piloti, degli ormeggiatori, dei barcaioli, del personale dipendente dalle società terminaliste e, in caso di necessità, anche dei lavoratori portuali che saranno tenuti ad eseguire gli ordini ricevuti, procedendo anche alla requisizione d'autorità di qualsiasi mezzo nautico o terrestre esistente nell'ambito portuale (9).

Art.21 Incendio a bordo di navi

Nel caso in cui l'incendio si manifesti a bordo di navi, il Comandante o il personale di guardia deve darne immediato avviso ai Vigili del Fuoco e alla Capitaneria di Porto, iniziando subito de operazioni di spegnimento e di isolamento, con i mezzi antincendio di bordo.

I comandi di bordo sono tenuti ad attenersi alle disposizioni impartite dalla Capitaneria di Porto per tutto quanto si riferisce alla sicurezza del porto e delle altre navi. La suddetta Capitaneria ha facoltà, quando i mezzi di bordo si dimostrassero deficienti, di inviare a bordo uomini e materiali dell'organizzazione antincendi e anche di assumere la direzione dell'opera di spegnimento (10).

(6) Art. 1 Legge 13 maggio 1940, n°690.

Art.22 Lavori a bordo durante le operazioni commerciali

Le navi che, trovandosi in porto per effettuare operazioni commerciali, abbiano necessità di effettuare lavori, dovranno preventivamente richiedere ed ottenere specifica autorizzazione dalla Sezione Tecnica della Capitaneria di Porto, che preciserà le necessarie cautele e, se necessario, disporrà, con spese a carico della nave, per un servizio di sorveglianza a mezzo di una Guardia ai Fuochi. Tale servizio sarà sempre disposto, sentito il Consulente Chimico del porto, quando per detti lavori sia necessario l'uso di fonti termiche, ovvero quando siano interessati locali che contengano o abbiano contenuto combustibili liquidi o altre sostanze classificate "pericolose" ai sensi della vigente normativa.

Art.23 Porto Petroli di Multedo

Il servizio di prevenzione degli incendi nel Porto Petroli di Genova-Multedo è organizzato secondo quanto è previsto dal vigente "PIANO DI EMERGENZA" approvato con ordinanza consortile n.5 del 9/2/1989, fatte salve successive modifiche.

In presenza di navi con carichi particolarmente pericolosi, o in quantità particolarmente rilevanti, o quando siano eccezionalmente autorizzati lavori di qualsiasi natura contemporaneamente alle operazioni commerciali (ivi compreso il lavaggio con il crudo), la Capitaneria di Porto potrà disporre servizi aggiuntivi di sorveglianza a bordo delle navi interessate.

Nel caso di navi petroliere totalmente inertizzate, o anche non inertizzate nel caso trasportino esclusivamente prodotti con punto di infiammabilità superiore a 61°C, la sorveglianza a mezzo dei Servizi inegrativi antincendi non sarà necessaria a condizione che il Comando di bordo predisponga, a soddisfazione dell'Autorità Marittima, un servizio continuo di guardie antincendi con personale di bordo espressamente addestrato.

(7) Con decreti n.338 del 19/7/1946 e n.851 del 7/5/1947 e n.1949 del 17/12/1981, il servizio di prevenzione incendi è stato affidato alla Cooperativa "Santa Barbara" Guardie ai Fuochi in esecuzione a quanto previsto dall'art. 8 della legge sopra richiamata. Con decreto n.579 del 31/5/1995, l'Autorità Portuale di Genova ha autorizzato la S.r.l. "Saria" ad espletare il servizio integrativo antincendio per lavori a bordo.

(8) e (9) Art.9 della Legge 13 maggio 1940, n.690; Art.87 Reg. nav. mar.

(10) Art.12 della Legge 13 maggio 1940, n.690; Art.87 Reg. nav. mar.



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