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23 novembre 2008 Il quotidiano on-line per gli operatori e gli utenti del trasporto 17.38 GMT+1

Capo IX

Accesso in porto ed utilizzo delle apparecchiature gammagrafiche e radiografiche

Art.67 Premessa.

L'accesso e l'uso nel complesso portuale di Genova (da Voltri alla Fiera) delle apparecchiature gammagrafiche e radiografiche è soggetto ad autorizzazione della Capitaneria di Porto di Genova.

Art.68 Autorizzazione.

Chiunque intenda utilizzare dette apparecchiature, oltre ad essere titolare di decreto prefettizio che autorizza l'uso delle apparecchiature medesime nel territorio della provincia di Genova, deve presentare alla Capitaneria di Porto di Genova documentata istanza in bollo intesa ad ottenere l'autorizzazione ad eseguire le operazioni stesse.

Nell'istanza devono essere indicati:

- il nominativo del committente;

- tipo e numero delle apparecchiature che verranno impiegate; la relativa attività massima espressa in curie o bequerel (ovvero la tensione massima di picco qualora trattasi di apparecchiature radiografiche), il nominativo dell'operatore preposto al loro impiego, l'esatta località in cui le apparecchiature stesse verranno utilizzate, il giorno e l'ora di inizio e termine delle operazioni ed ogni utile notizia in merito;

- il nominativo dell'esperto qualificato e del medico autorizzato di cui agli artt. 77 e 87 del DLGS 17/3/1995 n. 230.

All'istanza devono essere allegati:

- copia della richiesta avanzata dal committente con l'elencazione degli impianti da sottoporre ad esami gammagrafici/radiografici e loro ubicazione;

- copia dei certificati rilasciati al medico e all'esperto qualificato sopraindicati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;

- copia della relazione attestante l'avvenuta effettuazione dell'intervento di sorveglianza fisica per la protezione contro i rischi delle radiazioni ionizzanti, redatta dall'esperto qualificato ai sensi dell'art. 79 del succitato DLGS, con la quale vengono fornite all'operatore sopraindicato le prescrizioni ed istruzioni del caso.

Art.69 Regolamentazione d'uso.

Le suddette attività, salvo inderogabili necessità, devono essere eseguite dalle ore 18.00 alle ore 24.00, nella rigorosa osservanza delle prescrizioni impartite dalla Prefettura di Genova e dalla Capitaneria di Porto di Genova in relazione alle altre attività svolgentesi nell'area demaniale marittima interessata. Per motivi di sicurezza o di interesse generale, l'autorizzazione di cui trattasi può essere modificata, sospesa o revocata.

L'area interessata dalle attività radiogene deve essere recintata e sorvegliata da personale della Società che effettua le attività medesime, segnalata con i regolamentari cartelli gialli con "elichetta" nera indicante la presenza di materiali radioattivi e idonei lampeggianti a luce gialla a sicurezza intrinseca (antideflagranti a tensione ridotta).



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