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| 13 ottobre 2008 | Il quotidiano on-line per gli operatori e gli utenti del trasporto | 07.39 GMT+2 |
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CAPITANERIA DI PORTO DI GENOVA
PREVISIONE ARRIVI E ASSEGNAZIONE ACCOSTI
La Capitaneria di porto di Genova ha emesso nel 1994 un'ordinanza con la quale disciplina gli accosti in porto e stabilisce nuove regole che sono gestite dalla Sezione tecnica della Capitaneria. Esse si basano su molti parametri, come lorganizzazione dei servizi portuali, la nave e le operazioni che deve compiere, le caratteristiche dellimpianto esistente in banchina e, non ultima, lora di arrivo, o meglio di avvistamento ottico dellunità, che concorre a determinare eventuali precedenze in caso di attese.
ASSEGNAZIONE ACCOSTI
E richiesta innanzitutto una domanda in bollo da presentare alla Sezione tecnica dalle 8 alle 12,30 di tutti i giorni feriali, con un anticipo normalmente non superiore a quattro giorni e in nessun caso inferiore alle 24 ore rispetto al previsto arrivo della nave. Per le navi che debbano compiere operazioni di sbarco/imbarco di merci ai terminali, la domanda va presentata in copia, e negli stessi termini, anche alla società concessionaria che, a sua volta, entro le 11, comunicherà alla Capitaneria il programma operativo del proprio terminal per le navi in arrivo il giorno dopo. Con tutti questi elementi a disposizione, la Sezione tecnica procederà allassegnazione quotidiana degli accosti.
Il terminalista può anche richiedere un ordine diverso da quello dellora di arrivo, ma se ne assume la responsabilità nei confronti di terzi. Lordinanza avverte inoltre che perdono il turno le navi per le quali non sia stata presentata domanda nei termini prescritti, o che che non accostino al posto assegnato o ritardino laccosto.
LAVORI IN BACINO
Norme particolari sono previste in quellarea portuale compresa tra la testata del molo Vecchio e la radice di levante del pontile Superbacino esterno, destinata a navi che effettuano lavori di riparazione, trasformazione o allestimento. Qui gli accosti verranno assegnati su richiesta dellarmatore o del comandante o della raccomandataria, tenendo conto dellora di arrivo della nave, delluscita dal bacino, del termine delle operazioni commerciali, ma anche - come è ovvio - delle esigenze della ditta assuntrice dei lavori. Quest'ultima schederà la nave sia per la Sezione tecnica sia per la società delle Riparazioni navali, chiamata a far conoscere le proprie valutazioni. Dopo di che lormeggio verrà assegnato.
PREVISIONI ARRIVI
Da un mese allaltro il terminalista dovrà comunicare le previsioni di arrivo che lo riguardano e le relative movimentazioni. Il termine è stato fissato per il 20 di ogni mese, giorno entro il quale la Sezione tecnica vuole essere informata di tutti gli approdi del mese successivo. Le ulteriori incombenze della società concessionaria saranno la domanda di ormeggio, redatta su apposito modulo, non dopo le 10 del terzo giorno precedente quello di arrivo e, entro le 10 della vigilia, una comunicazione scritta dellEta-nave (giorno/ore/minuti), insieme con la conferma della quantità di merce da movimentare.
FISSAZIONE ORMEGGI
Larmatore, il comandante e lagenzia raccomandataria possono specificare nella domanda di accosto quale ormeggio gradiscono, ma qualora vi sia disaccordo tra comandante e terminalista, la scelta di questi sarà preferita, salvo che si oppongano ragioni tecniche.
Lordinanza precisa poi che la durata dellaccosto alle calate e ai ponti sporgenti è stabilita, quando necessario, dallAutorità marittima. Quanto alla tenuta dei registri, quello degli accertamenti dello stato del tempo e del mare sarà tenuto dalla Sezione tecnica della Capitaneria, mentre allAuthority portuale spetterà quello dei giorni lavorativi ai fini delle stallie e di ogni altra circostanza che impedisca il normale svolgimento delle operazioni di carico e scarico.
ORDINANZA n. 6/1996
TRANSITO NATANTI DA DIPORTO NEL PORTO COMMERCIALE DI GENOVA
Il Contrammiraglio (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo di Genova:
VISTO il Codice della Navigazione approvato con R.D. n. 237 del 30.03.1942 ed il relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima) approvato con D.P.R. n.328 del 15.02.1952;
VISTA la Legge 11.02.1971 n.50 "Norme sulla navigazione da diporto";
VISTA la Legge 28.01.1994 n.84 "riordino della legislazione in materia portuale".
VISTI gli artt. n.30 e n.31 dell'Ordinanza n.2 emessa in data 01.03.1972 dal C.A.P. di Genova;
RITENUTO necessario aggiornare le norme relative al transito dei natanti, imbarcazioni e navi da diporto, a motore e a vela, nelle acque del porto commerciale di Genova al fine di non interferire con il traffico commerciale nonché salvaguardare la sicurezza della navigazione
ORDINA
ART.1 - Campo d'applicazione
La presente ordinanza si applica nell'ambito del porto commerciale di Genova e del Porto Petroli a tutti i natanti, imbarcazioni e navi da diporto, sia a vela che a motore, ovvero a vela con motore ausiliario.
ART 2 - Limiti alla navigazione
Tutti i mezzi nautici di cui sopra devono navigare tenendosi a levante e a nord della rotta congiungente i seguenti punti:
- spigolo di levante della testata di Ponte Parodi - Testata Molo Vecchio - Pontile OARN esterno - Pontile Superbacino - fanale verde n.1640 dell'Elenco Fari e Fanali - punto a mt350 dalla costa a sud del Faro di Punta Vagno
Nel transito sia in entrata che in uscita dal porto le unità di cui sopra dovranno tenersi, per quanto possibile, in prossimità delle opere portuali, senza superare mai la distanza di mt 40 dai suddetti moli, fanali e pontili, così come risulta dall'allegata planimetria che fa parte integrante della presente ordinanza.
Permane il divieto di stazionare e navigare nelle rimanenti parti del porto di Genova.
ART. 3 - Deroghe
E' vietata la navigazione a vela in tutto il porto commerciale di Genova con le seguenti eccezioni:
Eventuali deroghe potranno essere consentite, di volta in volta, dalla Capitaneria di Porto di Genova tenuto anche conto delle necessità delle piccole imbarcazioni ad uso sportivo.
ART. 4 - Ascolto radio VHF
Le navi e le imbarcazioni da diporto munite di apparato radio VHF devono fare ascolto sul canale 16 durante l'attraversamento degli specchi acquei portuali.
ART. 5 - Entrata in vigore, osservazioni e sanzioni
La presente Ordinanza entra in vigore il 15 febbraio 1996 ed abroga ogni altra disposizione in contrasto con la presente.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare rispettare la presente Ordinanza.
I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non si configuri come reato e ferme restando le responsabilità civili e/o penali derivanti dall'illecito comportamento saranno perseguiti a norma dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.
Genova, 19 gennaio 1996
Il comandante C.A. (CP) Renato Ferraro
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