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| 23 novembre 2008 | Il quotidiano on-line per gli operatori e gli utenti del trasporto | 17.52 GMT+1 |
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Art.46 Requisiti per l'iscrizione
Presso la Capitaneria di Porto è tenuto, ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione, il Registro del Consulenti Chimici di porto. Per essere iscritti nel suddetto Registro gli interessati devono presentare alla citata Autorità apposita domanda corredata dai seguenti documenti:
1) copia del diploma di laurea in chimica, chimica industriale o ingegneria chimica;
2) certificato di iscrizione all'albo professionale;
3) tutti quei titoli che il richiedente ritiene di poter produrre a dimostrazione delle sue capacità professionali;
4) certificato rilasciato dal medico di porto attestante la capacità fisica a svolgere i compiti assegnatigli;
5) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda;
6) attestato, rilasciato dall'Associazione Nazionale dei Consulenti Chimici dei Porti, dal quale risulti che il candidato ha compiuto un tirocinio pratico, per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi, a fianco di un Consulente Chimico del Porto in attività di servizio.
Al termine del tirocinio il predetto Consulente Chimico farà pervenire alla suddetta associazione una relazione nella quale, sotto la sua personale responsabilità, dovrà dichiarare che il candidato ha partecipato ai seguenti accertamenti:
- rilascio di certificati di Non Pericolosità per lavori meccanici a freddo e/o con fonti termiche e/o per l'immissione in bacino su navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi (petroleum Tankers);
- rilascio di certificati di Non Pericolosità per lavori meccanici a freddo e/o con fonti termiche e/o per l'immissione in bacino su navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici (chemical Tankers);
- rilascio di certificati di Non Pericolosità per lavori meccanici a freddo e/o con fonti termiche e/o per l'immissione in bacino su navi cisterna adibite al trasporto di gas liquidi sotto pressione o refrigeranti (gas Tankers);
- rilascio di certificati di Non Pericolosità per l'ingresso degli uomini per lavori meccanici a freddo e/o con fonti termiche in locali chiusi (doppi fondi depositi di combustibili, casse di servizio, ecc.) su navi a carico secco;
- rilascio di certificati di Sicurezza per la destinazione agli ormeggi e/o per l'immissione in bacino di navi cisterna inertizzate adibite al trasporto di prodotti petroliferi;
- rilascio di certificati di Sicurezza
per il lavaggio delle cisterne con crude oil (c.o.w.) e/o con
altre tecniche su navi cisterna inertizzate.
Prima dell'iscrizione il Comandante del Porto di Genova o Ufficiale superiore delegato, avvalendosi della collaborazione di un Consulente Chimico all'uopo designato dall'Associazione Nazionale dei Consulenti Chimici dei Porti, accerterà che il candidato possegga una adeguata conoscenza dei seguenti argomenti a carattere professionale:
- norme e regolamenti vigenti in materia di sicurezza navale e portuale con particolare riferimento ai lavori con fonti termiche su navi e nei depositi costieri;
- norme e regolamenti vigenti in materia di imbarco, sbarco e trasporto per mare di merci pericolose, con particolare riferimento alle norme nazionali ed internazionali per la loro classificazione;
- norme e regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli inquinamenti del mare;
- strutturazione e compartimentazione di navi e sistemazione dei principali impianti di bordo;
- tecniche per la degassificazione e bonifica delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi o chimici, sia allo stato liquido che gassoso, refrigeranti e sotto pressione;
- metodologie strumentali di controllo e criteri tecnico-pratici per la valutazione del grado do esplosività e tossicità ambiente;
- tecnologie per l'inertizzazione delle navi cisterna; produzione ed impiego di gas inerti, metodologie strumentali di controllo e criteri teorico-pratici per la valutazione del livello di sicurezza;
- tecnologie per il lavaggio delle cisterne con crude oil o con altri solventi in condizione di inerting;
- tecniche antinquinamento con particolare
riferimento ai sistemi di confinamento e abbattimento di sversamenti
di idrocarburi e prodotti chimici a mare.
Resta comunque in facoltà dell'Autorità Marittima richiedere, a sua discrezione, tutte le informazioni che riterrà opportune sul candidato. La sua iscrizione sarà subordinata all'esito di tali informazioni oltre che all'esito degli accertamenti di idoneità.
L'Organico dei Consulenti Chimici del Compartimento Marittimo di Genova è stabilito nel numero di 4 (quattro). Peraltro il predetto numero potrà essere variato in base a comprovate necessità locali, sentito il parere dell'Associazione Nazionale dei Chimici dei Porti, dell' Associazione Industriali e dell' Autorità Portuale.
La perdita di uno dei requisiti richiesti
per l'iscrizione comporta la cancellazione d'ufficio dal Registro.
Art.47 Compiti dei Consulenti Chimici del Porto - Rilascio e validità del certificato di non pericolosità
I Consulenti Chimici di porto hanno il compito di:
1) accertare le condizioni di pericolosità delle navi per quanto si riferisce alla presenza di vapori o gas esplosivi, infiammabili, velenosi, corrosivi o comunque nocivi e pericolosi;
2) accertare che i residui solidi o liquidi della bonifica o degassificazione non presentino pericolosità. I suddetti accertamenti devono essere eseguiti con la massima scrupolosità e con tutti i mezzi tecnici congiuntamente ai procedimenti chimici possibili; così ad esempio, per la dichiarazione di locale degassificato, quando si tratta di gas o vapori infiammabili, l'esame dell'atmosfera può essere effettuato a mezzo di un esplosimetro, ma deve essere sempre completato dall' analisi chimica dell'atmosfera;
3) Rilasciare, determinandone la durata di validità, i relativi certificati attestanti i risultati degli accertamenti effettuati;
4) seguire l'esecuzione dei lavori di riparazione con o senza l'uso di fiamma o fonti termiche, che vengono eseguiti a bordo di navi cisterne, a richiesta delle navi stesse o quando lo richiedono ragioni di sicurezza a giudizio insindacabile dell'Autorità Marittima;
5) esprimere parere su richiesta della Capitaneria di Porto di Genova per quanto concerne la sicurezza in ambito portuale, la movimentazione, la sosta, il transito delle merci pericolose nell'ambito portuale (terra e mare) ed in tutti i casi in cui è previsto dal presente regolamento.
6) svolgere, nell'ambito della propria competenza professionale ogni altra incombenza richiesta dalla Capitaneria di Porto di Genova.
L'opera prestata dal Consulente Chimico del porto nell'interesse dello Stato e/o in ausilio alla Capitaneria di Porto è da considerarsi a titolo gratuito.
Il certificato deve essere rilasciato
in triplice copia, una delle quali è trattenuta dalla Autorità
Marittima e le altre, vistati dalla medesima, sono consegnate
al Cantiere esecutore dei lavori e al Comandante della nave.
Art.48 - Contenuto del Certificato di non Pericolosità
Dal Certificato di Non Pericolosità deve risultare che ricorrono le condizioni di sicurezza per intraprendere determinati lavori su una nave e, in particolare:
a) le condizioni e le prescrizioni ritenute necessarie per mantenere gli spazi della nave ispezionata in condizioni di sicurezza;
b) le condizioni di Non Pericolosità per:
I - l'accesso delle persone a bordo ed il personale prima dell'inizio della pulizia agli effetti delle esalazioni venefiche;
II - lavori da effettuarsi con uso meccanico o di fiamma su navi cisterna oppure nei locali di qualsiasi altra nave o chiatta che abbia contenuto olii minerali, loro derivati o sostanze pericolose;
III - soste delle suddette navi in porto, in zone di disarmo o in cantiere oppure per immissione delle stesse in bacino di carenaggio.
Nei Certificati sopra elencati deve essere esplicitamente dichiarata l'inesistenza a bordo di gas tossici, infiammabili o esplosivi; deve essere altresì dichiarato se ed in quali locali si possa far uso di lavori meccanici e/o di fiamma libera/saldatura elettrica, con quali cautele ed a quali condizioni.
c) i casi nei quali il Consulente Chimico stesso deve essere nuovamente consultato a giudizio discrezionale della Capitaneria di Porto;
d) le necessarie precauzioni per individuare ed eliminare i pericoli derivanti da residui del carico;
e) il termine di validità;
Ad operazioni di pulizia e degassificazione ultimate, il Comando di Bordo deve presentare all'Ufficio Tecnico della Capitaneria di Porto il Certificato di gas free o il Certificato di NON PERICOLOSITA' in relazione alle operazioni da compiere. I Certificati devono essere presentati in triplice copia (in quattro copie se sia necessario l'intervento della guardia ai Fuochi a cui ne andrà consegnata una copia).
La Capitaneria tratterrà una copia del Certificato e restituirà le rimanenti debitamente vistate, unitamente all'autorizzazione dei lavori richiesti.
L'autorizzazione ad eseguire lavori con
uso di fiamma rilasciata dalla Capitaneria di Porto è valida
quando accompagnata da un Certificato di gas free e/o di
NON PERICOLOSITA'.
Art.49 Obbligo di munirsi del Certificato del Consulente Chimico di Porto e condizioni per la conservazione della sua validità
L'obbligo di promuovere gli accertamenti del Consulente Chimico di porto incombe alla ditta incaricata dei lavori di riparazione o manutenzione.
La stessa ditta è tenuta a custodire il relativo certificato che, munito del visto dell' Autorità Marittima, è rilasciato in triplice originale. Copia di detto certificato deve essere consegnata al Comandante della nave.
Per tutta la durata dei lavori autorizzati
sulla nave devono essere mantenute le condizioni di sicurezza,
con piena e scrupolosa osservanza di tutte le prescrizioni, raccomandazioni
e modalità indicate dal Consulente Chimico.
Art.50 Definizioni attestanti lo stato di sicurezza
Nel redigere il certificato di non pericolosità
per determinati spazi ispezionati, devono essere usate le seguenti
definizioni:
A) "Locale non pericoloso per il personale e per i lavori con fiamma" per significare che nel locale o spazio esaminato ed in quelli attigui:
1) la presenza di gas o vapori infiammabili o velenosi nell'atmosfera è contenuta in limiti di concentrazione ammissibili;
2) Il Chimico di Porto è sicuro che i residui sono stati interamente asportati o che non sono comunque capaci di produrre una pericolosa concentrazione di vapori o gas nelle ambientali esistenti condizioni atmosferiche in presenza di fiamme, se le condizioni sono mantenute secondo le istruzioni sono mantenute secondo le istruzioni indicate nel certificato;
3) a seguito di esame, ove ritenuto necessario
dal Chimico, il contenuto di ossigeno nell' atmosfera ambientale
risulta almeno il 16,5% in volume.
B) "Locale non pericoloso per il personale ma pericoloso per lavori con fiamme" per indicare che nel locale o spazio esaminato:
1) il contenuto di gas o vapori, infiammabili o velenosi, è nei limiti di concentrazione ammissibili;
2) nel giudizio del Chimico, i residui non sono capaci di produrre vapori o gas nelle ambientali condizioni atmosferiche in assenza di fiamme, se le condizioni sono mantenute secondo le prescrizioni riportate nel certificato;
3) a seguito di esame, ove ritenuto necessario
dal Chimico, il contenuto di ossigeno dell'atmosfera ambientale
risulta almeno il 16,5% in volume.
C) "Locale pericoloso per il personale e per i lavori con fiamma" per indicare che nel locale o nello spazio esaminato:
1) il contenuto di gas o vapori infiammabili
o velenosi o dell'ossigeno dell'atmosfera non è nei limiti
di concentrazione ammissibili oppure;
2) sono presenti gas o vapori pericolosi o che i residui sono capaci di produrre gas o vapori pericolosi nell'ambiente, oppure;
3) il locale non è stato ispezionato
perché in zavorra o carico di residui di lavaggio (slop),
combustibili per rifornimento (Bunker), etc. In tali casi il certificato
deve ottenere una dettagliata dichiarazione illustrativa delle
condizioni di tali locali o spazi.
D) "Locale pericoloso per il personale e non pericoloso per i lavori con fiamma" per indicare che nel giudizio del Chimico i residui esistenti nel locale o spazio esaminato non sono combustibili, infiammabili, mentre sono ritenuti pericolosi per il personale: in tali casi il certificato deve contenere una dichiarazione illustrativa delle condizioni degli spazi o locali.
E) "Locale non pericoloso per i lavori di demolizione e non pericoloso per i lavori con fiamma" per indicare che nel locale o spazio esaminato e in quelli attigui:
1) Il contenuto di vapori o gas dell'atmosfera è entro i limiti di concentrazione ammissibili;
2) I residui non sono capaci di produrre vapori o gas pericolosi nelle ambientali esistenti condizioni atmosferiche, mantenute secondo le prescrizioni riportate nel certificato.
3) Qualora sia ritenuta necessaria ed eseguita una apposita misurazione, il contenuto di ossigeno dell'atmosfera ambientale risulti almeno il 16,5% in volume, mentre la concentrazione di gas tossici ed esplosivi deve essere uguale a zero;
4) i materiali combustibili residuati dalla demolizione dei locali esaminati non sono capaci di dar luogo ad incendi non domabili con mezzi e le attrezzature antincendio disponibili.
F) "Locale inertizzato" per significare che nel compartimento o spazio esaminato:
1) E' stata introdotta anidride carbonica o altro gas inerte ritenuto accettabile dal Chimico, in volume sufficiente a mantenere il contenuto di ossigeno nell' atmosfera del locale al di sotto del 5% o al di sotto del 5% del "limite inferiore di esplosività", durante l'intero periodo di inertizzazione e tale da assicurare che il volume del gas inerte non sia mai inferiore al 50% del volume dello spazio vuoto;
2) oppure che lo spazio è stato
riempito completamente di acqua. Il tipo di gas e i dispositivi
posti in atto per assicurare il mantenimento della condizione
di inertizzazione devono essere annotati nel Certificato del Chimico
del Porto, ad avvenuta esecuzione dei lavori di riparazione.
Art.51 Condizioni di non pericolosità da ottenere mediante degassificazione o bonifica completa.
a) In tutte le tubolature del carico deve essere immesso vapore d' acqua e poi asportato per ventilazione. Tutte le pompe e le condotte del carico, nonché i tubi di sfogo devono essere ventilati con vapori d'acqua o aria.
b) I compartimenti devono essere puliti in modo che il contenuto in volume della atmosfera di vapori o gas infiammabili in tutti i locali del carico o negli altri spazi soggetti ad accumulazione di vapori o gas infiammabili, ad eccezione delle casse di nafta contenenti olio combustibile, deve essere nei limiti ammissibili di concentrazione.
c) I residui in tutti i componenti del carico e degli altri spazi, ad eccezione delle casse nafta contenenti olio combustibile, devono essere stati completamente asportati, e, comunque non devono emanare vapori infiammabili.
d) l' esistenza delle suddette condizioni
deve essere accertata dal Consulente Chimico del Porto, anche
sulla base delle dichiarazioni del Comandante della nave.
Art.52 Condizioni di non pericolosità da ottenere con degassificazione e inertizzazione o con completa inertizzazione.
a) La procedura e il tipo di inertizzazione devono essere stabiliti dalla Capitaneria di Porto, sentiti il Comando Provinciale dei VV.FF. ed il Consulente Chimico del Porto. Tranne nel caso di inertizzazione con acqua, il consulente è tenuto ad assistere e sovraintendere alle operazioni di inertizzazione, dal momento in cui il mezzo inertizzante è portato a bordo fino a che le riparazioni di inertizzazione siano terminate. Durante le predette operazioni è ammesso l' accesso a bordo solo alle persone estranee all' equipaggio strettamente necessarie alle riparazioni.
b) Tutte le tubolature del carico, ad eccezione di quelle che si trovano negli spazi inertizzati, devono essere trattate con vapore d' acqua e poi ventilate con aria; tutti gli impianti fissi antincendio di bordo e le tubolature di sfogo, tranne quelle degli spazi inertizzati devono essere puliti con forti getti d' acqua o ventilati con vapori d' acqua o aria, ovvero inertizzate.
c) Tutti gli spazi da inertizzare devono essere integri in maniera da non consentire fughe del mezzo inertizzante. Tutte le valvole, boccaporti o altre aperture interessanti gli spazi da inertizzare, esclusi quelli che regolano l' immissione del mezzo inertizzante, devono essere tenuti chiusi e sigillati.
d) I compartimenti, locali o spazi nei quali si devono eseguire lavori interni devono essere degassificati a norma dell' art. 53, tutti gli altri spazi ad eccezione delle casse di nafta contenenti olio combustibile devono essere inertizzate, secondo le prescrizioni indicate nella lettera F dell' art. 53.
e) I compartimenti, locali o spazi interessati da lavori di riparazione o modifica esterna su ponti o fasciame possono essere inertizzati a mezzo di gas invece di essere degassificati secondo le norme del paragrafo precedente; tutti gli spazi ad eccezione delle casse nafta contenenti olio combustibile, devono essere inertizzate secondo la procedura indicata nella lettera F dell' art. 53.
f) La rispondenza delle suddette condizioni
e/o di quelle eventualmente prescritte dal Comando Provinciale
dei VV.FF e del Consulente Chimico del Porto, deve essere attestata
dal certificato.
Art.53 Condizioni di non pericolosità da realizzare mediante completa degassificazione e bonifica di alcuni compartimenti e chiudendo con sigilli gli altri compartimenti.
Salvo quanto potrà prescrivere l' Autorità Marittima, sentito il parere del Comando Provinciale del VV.FF. ed il Consulente Chimico del Porto, devono essere osservare le seguenti prescrizioni:
a) Tutte le tubolature del carico, riguardanti gli spazi interessati devono essere trattate con vapore d' acqua e poi ventilate; tutti gli impianti fissi antincendio di bordo e le tubolature di sfogo degli spazi interessati devono essere trattati con acqua e poi ventilati con vapore d' acqua o aria, tutte le valvole riguardanti gli altri compartimenti devono essere chiuse e bloccate. Tutte le pompe e condotte del carico devono essere pulite con acqua e ventilate con aria e vapore di acqua, le valvole devono esser chiuse e sigillate. Le prescrizioni per i prodotti chimici di cui al presente Regolamento devono essere scrupolosamente osservate.
b) I compartimenti o spazi nei quali si devono eseguire i lavori interni di riparazione o modifiche e tutti i compartimenti stagni devono essere degassificati e bonificati secondo le prescrizioni dell' art. 51; tutti gli altri compartimenti devono essere chiusi e sigillati.
c) La risposta di tali condizioni e/o
di quelle che saranno prescritte, dal Comando Provinciale dei
VV.FF. e dal Consulente Chimico del Porto, devono essere attestate
nel Certificato.
Art.54 Condizione di non pericolosità
da realizzare mediante degassificazione inertizzazione o mediante
inertizzazione completa di alcuni compartimenti, chiudendo e sigillando
gli altri compartimenti.
Salvo particolari disposizioni dell' Autorità Marittima, sentiti il Comando Provinciale dei VV.FF. ed il Consulente Chimico del Porto, si devono osservare le seguenti prescrizioni:
a) Tutte le tubolature del carico riguardanti gli spazi interessati, tranne quelle riguardante gli spazi inertizzati, devono essere trattate con vapore d' acqua e poi ventilate, tutti gli impianti fissi antincendio di bordo e le tubolature di sfogo degli spazi interessati, eccetto quelli riguardanti gli spazi inertizzati, devono essere trattati con acqua e poi ventilati con vapore d' acqua o aria, tutte le valvole riguardanti gli altri compartimenti devono esser chiuse e bloccate. Tutte le pompe e condotte del carico devono essere state trattate e pulite con forti getti d' acqua e ventilate con aria o vapore d' acqua ovvero inertizzate; le valvole devono essere tenute chiuse o/e sigillate.
b) I compartimenti o spazi nei quali bisogna eseguire lavori interni di riparazione o trasformazione devono essere degassificati secondo l' art. 53 mentre tutti i compartimenti attigui (ivi compresi quelli diagonalmente adiacenti), devono essere inertizzati seguendo le prescrizioni dell' art. 54; tutti gli altri compartimenti devono essere chiusi e sigillati.
c) I compartimenti o spazi interessati da lavori esterni di riparazione o trasformazione di ponti o fasciame possono essere degassificati secondo quanto prescritto dal paragrafo precedente; tutti i compartimenti attigui (ivi compresi quelli diagonalmente adiacenti) devono essere inertizzati attuando le prescrizioni dello Art. 54 applicabili al caso; tutti gli altri spazi devono essere chiusi e sigillati.
d) La rispondenza di tali condizioni
e/o di quelle prescritte dal Comando dei VV.FF. e dal Consulente
Chimico del Porto, devono essere annotate sul Certificato.
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