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23 novembre 2008 Il quotidiano on-line per gli operatori e gli utenti del trasporto 16.12 GMT+1

CAPO VII

Depositi costieri

Art.61 Generalità

I concessionari di stabilimenti e di depositi costieri di oli minerali e/o derivati sono tenuti ad osservare con ogni diligenza le norme generali di sicurezza vigenti in materia e quelle particolari indicate dalle commissioni di collaudo e di controllo (art.48 del Reg. al Codice della Navigazione) e nei contratti di concessione e ciò indipendentemente dalle precauzioni che vengono adottate a bordo e nelle adiacenze delle navi cisterna nel corso delle operazioni di imbarco e sbarco, a cura delle navi stesse o dell'Autorità Marittima.

Art.62 Sversamento e bonifica

I concessionari di stabilimenti e depositi costieri sono tenuti a curare che, durante il maneggio dei tubi e nel corso delle operazioni di carico e scarico di liquidi infiammabili o combustibili, non si verifichino perdite dei liquidi stessi in quantità anche minima.

Qualora, malgrado le cautele suddette, si verifichi qualche spargimento dei liquidi, sia all'interno dello stabilimento, sia sulle calate o all'interno del porto, le operazioni di carico e scarico devono essere immediatamente interrotte, per provvedere all'eliminazione delle perdite ed alla raccolta del liquido sparso.

Le acque pluviali e quelle che gli stabilimenti scaricano in mare debbono essere convogliate in vasche di decantazione o trappole che le separino dalle sostanze oleose e i concessionari debbono provvedere con mezzi idonei a raccogliere i residui di oli minerali eventualmente scaricatisi in mare.

Nel caso di versamenti liquidi in porto, i concessionari sono inoltre tenuti a informare l'Autorità Marittima affinchè possano essere adottate le misure necessarie.

Gli stabilimenti hanno l'obbligo di dotarsi di una congrua scorta di solvente idoneo a depurare le acque del mare in caso di spandimento di prodotti petroliferi durante le operazioni di caricazione e di discarica delle cisterne.

Art.63 Servizio integrativo antincendio

L'Autorità Marittima, quando lo ritenga opportuno, può integrare i servizi di sicurezza degli stabilimenti costieri con mezzi e personale dalla stessa autorizzati.

Art.64 Cucina e telefoni in banchina

E' fatto obbligo ai concessionari di depositi costieri di oli minerali e derivati di adibire a cucina un locale dello stabilimento per uso delle navi cisterna che eventualmente dovessero spegnere la cucina di bordo per ragioni di sicurezza.

Gli stessi concessionari debbono inoltre installare, a loro spese, apparecchi telefonici in corrispondenza dello sbocco degli oleodotti, curando che nel corso delle operazioni di imbarco e sbarco venga tenuta a disposizione delle navi e degli agenti di servizio la tabella dei numeri telefonici relativi ai servizi di sicurezza.

Art.65 Deposito temporaneo in banchina di oli minerali

I depositi di oli minerali e/o derivati in fusti o latte, debbono essere collocati esclusivamente nelle zone prescelte dall'Autorità Marittima in relazione alle esigenze della sicurezza portuale.

Le giacenze di detti prodotti in altri punti delle banchine e calate del porto, nella quantità massima da stabilirsi di volta in volta dalla Capitaneria di Porto, che potrà concedere la necessaria autorizzazione, debbono essere limitate al tempo strettamente necessario per effettuarne l'inoltro ai suddetti depositi o ai destinatari.

Sulle banchine e calate del porto è vietato il travaso di oli minerali e/o loro derivati l'uso di forge o altro fuoco per riparazioni di recipienti, senza l'autorizzazione della Capitaneria di Porto.



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