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23 novembre 2008 Il quotidiano on-line per gli operatori e gli utenti del trasporto 16.58 GMT+1

CAPO VI

Bunkeraggio in porto

Art.55 Generalità

Il servizio di bunkeraggio nell'ambito del porto di Genova è effettuato esclusivamente dalle imprese autorizzate a mezzo di bettoline semoventi, in possesso dei requisiti prescritti dal R.I.NA. e ritenute idonee dall'Autorità Portuale (vedi Decreto 7/2/1934 n.1339 e Decreto 16/2/1963 n.311 allegati).

Nell'ambito del Porto Petroli, il servizio di bunkeraggio è disciplinato da apposito regolamento.

Art.56 Modalità

Le operazioni di bunkeraggio dovranno svolgersi in linea di massima durante le ore diurne, dall'alba al tramonto.

Tali operazioni potranno svolgersi anche in ore notturne nei seguenti casi:

- quando la zona è sufficientemente illuminata, in condimeteo assicurate favorevoli;

- quando la nave sia prevista partire durante la stessa notte o alle prime luci dell'alba del giorno successivo;

- quando le operazioni iniziate prima del tramonto non siano ancora concluse;

- negli altri casi di comprovata urgenza da vagliarsi di volta in volta dall'Autorità Marittima.

Le operazioni di bunkeraggio non possono compiersi durante l'esecuzione di lavori con uso di fiamma nelle immediate vicinanze a meno di 200 mt. di distanza.

Art.58 Bunkeraggio con navi

Prima dell'inizio del servizio di bunkeraggio con bettolina, il Comandante della bettolina deve avvertire, per telefono o con apparato VHF, la Sezione Tecnica, che ne darà assenso, con eventuali prescrizioni.

I Comandanti delle due navi interessate alle operazioni di bunkeraggio devono adottare tutti gli accorgimenti ed i controlli per prevenire l'incendio ed il versamento in mare. Pertanto, nei pressi delle tubazioni e nei punti pi¨ sensibili i Comandanti devono accertarsi che esista un servizio di prevenzione ed estinzione di incendio idoneo e regolarmente equipaggiato per assicurare un pronto intervento.

Le navi che si riforniscono devono tenere alzato a riva il segnale 'B' (bandiera rossa) del Codice Internazionale dei Segnali.

Il Direttore di Macchina deve accertarsi che tutto il personale destinato alle operazioni di rifornimento abbia perfetta conoscenza di tutte le apparecchiature di bordo incluse le posizioni dei tubi di troppo pieno o di sfogo d'aria, dei tubi di sonda e degli indicatori di livello di tutti i depositi.

Durante le operazioni di bunkeraggio vi deve essere stretta collaborazione tra il Comandante della nave o altro Ufficiale da lui delegato ed il personale della bettolina.

Debbono essere all'uopo impiegate manichette flessibili di adeguata lunghezza, che dispongano di innesti a tenuta perfetta, sý da evitare qualsiasi spandimento di liquidi. Ove abbiano a verificarsi spandimenti a bordo o su banchina, l'operazione deve essere immediatamente sospesa fino a nuovo avviso della Capitaneria.

Le bettoline, quando affiancate alla nave da rifornire, se danno fondo all'ancora per ormeggiarsi, devono essere in grado di filare per occhio liberando l'ultima maglia della catena azionando il dispositivo dalla coperta.

In caso di maltempo accompagnato da scariche atmosferiche, operazioni di bunkeraggio di qualsiasi tipo non possono avere luogo e, se già iniziate, debbono essere immediatamente sospese.

Art.58 Bunkeraggio da terra.

Il rifornimento di combustibili liquidi o di lubrificanti può essere effettuato da terra (in ore diurne), limitatamente ai pontili ed alle calate dove esistono tubazioni provenienti da depositi regolarmente autorizzati.

Art.59 Bunkeraggio a mezzo autobotti.

L'Autorità Marittima può autorizzare il bunkeraggio alle navi in porto a ditte iscritte al registro di cui all'art.68 del Codice della Navigazione, che ne facciano specifica richiesta, con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1) la località deve essere ritenuta idonea dal Comando dei Vigili del Fuoco e dal Consulente Chimico del porto;

2) la zona circostante l'autobotte dovrà essere mantenuta sgombra in modo da impedire l'avvicinarsi di estranei, inoltre la zona dovrà essere opportunamente delimitata e dotata di cartelli indicatori a cura della ditta che effettua il bunkeraggio;

3) divieto di fumare e usare fiamme libere a bordo ed entro un raggio di 200 metri dall'autobotte;

4) devono essere prese le necessarie cautele per evitare lo scoccare di scintille dovute ad elettricità statica. In particolare le autobotti dovranno sempre collegarsi a terra prima di stendere le manichette tra esse e la nave;

5) la nave deve alzare il segnale 'B' (bandiera rossa) del Codice Internazionale dei Segnali.

6) i rifornimenti saranno sospesi in caso di cattivo tempo con scariche elettriche;

7) le autobotti (motrice, rimorchio) debbono essere rispondenti alle Modalità costruttive richieste dalle norme dell'Associazione Nazionale Controllo Combustibili, dell'Ispettorato della Motorizzazione Civile e quelle contenute nel D.M. 31/7/1934 e successive modificazioni;

8) il travaso dei liquidi deve avvenire a circuito chiuso, con impiego di manichette flessibili di adeguata lunghezza, dotate di inneschi a perfetta tenuta;

9) le operazioni di bunkeraggio devono essere effettuate con ordine e sollecitudine, arrestando le stesse in caso di perdita sulla coperta della nave o fuori bordo. Devono essere predisposti mezzi idonei alla raccolta di combustibile comunque uscito dalle tubazioni, dai raccordi o dalle valvole. Di ogni inconveniente dovrà essere immediatamente informata la Capitaneria di Porto;

10) non è consentito operare sottobordo con più di un'autobotte per volta;

11) presenza ed assistenza, per tutta la durata dell'operazione, di 'Guardia ai Fuochi' con dotazione sul posto, da fornire dalla ditta che esegue il bunkeraggio, di:

- due estintori a schiuma da 10 litri o equivalenti a CO2 o a polvere, qualora gli impianti fissi della nave non producano schiuma meccanica

- 50 Kg. di sabbia fine umida

- ghiotte per accogliere eventuali colaggi delle manichette e dalle tubazioni interessate

- 3 manichette con boccalino nebulizzatore collegate alla linea antincendio della nave, di cui: due pronte ad operare sul ponte di coperta e una con il terminale in banchina presso i mezzi di trasporto;

12) è vietato il travaso dalla nave cisterna in fusti posti a bordo della nave da rifornire o in banchina. E' invece consentito il travaso da fusti ai depositi di bordo, purchè effettuato con pompette a basso rendimento.

La Capitaneria si riserva di potenziare, a secondo di particolari condizioni, i suddetti servizi di vigilanza, integrandoli anche, se necessario, con personale specializzato munito di idonei mezzi.

Il responsabile dell'autobotte non deve mai allontanarsi dalla stessa, bensì eseguire costantemente il travaso tenendo particolarmente in vista gli eventuali punti di collegamento dei vari tratti delle manichette.

Qualora dovesse verificarsi uno spandimento di combustibile a bordo o in banchina, l'operazione deve essere immediatamente sospesa e non dovrà essere ripresa senza nuovo ordine dell'Autorità Marittima, che di conseguenza dovrà essere immediatamente avvertita dal responsabile dell'autobotte o dal comando di bordo per la valutazione delle circostanze e l'adozione delle opportune misure.

Al verificarsi di un inquinamento, ferma restando la responsabilità di chi lo ha causato, il comando di bordo ed il responsabile dell'autobotte devono adoperarsi in concerto, con i propri mezzi, per la bonifica degli specchi acquei e delle banchine inquinate.

Sono a carico dei responsabili le spese occorrenti per contenere ed abbattere l'inquinamento.

Art.60 Bunkeraggio a mezzo di distributore automatico

Il bunkeraggio a mezzo di distributore automatico è effettuabile solo in ore diurne.

Per effettuare il rifornimento è necessario ed indispensabile che il distributore sia in regola con la certificazione di prevenzione incendi rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Il rifornimento deve essere effettuato al natante con motore spento, con divieto di fumare a bordo e nelle immediate vicinanze.

Il responsabile del natante che riceve il carburante, deve tenere pronte all'uso le sistemazioni antincendio di bordo.

L'addetto al distributore deve, da parte sua, tenere pronte all'uso le seguenti dotazioni di sicurezza:

- un estintore a grande capacità (50Kg) a polvere, schiuma o CO2

- un estintore portatile a CO2 di capacità non inferiore a Kg 8, oppure uno a polvere o schiuma di capacità non inferiore a 12 Kg.

Il responsabile del distributore è tenuto ad accertarsi del rispetto delle norme di sicurezza per l'esecuzione delle operazioni di cui sopra ed a sospenderle immediatamente ogni qualvolta non siano rispettate le misure di sicurezza, tra cui le distanze minime degli altri mezzi nautici e terrestri presenti in zona.

Durante le operazioni di rifornimento, è vietato a qualsiasi imbarcazione di ormeggiarsi nei pressi dei natanti che effettuano rifornimento ed a qualsiasi autoveicolo di circolare o sostare nel raggio di 10 mt dal distributore di servizio.

E' altresì fatto divieto di effettuare, nel raggio di 50 mt dai distributori, lavori con uso di fiamma o saldatura elettrica sia a bordo che a terra.



DECRETO 7 febbraio 1934 n. 1339 - Norme per il bunkeraggio in porto di oli combustibili e lubrificanti.

Art. 1 - Senza pregiudizio delle operazioni commerciali inerenti all'esercizio della navigazione, il rifornimento o il bunkeraggio di oli combustibili e lubrificanti nonché la introduzione e la sosta di navi e di galleggianti per l'uso sopra indicato , sono vietati senza una speciale autorizzazione del Consorzio.

Art. 2 - Le autorizzazioni di cui sopra non saranno rilasciate alle navi o galleggianti che qui giungano con olii combustibili o lubrificanti di pertinenza di Ditte od Enti non concessionari di depositi nell'ambito portuario, salvo diritto del Consorzio di decidere di volta in volta sulle richieste di trasbordo di olii combustibili e lubrificanti fra navi di uno stesso armatore o di armatori diversi in casi eccezionali come quello di vendita, demolizione, sequestro, cambiamento di destinazione simili.

Art. 3 - Per tempo indeterminato non saranno fatte nuove concessioni in questo porto per depositi galleggianti di olii combustibili o lubrificanti salvo lasciando a chiunque la facoltà di introdurre merci in quelle parti degli attuali depositi a terra che a norma dei relativi atti di concessione è messa a disposizione del pubblico.

Art. 4 - Le Ditte od Enti concessionari dei depositi, o coloro che nei depositi tenessero olii combustibili o lubrificanti, che intendessero compiere operazioni di rifornimento o bunkeraggio, quand'anche al compimento di tali operazioni essi fossero vincolati da obblighi contrattuali dovranno farne domanda al Consorzio precisando il numero e le caratteristiche dei natanti da adibirsi eventualmente a detto servizio.

Sarà facoltà del Consorzio a domanda degli interessati ed avuto riguardo al materiale già esistente nel porto, di autorizzare la esecuzione del servizio di rifornimento o bunkeraggio mezzo di una o più imprese e di fissarne le relative tariffe.

Art. 5 - I natanti come sopra occorrenti saranno muniti di speciale licenza di esercizio nel porto da sottoporsi al pagamento dei diritti previsti dall'art. 33 della legge 23 luglio 1896 n. 318 successivamente modificata, salva l'applicazione, in conformità degli oneri gravanti sui depositi esistenti, di un maggior diritto di lire 2 per tonnellata o materiale rifornito senza passare attraverso i depositi stessi.

Art. 6 - Il presente decreto entrerà in vigore dal 15 febbraio 1934.


DECRETO 16 febbraio 1963, n. 311

Le Società e le Ditte, autorizzate a norma del decreto n. 1339 del 7 febbraio 1934, ad esercitare in questo porto il servizio di rifornimento alle navi di olii combustibili e lubrificanti, non sono obbligate a tenere sempre presenti in porto i natanti abilitati al suddetto servizio e contemplati nella licenza, ne sono tenute a chiedere la preventiva autorizzazione a questo Consorzio per poter distogliere temporaneamente dal servizio stesso alcuni di detti natanti.

Le esercenti del servizio restano però obbligate a mantenere permanentemente disponibili in porto un numero di natanti e una capacità di stiva sufficienti a soddisfare i servizi loro richiesto e rispondono di ogni irregolarità che dovesse verificarsi nell'assolvimento degli stessi per temporanea assenza dal porto di una parte dei natanti adibiti ad essi.



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