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| 23 novembre 2008 | Il quotidiano on-line per gli operatori e gli utenti del trasporto | 18.01 GMT+1 |
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Art. 24 Campo di applicazione
L'espletamento del servizio integrativo
antincendio nel Porto di Genova e nella zona complementare limitrofa
e la vigilanza antincendio a bordo delle navi ormeggiate nel porto
od ai terminal esterni ricadenti sotto la giurisdizione dell'Autorità
Portuale, è autorizzato dalla Capitaneria di Porto di Genova
secondo le norme di cui all'articolo 8 lettera c) della legge
13 Maggio 1940, n.690, all'art. 20 della legge 27/12/1973, n.850
ed agli articoli 66 e 68 del Codice della Navigazione, ed è
svolto secondo le modalitÓ di cui agli articoli successivi.
Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate dal Consorzio
Autonomo del Porto o dall'Autorità Portuale di Genova.
Art. 25 Personale addetto al servizio integrativo
Il personale addetto al servizio integrativo antincendio nel porto ed il personale di vigilanza antincendio a bordo, deve essere dipendente o socio delle ditte o Società autorizzate ai termini dell'art. 1 ed essere iscritto nell'apposito Registro tenuto dalla Sezione Tecnica della Capitaneria di Porto di Genova, ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione, con la qualifica di "Guardia ai Fuochi". Il servizio integrativo antincendio non può essere svolto in forma individuale.
Per ottenere l'iscrizione, detto personale dovrà presentare apposita domanda alla Capitaneria di Porto di Genova, per il tramite della Ditta/Società della quale è dipendente/socio, che ne attesterà tale qualità, e dovrà quindi dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. Essere cittadino italiano o equiparato ai sensi di legge;
2. Aver compiuto 18 anni di età e non aver superato i 30 anni alla data di presentazione della domanda;
3. Avere residenza nel Comune di Genova o nei comuni viciniori;
4. Essere di sana e robusta costituzione, da accertarsi mediante visita presso l'Ufficio di Sanità Marittima;
5. Essere idoneo al nuoto ed alla voga secondo le norme che regolano l'iscrizione fra la Gente di Mare;
6. Non aver subito condanne per i reati previsti dall'art. 238 punto 4 del Regolamento al Codice della Navigazione Marittima, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
7. Aver ottemperato all'obbligo scolastico ed essere in possesso del diploma di scuola media inferiore;
8. Avere inoltrato domanda al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco tendente ad ottenere l'iscrizione fra il personale volontario discontinuo dei Vigili del Fuoco;
9. Essere in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
10. Aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico-pratico davanti ad una Commissione nominata dal Comandante della Capitaneria del Porto di Genova e composta dal Capo Sezione Tecnica della Capitaneria di Porto di Genova, Presi-dente, da un Ufficiale designato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, Membro, da un Consulente Chimico del Porto di Genova designato dalla competente Associazione di Categoria, Membro, e da un Sottufficiale della Categoria Nocchieri di Porto, segretario senza diritto al voto, al fine di accertare l'idoneità soggettiva e la capacità tecnica previste dall'art. 20 della legge 27 Dicembre 1973, n. 850;
11. Aver prestato uno dei servizi appresso elencati:
a) nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per almeno 12 mesi, anche se in servizio di leva;
b) nella Marina Militare: limitatamente agli appartenenti alle categorie Nocchieri, Nocchieri di Porto, Tecnici di Macchina, Elettrotecnici della Specialità Elettricisti, Marinai Servizi di Macchina, a condizione che abbiano effettuato almeno 12 mesi di servizio presso una Capitaneria di Porto svolgendo incarichi inerenti al servizio della sicurezza del porto e della navigazione;
c) nella Marina Mercantile: limitatamente al personale che abbia effettuato almeno un anno di navigazione con le qualifiche di marinaio, fuochista, motorista, meccanico o elettricista, di marinaio/tankista su navi petroliere o gasiere, di pompiere su navi passeggeri ed infine di marinaio o di motorista su battelli disinquinanti di porprietà del Ministero della Marina Mercantile;
d) avere svolto un corso di formazione
lavoro della durata di almeno 12 mesi presso una delle Ditte/Società
autorizzate ai sensi del precedente art.1, prescindendo in questo
caso dal limite di età di cui al precedente punto 2, che
viene elevato a 35 anni.
Art. 26 Esame di ammissione
L'esame di cui al punto 10 del precedente
articolo 2 verterà sulle seguenti materie professionali:
1. Nozioni elementari sulla combustione;
2. Descrizione ed impiego pratico dei mezzi di estinzione ad acqua, a schiuma a polvere ed a CO2, degli impianti fissi antincendio sia a bordo che a terra e delle attrezzature mobili sia in dotazione alle navi che esterne;
3. Sistemi di protezione individuale contro il fuoco: tute, maschere, filtri, respiratori autonomi, ecc.
4. Disposizioni in caso d'incendio a bordo o nelle adiacenze di una nave, vigenti nel porto di Genova, ivi compresi i vari metodi d'intervento a seconda del luogo interessato e del materiale coinvolto nell'incendio;
5. Controlli e precauzioni nel caso di lavori a bordo delle navi;
6. Controlli e precauzioni durante le operazioni commerciali e di bunkeraggio delle navi con carichi pericolosi;
7. Norme di prevenzione antinquinamento
delle acque marine da idrocarburi.
Coloro che all'atto della presentazione
della domanda risultino già iscritti tra il personale ausiliario
discontinuo del Corpo dei Vigili del Fuoco sono esentati dal sostenere
la prova d'esame di cui ai precedenti punti 1., 2. e 3. .
Art. 27 Iscrizione nel registro delle Guardie ai Fuochi - Tirocinio
Il personale in possesso dei requisiti
richiesti e che abbia superato gli esami prescritti sarà
iscritto nell'apposito Registro di cui al precedente articolo
2, e per la durata di mesi sei, dovrà svolgere apposito
tirocinio pratico, prestando servizio esclusivamente con altra
Guardia ai Fuochi, che abbia maturato almeno cinque anni di iscrizione
nel Registro.
Art. 28 Cancellazione dal Registro delle Guardie ai Fuochi
La cancellazione dal Registro di cui ai precedenti articoli avviene:
a. a domanda;
b. per morte;
c. per perdita di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione, ad eccezione dell'età;
d. per motivi disciplinari (art. 1255 Codice Navigazione);
e. per aver raggiunto l'età pensionabile
prescritta dalla legge.
Art. 29 Espletamento del servizio integrativo antincendio
Il servizio integrativo antincendio nel porto di Genova e nelle zone complementari limitrofe e la vigilanza antincendio a bordo delle navi ormeggiate nel porto e nei terminali esterni - quando non è disimpegnato da personale militare o dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e ferme restando le responsabilità demandate dalle disposizioni vigenti ai Comandanti delle navi nonchè agli stabilimenti ubicati nell'ambito portuale e relative adiacenze - viene svolto dalle Ditte o Società autorizzate ai sensi di del precedente art. 1.
Le tariffe massime per le prestazioni relative al servizio di cui trattasi sono fissate con provvedimento del Comandante della Capitaneria di Porto di Genova su motivata e documentata istanza delle Ditte o Società autorizzate, previa istruttoria di rito.
I compesi previsti dalle tariffe sono comprensivi di qualsiasi onere previdenziale, assistenziale, assicurativo ed amministrativo comunque dovuto, e sono liquidati su regolare fattura emessa dalle ditte o SocietÓ autorizzate. Essi saranno di massima a carico della nave, per il servizio prestato a bordo, ed a carico del caricatore o del ricevitore della merce, quando il servizio viene svolto a terra, sulle calate del porto o sui galleggianti e, negli altri casi, a chi richiede o è tenuto a richiedere il servizio relativo.
L'Autorità Portuale di Genova
potrà stipulare direttamente con le Ditte/Società
autorizzate, assumendone l'onere relativo, particolari convenzioni
per l'espletamento del servizio di sorveglianza e di prevenzione
negli spazi comuni compresi nell'ambito portuale. In condizioni
di normalità tale servizio verrà svolto da due Guardie
ai Fuochi di comprovata esperienza e capacità, presenti
24 ore su 24, e provviste di idonee attrezzature di primo intervento
e di comunicazione.
Art. 30 Autorità competente
Il potere di disporre servizi integrativi antincendio a terra e servizi di vigilanza antincendio a bordo delle navi - ai sensi degli artt. 6 e 8 lett. c) della legge 690/1940 richiamata in premessa, dell'art. 81 del Codice della Navigazione e degli artt. 84 - 85 e 88 del Regolamento al predetto Codice - è esercitato dalla Capitaneria di Porto di Genova ed è eseguito dalle "Guardie ai Fuochi" inquadrate nelle Ditte o Società autorizzate.
E' fatta salva la facoltà del Comando di bordo di richiedere di avvalersi di personale appartenente all'equipaggio espressamente addestrato, a soddisfazione della Capitaneria di Porto di Genova.
I concessionari dei servizi portuali potranno autoprodurre il servizio integrativo antincendio nell'ambito delle aree di competenza. A detti concessionari ed al personale dipendente addetto a tali servizi si applicheranno le disposizioni contenute nel presente Regolamento.
I servizi di cui trattasi saranno esercitati nei limiti e nei modi indicati nel presente Regolamento.
Resta inteso che il servizio di autoproduzione
non può essere prestato a terzi e deve assicurare l'intervento
in qualsiasi parte del porto, a richiesta dell'Autorità
Marittima. Il personale preposto al servizio non potrà
essere impiegato contemporaneamente in altri servizi con lo stesso
incompatibili. L'organizzazione antincendio sarà determinata
sulla base delle valutazioni di rischio, ai sensi del Decreto
Legislativo n.626.
Art.31 Servizio a terra
Sulle banchine, e sulle calate, sui moli, sui piazzali ed all'interno dei magazzini portuali, a chiunque siano in uso, la Capitaneria di Porto di Genova potrà disporre di un servizio integrativo di sorveglianza, con oneri a carico della merce, a mezzo di una Guardia ai Fuochi ogni qualvolta si svolgano operazioni di manipolazione di merci classificate pericolose dalla vigente normativa. Parimenti, dovrà essere assicurato a giudizio dell'Autorità Marittima una idonea sorveglianza a mezzo di una Guardia ai Fuochi, con oneri a carico della merce, ogni qualvolta per motivi eccezionali merci classificate pericolose debbano sostare all'interno della cinta portuale durante le ore notturne o nelle giornate festive o comunque non lavorative.
I concessionari di servizi portuali sono
tenuti a provvedere, con oneri diretti, all'individuazione di
aree opportunamente attrezzate ove depositare le merci pericolose
e/o infiammabili. Tali aree dovranno essere individuate ed attrezzate
sulla base di un progetto da sottoporre all'approvazione della
Capitaneria di Porto, in collaborazione con i Vigili del Fuoco
e la U.S.L.
Art.32 Servizi a bordo di navi che compiono operazioni commerciali
A bordo delle navi che compiono operazioni
commerciali nel porto di Genova, qualora venga manipolata merce
classificata pericolosa dalla vigente normativa perchè
suscettibile di esplodere, o di incendiarsi, o di sviluppare vapori
in grado di incendirasi, e sempre nei limiti di almeno un turno
di lavoro, potrà essere prescritto un servizio di vigilanza
antincendio a mezzo di una Guardia ai Fuochi o con personale appartenente
all'equipaggio espressamente addestrato quando e se espressamente
autorizzato dalla Capitaneria di Porto. Tale servizio potrà,
a giudizio dell'Autorità Marittima essere esteso alla manipolazione
di merci non pericolose quando siano presenti merci pericolose
in transito e la manipolazione avvenga all'interno o al di sopra
della stessa stiva. Tale servizio, se necessario opportunamente
rinforzato, dovrà essere sempre disposto, continuamente
dall'arrivo alla partenza, anche nelle ore non lavorative quando
le merci appartengano alla classe 1 del D.P.R. 1008/1968.
Art.33 Doveri delle società autorizzate
La sede operativa delle ditte o società
autorizzate ai termini del precedente art. 1, dovrà essere
ubicata, pena la revoca dell'autorizzazione, in prossimità
della zona portuale e dovrà essere fornita di telefono
e di impianto radio telefonico operante sui canali VHF internazionali,
10, 12, 14, e 16.
Art.34 Doveri delle Guardie ai Fuochi
Le Guardie ai Fuochi hanno l'obbligo
di presentarsi ad ogni richiesta dell'Autorità Marittima
relativa a necessità concernenti la sicurezza delle navi
e delle aree portuali.
Art.35 Identificazione delle Guardie ai Fuochi
Tutto il personale adibito al servizio
disciplinato dalla presente ordinanza ha il libero accesso in
Porto, sui moli e sulle navi ove sia già destinato. All'uopo,
detto personale sarà munito di un tesserino di riconoscimento
rilasciato dall'Autorità Marittima da esibire a richiesta
di qualsiasi Agente della Forza Pubblica.
Art.36 Turni di servizio
Il servizio di sorveglianza in parola
sarà espletato secondo turni di guardia articolati in modo
da assicurare la continua sorveglianza per tutta la durata delle
operazioni per cui si è reso necessario il servizio stesso,
comprese eventuali soste delle navi.
Art.37 Dotazioni collettive ed individuali
La Guardia ai Fuochi ha l'obbligo, in servizio, di indossare una divisa avente le seguenti caratteristiche:
- mostrine rosse sui risvolti dei colletti, delle camicie, dei giubbotti e dei pastrani;
- sul lato sinistro anteriore del giubbotto o della camicia e sull'elmetto protettivo in plastica di colore rosso, tipo rigido, dovrà essere applicato un fregio costituito da due ancore incrociate sormontate da una fiamma di colore giallorosso;
- le calzature, di colore marrone, dovranno
essere senza chiodi o con suole di gomma.
Ogni guardia ai fuochi in servizio dovrà, altresì, avere in dotazione:
- una cintura di sicurezza con piccozza;
- una maschera antigas con filtro polivalente;
- guanti di protezione;
- una lampada elettrica di sicurezza;
- un apparecchio ricetrasmittente portatile, del tipo antideflagrante per il personale di servizio al Porto Petroli sulle navi cisterna, operanti sui canali VHF internazionali 10, 12, 14 e 16;
- una cappottina idonea a proteggere dal calore radiante o da getti di vapore.
Le ditte o società autorizzate a termini del precedente art. 1. dovranno, inoltre, avere in dotazione:
- n. 2 autovetture e n. 1 camioncino attrezzato;
- n. 2 tute termoriflettenti;
- n. 4 coperte termoriflettenti;
- n. 5 maschere con filtro polivalente;
- n. 2 apparecchi di respirazione autonoma;
- n.10 manichette lunghe mt.20 con relativi raccordi unificati;
- n.10 riduttori per bocche antincendio non unificati;
- n. 5 estintori portatili a polvere chimica;
- n. 5 estintori portatili a CO2;
- n. 5 estintori portatili a schiuma;
- n. 1 provvista da almeno lt. 60 di schiuma con relativa attrezzatura di raccordo;
- n.10 cordini di salvataggio costituiti da materiale resistente al fuoco;
- una congrua riserva di filtri per maschera polivalenti e per gas specifici;
- n. 1 motopompa barellabile alimentata
a combustibile della portata di almeno 60 mc/ora e prevalenza
di almeno mt. 10.
Le dotazioni collettive dovranno essere
adeguate, in ogni tempo, alle eventuali nuove esigenze di traffico,
a giudizio dell'Autorità Marittima.
Art.38 Obbligo di rapporto
Ciascuna Guardia ai Fuochi deve essere fornita di un apposito libretto su cui dovrà compilare per ogni prestazione, il rapporto di servizio. In caso di prestazione non individuale il rapporto dovrà essere compilato dal Capo della squadra di servizio.
Il rapporto sopracitato dovrà
essere vistato dal Comandante o dal I Ufficiale di coperta della
nave sul quale è stato prestato il servizio di vigilanza.
In caso di sorveglianza prestata a terra in depositi o recinti,
il visto dovrà essere apposto dal responsabile del deposito
o del recinto. Copia del rapporto di servizio, qualora in esso
siano state annotate irregolarità o infrazioni alle norme
di sicurezza, dovrà essere trasmessa con urgenza alla Capitaneria
di Porto di Genova, Sezione Tecnica.
Art.39 Comportamento in servizio
Le Guardie ai Fuochi, quando in servizio, sono tenute:
a) ad indossare la divisa ed avere con se le dotazioni individuali come descritto nel precedente art. 18;
b) ad avere con se il tesserino di riconoscimento rilasciato dall'Autorità Marittima;
c) a presentarsi al Comandante o all'ufficiale di guardia della nave o galleggiante, prima e dopo il servizio;
d) a rispettare il Regolamento di bordo ed il Regolamento di Sicurezza vigente nel porto;
e) a mantenere il contegno serio, corretto e responsabile;
f) a svolgere scrupolosamente i compiti assegnatigli;
g) a non lasciare la nave o altro posto di servizio se non a lavoro ultimato e, qualora il servizio dovesse continuare oltre il suo turno, non prima di essere stato rilevato dalla Guardia subentrante, alla quale la smontante ha l'obbligo di dare tutte le consegne sul lavoro da svolgere. Le guardie non devono rimanere a bordo delle navi, qualora queste uscissero dall'ambito portuale, a meno che non siano espressamente autorizzate dalla Sez. Tecnica della Capitaneria di Porto;
h) a riferire subito all'Ufficiale di guardia della nave eventuali inconvenienti rilevati e qualora questi non vengano eliminati prontamente, a riferire per telefono o via radio (Ch 10) e (Ch 16) alla Capitaneria di Porto.
i) a segnalare subito alla Capitaneria
di Porto qualsiasi fatto od azione che possa compromettere la
sicurezza delle navi o degli impianti a terra. All'uopo esse,
in caso di evento straordinario, dovranno far seguire un esauriente
"rapporto" alla Capitaneria di Porto. Dell'evento deve
essere data tempestiva notizia anche alla Direzione del Terminal.
Art.40 Assegnazione del personale
Per consentire la migliore organizzazione del servizio, le richieste e l'assegnazione del personale di sorveglianza dovrà avvenire, nel limite del possibile, con sufficiente anticipo sull'orario di inizio delle operazioni sia commerciali che di riparazione.
In ogni caso, laddove è prescritta la presenza della Guardia ai Fuochi i lavori non potranno iniziare sino a quando il personale comandato alla vigilanza non sarà sul posto.
Eventuali inadempienze saranno segnalate
alla Capitaneria di porto per i provvedimenti del caso per l'eventuale
attuazione dell'art. 1255 del Codice della Navigazione.
Art.41 Doveri delle ditte autorizzate
Le ditte o società autorizzate
a termini del precedente art.1 sono tenute a conservare e mantenere
aggiornato un Registro nel quale siano trascritti i servizi effettuati,
l'avvicendamento nominativo del personale, nonché brevi
note sull'esito del servizio stesso, con particolare riguardo
a possibili eventi straordinari. Tale registro dovrà essere
vidimato dalla Capitaneria di Porto prima della sua messa in uso,
ed esibito a qualsiasi richiesta della stessa Capitaneria.
Art.42 Servizio al porto petroli di Multedo
Il servizio di prevenzione incendi nel Porto Petroli di Genova-Multedo è organizzato secondo quanto è previsto dal vigente "PIANO DI EMERGENZA".
Ai fini della prevenzione e della sorveglianza il personale "Guardia ai Fuochi" sarà così impiegato:
- 5 Guardie ai Fuochi in servizio continuativo sui pontili (una per ogni pontile) e sulle navi ad essi ormeggiate;
- 5 Guardie ai Fuochi in servizio continuativo per il pronto impiego.
In presenza di navi con carichi particolarmente pericolosi, o in quantità particolarmente rilevanti, o quando siano eccezionalmente autorizzati lavori di qualsiasi natura contemporaneamente alle operazioni commerciali (ivi compreso il lavaggio delle cisterne con il crudo), la Capitaneria di Porto - anche attraverso la propria sezione staccata del Porto Petroli - disporrà servizi aggiuntivi di sorveglianza a bordo delle navi interessate.
Nel caso di navi petroliere totalmente inertizzate, o anche non inertizzate nel caso trasportino esclusivamente prodotti con punto di infiammabilità superiore a 65°C, la sorveglianza a mezzo dei servizi integrativi antincendi non sarà necessaria a condizione che il Comando di bordo predisponga, a soddisfazione dell'Autorità Marittima, un servizio continuo di guardie antincendi con personale di bordo espressamente addestrato.
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