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23 novembre 2008 Il quotidiano on-line per gli operatori e gli utenti del trasporto 18.15 GMT+1

Capo I

Movimento e stazionamento del naviglio all'interno del porto

Art. 1

Agli effetti del presente Regolamento sono specchi acquei portuali: l'avamporto, i Bacini delle Grazie, della Fiera, del Porto Vecchio, della Lanterna e di Sampierdarena, la foce del Polcevera, il canale di calma compreso fra il terrapieno e la diga dell'aeroporto, nonchè il bacino a nord del terrapieno aeroportuale delimitato dal molo di Multedo, il canale di accesso al Porto Petroli, il bacino di Voltri ed il canale di calma di Voltri (1). I Bacini delle Grazie, del Porto Vecchio, della Lanterna, di Sampierdarena, del Polcevera, del Porto Petroli e del porto di Voltri sono considerate zone lavorative.

Art. 2

La Sezione Tecnica della Capitaneria di Porto regola l'entrata, la sosta, i movimenti e l'uscita delle navi dal porto e dai bacini di carenaggio (2). (Capitolo VI)

I comandi di bordo sono tenuti ad eseguire gli ordini della predetta Sezione Tecnica e rispondono di ogni incidente da essi provocati in fase di manovra, o durante la permanenza delle navi agli ormeggi assegnati.

Alle dipendenze operative della Sezione Tecnica funziona una stazione segnali - ubicata alla base della Lanterna - con i seguenti compiti:

- avvistamento delle navi in arrivo;

- segnalazione dell'ora di ancoraggio in rada, di entrata e di uscita dal porto di tutte le navi;

- collegamenti e comunicazioni con le navi in rada per tutti i movimenti di entrata e per notizie che possono interessare il traffico portuale e la sicurezza della navigazione;

- segnalazione di qualsiasi sinistro o situazione di pericolo che si verifichi in rada, negli specchi acquei portuali e sulle calate;

- esposizione dei prescritti segnali di tempesta in caso di avvisi di burrasca.

Art. 3

Si accede all'avamporto, ai Bacini delle Grazie, della Fiera, del Porto Vecchio, della Lanterna e di Sampierdarena attraverso le bocche di levante e di ponente; al bacino della foce del Polcevera (accosti Italsider-Ronco) attraverso l'imboccatura di ponente esistente tra la diga foranea e la diga dell'aeroporto; al Porto Petroli di Multedo attraverso la relativa imboccatura; al porto di Voltri attraverso le imboccature di levante e di ponente; al canale di calma per Voltri dall'imboccatura di levante.

Le istruzioni per l'entrata e l'uscita dal porto di Genova sono contenute nel volume 1° del Portolano del Mediterraneo.

Le navi in transito ed in sosta negli specchi acquei circostanti il terrapieno aeroportuale sono soggette a particolari limitazioni atte a garantire la sicurezza della navigazione aerea.

Alle navi ed ai galleggianti in genere è interdetta la navigazione lungo il canale compreso fra la banchina sud dell'aeroporto e la diga foranea dello stesso. E' fatta

(1) Vedasi la planimetria completa del porto, dalla quale risulta chiaramente la divisione dei vari bacini portuali, allegata in appendice al presente Regolamento.

(2) Art. 62 del Codice della Navigazione.

eccezione per i natanti di uso locale diretti o provenienti dagli scali di Sestri Ponente e di Multedo, a condizione che non superino l'altezza massima di ingombro, alberatura compresa, di 10 metri dal pelo dell'acqua e che procedano con rotta radente la diga foranea, a velocità moderata e comunque non superiore alle 6 miglia orarie. I natanti forniti di alberatura, per transitare in detto canale nelle ore notturne, dovranno tenere in testa all'albero più alto un fanale a luce rossa, visibile dall'alto e da tutti i punti dell'orizzonte. Tutti i natanti, giunti all'altezza della testata di ponente del terrapieno dell'aeroporto, dovranno passare ad ovest dell'apposita boa ancorata a 500 metri circa dalla predetta testata.

Le navi ed i galleggianti diretti agli accosti dei ponti Libia, Canepa e Ronco non dovranno in nessun caso superare le altezze massime di ingombro, alberatura compresa (dal livello medio del mare), di seguito specificate:

Ponte Libia: m. 52

Ponte Canepa: m. 46

Ponte Ronco Pon.: m. 37

Ponte Ronco Lev.: m. 46

Le navi ed i galleggianti diretti agli accosti della Società ex Italsider, sulla sponda destra della foce del Polcevera, non potranno in nessun caso superare l'altezza massima di ingombro, alberatura compresa, di 31 metri dal livello del mare. Quelli diretti alla nuova banchina "Italsider", realizzata nel canale di calma, a sud del relativo terrapieno, non potranno superare l'altezza massima d'ingombro, alberatura compresa, di 26 metri (sempre sul livello medio del mare) nÚ addentrarsi nel canale oltre il limite (indicato da apposito segnale) situato a 400 metri dallo spigolo sud-est del terrapieno in questione.

Art. 4

L'accesso al bacino di Sampierdarena è consentito dall'imboccatura di ponente, compresa fra lo spigolo ovest della testata del molo Nino Ronco e lo spigolo ovest della testata della diga foranea, alle navi con un pescaggio non superiore a 8,60 metri, nel rispetto delle altezze massime di ingombro.

Art. 5

Le navi dirette agli scali di Sestri Ponente e di Multedo dovranno mantenersi larghe dal fronte sud della diga foranea dell'aeroporto non meno di un chilometro e dovranno sostare nelle zone previste alla stessa distanza in attesa di ricevere dall'Autorità Marittima l'autorizzazione di entrare.

Le navi in partenza dai predetti scali potranno uscirne soltanto dopo aver ricevuto autorizzazione dalla predetta Autorità.

Sia nell'entrare che nell'uscire, le stesse navi dovranno transitare nell'apposito canale delimitato dalle boe luminose.

Art. 6

E' vietato accedere all'aeroporto via mare e sono parimenti vietati l'attracco e la sosta di natanti di qualunque tipo lungo le banchine di contenimento del terrapieno aeroportuale nonchè lungo la diga foranea a protezione dello stesso.

E' altresì vietato pescare con qualsiasi mezzo e prendere bagni dalle banchine e dalla diga suddetta.

Art. 7

Le Autorità preposte alla sicurezza della navigazione marittima ed aerea hanno la facoltà di sospendere per determinati periodi il movimento delle navi e dei galleggianti nelle zone sopra specificate, qualora le esigenze del traffico aereo lo richiedessero.

Art. 8

I posti di ormeggio alle navi che compiono operazioni commerciali vengono assegnati dalla Capitaneria di Porto secondo le modalità stabilite dal successivo Cap. VI.

I posti di ormeggio alle navi che debbono compiere lavori vengono assegnati dalla Sez. Tecnica tenendo conto dei criteri e secondo le modalità seguenti:

1 - Gli accosti nel compendio portuale Capitaneria di Porto sono di massima destinati a navi che effettuano lavori di riparazione, trasformazione e/o allestimento.

La Capitaneria di Porto potrà assegnare a navi ai lavori accosti nei settori commerciali del porto in caso di comprovata necessità, compatibilmente con le esigenze organizzative ed operative del traffico commerciale.

2 - Per ottenere l'accosto, la ditta assuntrice dei lavori dovrà presentare domanda su apposito modulo debitamente compilato (allegato 1), almeno cinque giorni prima della data di previsto arrivo della nave.

Copia della domanda di accosto dovrà essere presentata entro i termini sopra indicati anche alla Società "Ente Bacini" limitatamente alle aree in concessione (da Calata Grazie a pontile OARN), la quale potrà esprimere alla Capitaneria di Porto il proprio benestare in relazione anche a programmi in via di definizione.

La domanda di accosto dovrà specificare, oltre ai dati caratteristici della nave, il tipo e la durata prevista dei lavori da effettuare.

In base alle domande presentate, la Sezione Tecnica della Capitaneria di Porto predisporrà una programmazione degli accosti di punta e di fianco, tenuto conto sia dei lavori da eseguirsi sia dei parametri tecnico-nautici delle navi. Non è ammesso il subentro di una nave ad un'altra nel programma di accosti così definito.

All'assegnazione degli accosti via disponibili si procederà secondo la programmazione così stabilita.

3 - La permanenza all'accosto assegnato sarà consentita per il tempo previsto al momento dell'assegnazione, sempre che i lavori siano proseguiti senza interruzioni in base al programma stabilito. Al proposito potranno essere disposti accertamenti e verifiche tecniche.

Nel caso sia richiesto di prolungare i lavori per impreviste esigenze tecniche, quando queste siano comprovate e se del caso verificate con l'intervento di esperti del R.I.Na., potrà essere concesso di continuare ad occupare l'accosto assegnato, se non giÓ destinato ad altra nave in turno, oppure altro idoneo.

Gli oneri per l'eventuale movimento resteranno a carico di chi avesse richiesto il prolungamento della permanenza in porto.

4 - L'ordine di immissione nei bacini viene stabilito in base alle modalità previste dall'Ente Bacini.

5 - I posti di ormeggio in porto per le navi in sosta vengono assegnati, sempre dalla Capitaneria di Porto secondo l'ordine di arrivo in relazione alla disponibilità.

Art. 9

Le navi che all'arrivo non conoscono il punto di ormeggio alle stesse assegnato, possono chiamare la Capitaneria di Porto o i Piloti del porto sul canale 16 VHF e possono dar fondo in rada, avendo cura di non ostacolare l'entrata e l'uscita delle altre navi nel rispetto di quanto disposto con l'Ordinanza n. 126/92 del 16/6/1992 della Capitaneria Porto di Genova e successive modificazioni.

Alle navi già ormeggiate potrà, se necessario, essere assegnato un diverso posto di ormeggio, a giudizio insindacabile della Capitaneria di Porto, che, in caso di mancata esecuzione dell'ordine, potrà provvedervi d'ufficio a spese degli interessati, salva l'adozione di eventuali provvedimenti contravvenzionali a carico dei responsabili (3).

Art.10

E' vietato avvicinarsi alle navi in arrivo prima che queste abbiano ultimato le formalità prescritte dalle leggi sanitarie (4). Nelle ore notturne è severamente proibito avvicinarsi alle unità militari di qualsiasi nazionalità ancorate in rada. Il divieto non riguarda i piloti, gli ufficiali e i sottufficiali di porto ed il personale della Sanità marittima.

Chiunque intenda salire a bordo di una nave alla fonda in rada dovrà farsi rilasciare apposito permesso e servirsi delle imbarcazioni a ciò espressamente destinate (5).

Le pilotine ed i rimorchiatori nell'esercizio del servizio di pilotaggio e di rimorchio non possono trasportare persone estranee ai rispettivi equipaggi, senza una particolare autorizzazione della Capitaneria (6).

Art.11

E' proibito alle imbarcazioni ed ai galleggianti in genere di accostarsi sia alle navi in moto, sia alle navi sugli ormeggi con le eliche in moto (7). Da tale divieto restano esclusi i mezzi addetti al pilotaggio, al rimorchio e all'ormeggio delle navi.

Art.12

Le navi e le imbarcazioni a propulsione meccanica nell'entrare, nel fare movimento e nell'uscire dal porto devono procedere a velocità moderata e comunque non superiore alle sei miglia orarie e tenersi sulla propria dritta in conformità delle norme internazionali contenute nel Regolamento per prevenire gli abbordi in mare. Le navi e le imbarcazioni in movimento nelle ore notturne devono tenere accesi i fanali prescritti dal citato Regolamento.

Art.13

Le navi nazionali ed estere nell'entrare e, nell'uscire e nell'eseguire movimento all'interno del porto devono tenere alzata la bandiera della nazione cui appartengono; le navi estere devono alzare al picco dell'albero anche la bandiera nazionale italiana.

Durante la permanenza in porto le navi nazionali devono alzare la bandiera nelle festività nazionali e ogni qualvolta venga ordinato dall'Autorità Marittima (8).

(3) Art. 63 del Codice della Navigazione.

(4) Art. 76 del Regolamento per la navigazione marittima

(5) Art. 78 del Regolamento per la navigazione marittima.

(6) Art. 125 del Regolamento per la navigazione marittima.

(7) Vedasi art. 37.

(8) Artt. 339, 340 e 341 del Regolamento per la navigazione marittima.

Art.14

L'uso dei segnali acustici (fischio o sirena) è consentito nei casi previsti dagli Artt. 26 e 31 del Regolamento per evitare gli abbordi in mare (9). e comunque in tutti i casi di rottura di ormeggi, aramento di ancore, collisione, incendio a bordo ed in altre circostanze di imminente pericolo, in cui le navi potranno usare i segnali acustici convenzionali per chiamare il pilota, i rimorchiatori, gli ormeggiatori o per chiedere l'intervento dei servizi antincendio.

All'infuori dei predetti casi di pericolo, le richieste di servizi dovranno essere tempestivamente rivolte alle competenti Autorità con gli ordinari mezzi di comunicazione.

E' consentito alle navi in manovra ed ai rimorchiatori che le assistono di scambiare i consueti segnali di intelligenza.

L'uso dei segnali acustici è infine consentito alle navi passeggeri nei limiti e nei modi di cui all'art. 81. e all'inizio del viaggio crocieristico.

Art.15

Il pilotaggio è obbligatorio per l'entrata e per l'uscita nonchè per i movimenti all'interno del porto, esclusi quelli che si effettuano lungo la stessa banchina e che non comportano l'uso delle macchine e dei rimorchiatori. Sono esenti dall'obbligatorietà del pilotaggio le navi al di sotto delle 500 tonn. di stazza lorda, le navi da guerra, i pescherecci, i rimorchiatori, le navi addette al traffico locale e al lavoro dei porti, così come disposto con decreti della Direzione Marittima di Genova (10).

Art.16

In tutto l'ambito del porto di Genova il servizio di rimorchio delle navi è facoltativo (11).

Art.17

Il ricorso alle prestazioni degli ormeggiatori nelle manovre di ormeggio e disormeggio delle navi è facoltativo (12), salvo i casi di cui all'art. 125 del Regolamento di polizia portuale e sicurezza del porto petroli di Multedo (13).

Nel caso che la nave non richieda le prestazioni degli ormeggiatori, le operazioni di ormeggio debbono essere effettuate esclusivamente dal personale di bordo.

Art.18

Le navi all'ormeggio devono sempre avere a bordo il personale indispensabile per eseguire qualsiasi manovra che dovesse essere ordinata dalla Sezione Tecnica (14).

Per le navi in disarmo la Capitaneria di Porto stabilisce il numero dei marittimi di guardia, precisandone, ove occorra, la qualifica (15).

(9) Regolamento approvato con Legge 5 maggio 1966,n.276.

(10) Decreti della Direzione Marittima di Genova 7/8/1958, n.23; 24/12/1960, n.36 e 24/1/1970, n.3. Vedasi inoltre il Regolamento locale per il servizio di pilotaggio nel porto di Genova approvato con Decreto del Ministero della Marina Mercantile in data 11 luglio 1956 e successive modificazioni ed integrazioni.

(11) Vedasi il relativo Regolamento approvato con decreto consortile 18 marzo 1949, n.489.

(12) Vedasi il Regolamento per il servizio di ormeggio e disormeggio delle navi, approvato con Decreto 1 giugno 1953, n.759.

(13) Regolamento approvato con Ordinanza 30 settembre 1968, n.10 riportato in appendice.

(14) Art. 317 del Codice e 426 del Regolamento per la navigazione marittima.

Art.19

Le navi ed i galleggianti devono ormeggiarsi alle bitte, agli anelli ed alle apposite prese; tenere lungo il bordo, dal lato di terra, un adeguato numero di parabordi; evitare che i cavi di ormeggio entrino in tensione e adottare tutte le misure per non danneggiare le opere portuali e la nave con condimeteo avverse.

Per gli ormeggi sulle boe devono usarsi solo cavi in fibra vegetale; i cavi metallici sono tollerati solo se in unione ai primi. In ogni caso la lunghezza dei cavi deve essere tale da attenuare lo sforzo delle boe e dei gavitelli per evitarne lo spostamento (16).

Art.20

Le navi ed i galleggianti nel prendere o lasciare l'accosto e per tutta la durata dell'accosto stesso devono evitare che imbarcazioni, gru, scale ed altre attrezzature sporgano dal bordo, intralcino il transito di altre navi o galleggianti, danneggino persone, opere ed impianti portuali o ostacolino in movimento che si svolge sulle banchine (17). Le scale e le passerelle devono essere disposte in modo da non far pressione contro i binari, i mezzi meccanici o altre attrezzature portuali.

Salvi i provvedimenti di Autorità per assicurare il rispetto di questa prescrizione, si intendono a carico dei contravventori tutti i danni diretti e indiretti che potessero derivare dalla sua inosservanza.

(15) e (17) Art. 74 del Codice della Navigazione.

(16) Artt. 65 e 71 del Regolamento per la navigazione marittima.

Art.21

Le navi ormeggiate di punta devono avere di prua due ancore in mare e di poppa cavi di ormeggio di numero e resistenza adeguati. Se le navi sono su più file, quelle di prima fila devono avere di prua due ancore e di poppa cavi tali da poter sostenere lo sforzo delle navi ormeggiate in seconda fila (18).

Le navi ormeggiate in andana devono avere le gru delle imbarcazioni girate verso l'interno del bordo, le scale alzate ed abbattute contro il bordo stesso nonchè un adeguato numero di parabordi di difesa (19). Le imbarcazioni di servizio devono essere ormeggiate a poppa o a prua della nave.

Art.22

Le navi che si ormeggiano di punta alla calata Zingari devono munire di grippia con relativo gavitello l'ancora da affondare sul lato libero, in modo che sia possibile individuarne la posizione sul fondo da parte delle altre navi.

Art.23

Le navi ed i galleggianti in caso di cattivo tempo devono rinforzare gli ormeggi e adottare tutte le misure di sicurezza necessarie, nonchè quelle altre che dovessero essere ordinate dalla Sezione Tecnica, che è autorizzata, in caso di inadempienza, a provvedervi d'ufficio a spese degli interessati (20).

Art.24

Ogni nave ormeggiata deve, se necessario, ricevere cavi, allentare gli ormeggi, cooperare al salpamento delle ancore delle navi vicine che fossero rimaste impigliate nella propria ed agevolare in ogni modo la manovra delle altre navi, anche rimovendo i propri ormeggi (21).

Art.25

Le spese conseguenti agli spostamenti d'ormeggio restano a carico della nave che esegue o subisce la manovra in tutti i casi di accertata forza maggiore o stato di pericolo; in ogni altro caso sono addebitate alla nave nel cui interesse la manovra viene eseguita.

Art.26

Le navi che debbono lasciare temporaneamente l'accosto per recarsi in bacino o ad altra banchina, potranno lasciare le ancore affondate, previo consenso della Sezione Tecnica, a condizione che le catene siano assicurate ad apposito galleggiante convenientemente ormeggiato.

Art.27

In caso di danni alle opere, ai meccanismi e alle attrezzature del porto, si procederà a norma degli artt. 75 e 84 del Codice della Navigazione.

Art.28

Le chiatte e gli altri galleggianti che accostano le navi per operazioni di imbarco o sbarco di merci devono ormeggiarsi di poppa e di prora su una sola fila lungo i bordi delle navi, se queste sono in andana, e dal lato foraneo, se queste sono accostate in banchina. In nessun caso devono ormeggiarsi sulle catene delle navi stesse.

Art.29

Le chiatte ed i galleggianti nell'ormeggiarsi alle banchine devono curare di lasciar liberi i passaggi alle scale di accesso al piano calata (22) ad essere pronti a muovere per consentire l'ormeggio, il movimento o il disormeggio delle navi.

Nel caso in cui i suddetti natanti devono imbarcare o sbarcare merci, le relative operazioni devono essere eseguite con la massima rapidità e in maniera da non ostacolare le operazioni di imbarco e sbarco delle navi attraccate alla stessa banchina.

Art.30

E' vietato alle imbarcazioni ed ai galleggianti di attraccare alle dighe foranee, salvo che per inderogabili esigenze di lavoro e di servizio.

Art.31

Il rimorchio dei galleggianti è riservato ai rimorchiatori minori a ciò espressamente autorizzati. E' vietato alla Società esercente il servizio di rimorchio delle navi di assumere il rimorchio di galleggianti senza averne richiesto ed ottenuto preventiva autorizzazione dalla Capitaneria di Porto.

Art.32

I rimorchiatori di potenza inferiore agli 80 C.V. non possono rimorchiare più di due galleggianti per volta; quelli di potenza pari o superiore agli 80 C.V. possono effettuare il rimorchio contemporaneo di quattro galleggianti alla condizione che gli stessi siano disposti su doppia fila e con ormeggio alla corta e che il convoglio sia in grado di procedere ad una velocità non inferiore alle 4 miglia orarie.

(18) Art. 67 del Regolamento per la navigazione marittima.

(19) Artt. 71 e 74 del Regolamento per la navigazione marittima.

(20) Art. 69 del Regolamento per la navigazione marittima. In caso di avviso di burrasca la stazione segnali alza i prescritti segnali di tempesta. Vedasi riferimento alla nota 3.

(21) Art. 66 del Regolamento per la navigazione marittima.

Art.33

Il rimorchio di galleggianti da parte di motobarche a ciò abilitate è consentito nei limiti e nei modi stabiliti dalle rispettive licenze, purchè il galleggiante appartenga al proprietario del mezzo rimorchiante e il convoglio sia in grado di procedere ad una velocità non inferiore alle 4 miglia orarie.

Art.34

E' vietato lo stazionamento ed il movimento all'interno del porto di Genova dei natanti imbarcazioni e navi da diporto e da pesca, fatta eccezione per i casi espressamente previsti negli articoli seguenti.

Art.35 Limiti alla navigazione

a) Tutte le unità di cui all'art. 34 possono entrare ed uscire dal porto commerciale di Genova utilizzando soltanto l'imboccatura di levante del porto e la navigazione deve avvenire esclusivamente utilizzando la propulsione a motore o a remi.

Tutti i mezzi nautici di cui sopra devono navigare tenendosi a levante ed a nord della rotta congiungente i seguenti punti:

- spigolo di levante della testata di Ponte Parodi - testata Molo Vecchio - pontile OARN esterno - pontile Superbacino - fanale verde n. 1640 dell'elenco Fari e Fanali - punto a mt. 350 dalla costa a sud del Faro di Punta Vagno.

Nel transito sia in entrata che in uscita dal porto le unità di cui sopra dovranno tenersi, per quanto possibile, in prossimità delle opere portuali, senza superare mai la distanza di mt. 40 dai suddetti moli, fanali e pontili, così come risulta dall'allegata planimetria che fa parte integrante del presente regolamento.

Permane il divieto di stazionare e navigare nelle rimanenti parti del porto di Genova.

b) I natanti, le imbarcazioni e le eventuali navi da diporto che devono accedere o lasciare gli ormeggi esistenti a levante dell'Italcantieri ed a ridosso del terrapieno aeroportuale devono, per entrare ed uscire dal porto, procedere a sud del canale di accesso e fra le boe verdi e la sponda Nord della pista aeroportuale.

c) L'entrata e l'uscita dal canale di calma antistante l'abitato di Prà (e retrostante il porto di Voltri) può avvenire esclusivamente a motore, costeggiando esternamente, per quanto possibile in prossimità, la diga di levante del porto di Voltri, comunque non oltre 200 metri dalla stessa.

Tutti i natanti, le imbarcazioni e le navi da diporto, quando attraversano gli specchi acquei portuali devono mantenere sempre la velocità minima di manovra (comunque non superiore ai 6 nodi) e prestare la massima attenzione agli altri mezzi in navigazione.

Deroghe

E' vietata la navigazione a vela in tutto il porto commerciale di Genova con le seguenti eccezioni:

a) Porticciolo Duca degli Abruzzi, all'interno della congiungente Molo Giano (esclusi ormeggi Guardia di Finanza) e lo spigolo nord del bacino galleggiante, purchè le imbarcazioni siano assistite e non arrechino intralcio alle unità in transito o in manovra;

b) Specchio acqueo a nord della congiungente il fanale verde n. 1640 E.F. con Punta Vagno.

Eventuali deroghe potranno essere consentite, di volta in volta, dalla Capitaneria di Porto di Genova tenuto anche conto delle necessità delle piccole imbarcazioni ad uso sportivo.

Ascolto radio VHF

Le navi e le imbarcazioni da diporto munite di apparato radio VHF devono fare ascolto sul canale 16 durante l'attraversamento degli specchi acquei portuali.

(22) Art. 72 del Regolamento per la navigazione marittima.

Art.36

Alle imbarcazioni da pesca è consentito di accedere al bacino darsena e di attraversare il porto per trasferirsi da una riviera all'altra, purchè procedano lentamente rasentando il Molo Vecchio, dando la precedenza alle unità navali in manovra.

Art.37

Le navi accostate a banchina non possono compiere prove di macchina sugli ormeggi. La Sezione Tecnica, sentito il Servizio Tecnico, stabilisce i posti di ormeggio dove le suddette prove possono essere effettuate. A tal fine, il Comando di bordo deve presentare all'Autorità Marittima richiesta scritta e deve impegnarsi ad adottare le necessarie misure precauzionali (23).

Prima delle prove, comunque, il Comandante della nave deve assicurarsi che tutti i galleggianti siano convenientemente lontani dalle eliche e disporre un idoneo servizio di vigilanza, rimanendo in ogni caso responsabile di qualunque danno dovesse essere causato a persone, o cose, dal movimento delle eliche.

Le navi a turbina che abbiano necessità di mantenere le eliche a lento moto devono adottare le medesime precauzioni. Appostiti segnali, diurni e notturni, devono essere sistemati a poppa durante tutto il tempo in cui le eliche rimangono in azione.

E' vietata, nel porto di Genova, l'emissione di onde provenienti dalle apparecchiature radar di bordo, ad eccezione dei casi di necessità, espressamente autorizzati dalla Sezione Tecnica.

(23) Art. 75 del Regolamento per la navigazione marittima.



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