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| 23 novembre 2008 | Il quotidiano on-line per gli operatori e gli utenti del trasporto | 16.39 GMT+1 |
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Art.79
Per l'imbarco e lo sbarco dei
passeggeri, le navi potranno accostare alle Stazioni marittime
nonchè, in relazione alle esigenze operative delle navi,
ad altri ormeggi idonei. L'imbarco e lo sbarco dei passeggeri
deve avvenire nel rispetto delle disposizioni particolari impartite
dalla Capitaneria di Porto (Ord. n. 107 del 31/5/1995).
Art.80
Le navi che accostano alle Stazioni
marittime solo per imbarcare o sbarcare passeggeri devono compiere
le relative operazioni con la massima sollecitudine, lasciando
libero l'accosto, se richiesto, appena le avranno ultimate.
Art.81
Le navi passeggeri che accostano agli sporgenti delle Stazioni marittime devono segnalare con un fischio breve l'ultimazione della manovra di attracco. A tale effetto la manovra si intende ultimata soltanto dopo che siano stati sistemati tutti i cavi e gli springs necessari per l'ormeggio della nave, in relazione alle condizioni meteorologiche, in modo da consentire la sicura sistemazione di passerelle.
Le navi passeggeri possono preannunciare
la partenza con i consueti segnali acustici.
Art.82
Gli scalandroni e le passerelle delle navi passeggeri ormeggiate alle Stazioni marittime di Ponte dei Mille e Ponte Andrea Doria non devono intralciare la libera circolazione lungo le banchine.
Durante il periodo in cui gli scalandroni e le passerelle restano in opera, i comandi di bordo devono curare:
- che le navi non subiscano movimenti o sbandamenti di sorta;
- che i cavi di ormeggio non vengano in bando compromettendo la sicurezza degli scalandroni;
- che per le navi in partenza non vengano tolti o allascati cavi di ormeggio o springs se prima non siano stati rimossi e recuperati gli scalandroni e le passerelle.
Le banchine destinate all'imbarco
e sbarco passeggeri devono essere sufficientemente illuminate.
Art.83
L'attuazione delle misure di sicurezza
ed il rispetto delle stesse è attuato dal terminalista
concessionario dell'area.
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