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| 23 novembre 2008 | Il quotidiano on-line per gli operatori e gli utenti del trasporto | 17.52 GMT+1 |
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Art.38
E' proibito mettere in esercizio,
tirare a secco, demolire o allontanare dal porto navi o galleggianti
senza preventiva autorizzazione della Sezione Tecnica, che stabilirà
tutte le prescrizioni del caso (26).
Art.39
Le navi in riparazione o in allestimento
devono eseguire i lavori con la massima sollecitudine, comunque
nei periodi fissati, pena l'allontanamento per consentire ad altre
unità di operare.
Art.40
E' vietata l'occupazione di specchi
acquei portuali con zattere, legnami o con altri materiali galleggianti
(27).
Art.41
Nessuna nave può essere posta in disarmo o in demolizione senza preventiva autorizzazione della Capitaneria di Porto, che ha facoltà di limitare il numero di tali autorizzazioni in relazione alle esigenze del traffico, e alla disponibilità di ormeggi.
Alle navi in disarmo o in demolizione
sono assegnati appositi ormeggi dalla Sezione Tecnica, che è
tenuta altresì a stabilire la durata del disarmo o della
demolizione (28).
Art.42
Entro l'ambito portuale tutte
le navi devono tenere gli orifizi esterni per lo scarico di acqua
e di altri liquidi muniti di adatti ripari, in modo da evitare
che tali rifiuti siano proiettati sulle calate o su altre navi
o galleggianti (29).
Art.43
E' fatto divieto di gettare negli specchi acquei portuali spazzature, ceneri, sostanze oleose, immondizie e rifiuti di qualsiasi specie, nonchè acque nere o grigie.
L'eventuale getto in mare di residui solidi galleggianti e/o spandimento di prodotti oleosi, dovranno essere eliminati nel più breve termine possibile a cura ed a spese del responsabile con mezzi propri o avvalendosi di ditte appositamente attrezzate. Ciò indipendentemente dalle sanzioni previste in materia dalle norme in vigore.
Qualora il responsabile non provvedesse
ad eseguire la pulizia o bonifica come sopra indicato, l'Autorità
Marittima provvederà d'ufficio a spese ed in danno del
contravventore.
Art.44
Nel caso di sommersione di merci
e di altri materiali negli specchi acquei portuali si procederà
a norma dell'art. 72 del Codice della Navigazione e dell'art.
89 del Regolamento per la navigazione marittima. Nel caso si sommersione
di navi o di aeromobili si procederà a norma dell'art.
73 del Codice della Navigazione e degli artt. 90 e seguenti
del relativo Regolamento.
Art.45
E' proibito effettuare bagni in
tutti gli specchi acquei portuali.
Art.46
La pesca professionale è vietata in tutto il porto.
L'esercizio della pesca sportiva
entro l'ambito portuale è normalmente vietato, fatta eccezione
delle sottoelencate zone:
a)- porticciolo Duca degli Abruzzi;
- molo Cagni;
- molo Galliera;
- diga foranea;
- diga aeroporto limitatamente al tratto esterno di levante antistante la foce del Polcevera; da terra, con l'uso della canna e con esclusione di attrezzi diversi, nelle sole ore pomeridiane del sabato e nelle giornate festive dal sorgere al tramonto del sole, da parte di dilettanti muniti di apposito permesso rilasciato dalla Sezione Tecnica. Nel periodo compreso tra il 1° giugno ed il 31 agosto, l'esercizio della pesca è consentito, nelle località e con le modalità predette, anche nei giorni feriali dalle ore 18 al tramonto del sole.
Per accedere al Molo Galliera ed alla diga foranea gli interessati potranno far uso del battello per il solo traghetto, che dovrà comunque compiersi per la via più breve e il più rapidamente possibile allo scopo di non intralciare la navigazione.
b) - specchio acqueo compreso tra il molo di levante del porticciolo Ansaldo ed il terrapieno dell'aeroporto fino al limite rappresentato dal prolungamento in linea retta del molo predetto verso il terrapieno aeroportuale.
In qualsiasi giorno della settimana,
anche con imbarcazioni e con qualsiasi mezzo, ma senza impiego
di lampare o altre fonti luminose.
E' proibito collocare reti o comunque
pescare sulla rotta che devono percorrere le navi nell'entrare
e nell'uscire dalle tre imboccature del porto. Negli specchi acquei
extraportuali l'esercizio della pesca è disciplinato dalla
Capitaneria di Porto.
Art.47
E' proibito rampinare nel porto.
Occorrendo ripescare oggetti caduti in mare deve darsene preventivo avviso alla Sezione Tecnica che disporrà per la sorveglianza dell'operazione.
L'esplicazione di qualsiasi altra
attività nell'ambito portuale, che comporti l'impiego di
palombari, è soggetta alla preventiva autorizzazione e
alla vigilanza della Capitaneria di Porto.
Art.48
I palombari ed i sommozzatori
autorizzati ad operare nel porto di Genova sono esclusivamente
quelli iscritti nell'apposito registro tenuto dalla Capitaneria
di Porto di Genova a norma dell'art. 205 del Regolamento per l'esecuzione
del Codice della Navigazione.
(26) Artt. 66, 160, 243 del Codice della Navigazione.
(27) Art. 50 del Codice della Navigazione.
(28) Art. 59 del Regolamento nav. marittima.
(29) Art. 68 del Regolamento nav.
marittima.
Art.49
L'attività dei palombari è subordinata alle seguenti norme di sicurezza.
Le imprese autorizzate ad eseguire lavori subacquei nel porto di Genova o i singoli palombari che esercitano la loro attività nel porto stesso sono tenuti a sottoporre a preventiva visita di collaudo gli apparecchi da palombaro (pompe, compressori, manichette, scafandri, ecc.) da effettuarsi dal Registro italiano navale (R.I.N.A.).
Successivamente gli stessi apparecchi dovranno essere rivisitati dal R.I.N.A. con la periodicità dallo stesso stabilita.
Gli estremi delle visite di collaudo e di quelle periodiche saranno annotati sulle licenze dei galleggianti sui quali sono sistemati gli apparecchi da palombaro, e sui registri di iscrizione dei galleggianti stessi.
I palombari devono essere coadiuvati da una guida, da un aiutante e da due persone almeno per il funzionamento della pompa. Essi devono aver piena conoscenza dei segnali di convenzione per comunicare con l'esterno.
Il materiale occorrente per il servizio dei palombari deve mantenersi in ottime condizioni di funzionamento. Le manichette per la condotta dell'aria devono avere nervatura metallica a spirale ed essere protette da rivestimento di tela olona (30).
Prima dell'immersione del palombaro occorre verificare che le guarniture degli stantuffi delle pompe siano bene imbevute d'acqua e che le manichette non contengano polvere o altre sostanze.
Qualora per il servizio del palombaro occorra l'uso di una imbarcazione, questa deve avere, per il suo governo, l'apposito personale, a meno che non sia opportunamente ormeggiata.
Gli sbocchi delle gallerie di
esaurimento, nell'interno dei bacini di carenaggio, devono essere
guarniti con reticolato metallico per proteggere i palombari addetti
ai lavori nell'interno dei bacini stessi.
Art.50
Le operazioni di carenaggio da
parte di sommozzatori debbono essere preventivamente autorizzate
dalla Sezione Tecnica che ne stabilirà di volta in volta
le relative modalità.
Art.51
Sono rigorosamente vietate le immersioni di palombari e sommozzatori nelle acque portuali circostanti a unità militari, sia nazionali sia estere all'ormeggio in porto, a una distanza inferiore ai trecento metri dalle unità stesse.
Chiunque debba operare in immersione
a distanze inferiori a quella indicata al precedente comma dovrà
ottenere la preventiva autorizzazione della Sezione Tecnica.
Art.52
Le esercitazioni dei subacquei
entro gli specchi acquei portuali debbono essere autorizzate di
volta in volta dalla Sezione Tecnica che ne stabilirà le
relative modalità.
(30) Art. 204 del
Regolamento nav. marittima.
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