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| 23 novembre 2008 | Il quotidiano on-line per gli operatori e gli utenti del trasporto | 16.45 GMT+1 |
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Art.53
Il servizio di trasporto persone con battelli nell'ambito portuale è svolto dalla Cooperativa battellieri del porto, dalla Cooperativa barcaioli delle Grazie e da singoli barcaioli nei limiti territoriali e con le modalità stabilite dalla Sezione Tecnica (31).
Il servizio di trasporto persone con battelli nel Porto Petroli di Multedo e tra quest'ultimo e la relativa rada è svolto dalla Cooperativa barcaioli di Multedo.
La Cooperativa delle Grazie resta
autorizzata al trasporto di persone tra lo scalo Grazie e la rada
di Multedo.
Art.54
Per esercitare il mestiere di barcaiolo è necessario essere in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 216 del Regolamento per la navigazione marittima ed ottenere l'iscrizione nel relativo registro, tenuto dalla Sezione Tecnica, che ha facoltà di limitare il numero delle iscrizioni o di sospenderle per determinati periodi, in relazione alle esigenze di traffico.
A tutti i barcaioli iscritti viene
rilasciato un libretto di ricognizione conforme al modello previsto
dal Regolamento per la navigazione marittima (32).
Art.55
Le tariffe massime praticate dalle
Cooperative e dai singoli battellieri devono essere approvate
dall'Autorità Marittima e tenute esposte a bordo delle
imbarcazioni, in posizione ben visibile (33).
Art.56
Tutte le imbarcazioni adibite
al trasporto di persone nell'ambito portuale debbono essere in
regola con la documentazione prevista dalle norme in vigore, convenientemente
pulite e rispondenti ai requisiti stabiliti dalle norme in materia
di sicurezza della navigazione.
Art.57
I barcaioli devono usare modi
urbani e cortesi verso le persone che trasportano e rispondere
degli oggetti loro consegnati.
Art.58
Le navi alla fonda in rada che
non abbiano interesse o non possano utilizzare i mezzi di bordo
per il trasporto passeggeri o di componenti l'equipaggio da bordo
a terra e viceversa, devono servirsi dei mezzi espressamente autorizzati
a svolgere tale servizio (34).
Art.59
Ai conduttori di imbarcazioni
da pesca e da diporto è vietato di esercitare il trasporto
di persone e di cose.
(31) e (33) Art. 215 del Regolamento nav. mar.
(32) Art. 217 del Regolamento nav. mar.
(34) Art. 78 del Regolamento nav.
mar.
Art.60
Alla disciplina del personale di cui al presente capo e alla sorveglianza sul servizio provvederà la Sezione Tecnica.
Salve le penalità e le
sanzioni previste dalle norme vigenti (35), i barcaioli che contravenissero
alle disposizioni del presente Regolamento o che tenessero cattiva
condotta potranno essere sospesi dal servizio fino a 60 giorni
e, nei casi più gravi, radiati dal relativo registro.
(35) Artt. 1254 del Codice della
Navigazione e 218 del Regolamento nav. mar.
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