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| 23 novembre 2008 | Le quotidien en ligne pour les opérateurs et les usagers du transport | 16:19 GMT+1 |
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MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
CAPITANERIA DI PORTO DI GENOVA
GENOVA
SEZIONE TECNICA
Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Genova,
VISTA la Legge 13.05.1940 n° 690 - "Organizzazione e funzionamento del servizio antincendio nei porti;
VISTA la Legge 27.12.1973 n° 850 "Aumento degli organici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco";
VISTA la Legge 28.01.1994 n° 84 "Riordino della legislazione in materia portuale" e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 19.09.1994 n° 626 - "Attuazione delle direttive 89/931CEE, 89/654CEE, 89/655CEE, 90/269CEE, 9/270CEE, 90/394CEE e 90/679CEE;
VISTO il Decreto Ministeriale 10.03.98, in attuazione del disposto del Decreto Legislativo 626/94;
VISTO il Decreto Legislativo 27 luglio 1999 n° 272 "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale a norma della Legge 31 dicembre 1999 n° 485";
VISTO il "Regolamento di Sicurezza e dei Servizi Marittimi del porto di Genova" approvato con propria ordinanza n° 10 in data 15.02.1996;
VISTA la propria ordinanza n° 07/96 in data 19.01.1996 che ha approvato il "Regolamento per il transito e la sosta delle merci pericolose nel porto di Genova";
RITENUTO necessario aggiornare, alla luce del mutato grado normativo, la disciplina dell'espletamento dei servizi integrativi antincendio nel porto di Genova, di cui al Capo III del citato "Regolamento di Sicurezza e dei Servizi Marittimi del porto di Genova" approvato con l'ordinanza n° 10/96 in data 15.02.1996;
SENTITO il parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, dell'Autorità Portuale, dell'U.S.L. n° 3 "Genovese" - Dipartimento di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, nonché delle Associazioni sindacali più rappresentative dell'utenza portuale;
VISTI gli Artt. 80 e 81 del Codice della Navigazione,
nonché gli Artt. 59, 84, 85, 87 e 88 del relativo Regolamento
di Esecuzione (parte marittima).
E' approvato l'unito "Regolamento per l'espletamento
del Servizio Integrativo Antincendio nel porto di Genova".
Articolo 2 - Entrata in vigore
Il suddetto Regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° Maggio 2001.
Articolo 3 - Abrogazione di norme
A decorrere dalla data di entrata in vigore, è
abrogato il Capo III del "Regolamento di sicurezza e dei
servizi marittimi del porto di Genova" approvato con propria
ordinanza n° 10/96 in data 15.02.1996 (Artt. da 23 a 41 compresi)
come ogni altra disposizione in contrasto con le norme contenute
nel presente Regolamento.
Articolo 4 - Norme Penali
Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare rispettare la presente ordinanza. I contravventori, salvo che il fatto non costituisca altro o più grave reato, saranno perseguiti ai sensi dell'articolo 1174 del Codice della Navigazione che prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni (Euro 1032.91) a lire dodici milioni (Euro 5164.57).
Genova, 12 aprile 2001
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C.A. (CP) Raimondo POLLASTRINI |
Lo scopo delle seguenti norme è disciplinare l'esercizio del servizio integrativo antincendio nel porto di Genova, sia a bordo delle navi che a terra. Rimangono ferme le competenze e le responsabilità attribuite dalla vigente normativa al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco , in materia di organizzazione del servizio antincendio nei porti e, in particolare, dalla Legge 13.5.1940 n°690.
Art. 1 GENERALITA'
1.1 L'espletamento del servizio integrativo antincendio può essere disposto:
1.2 L'obbligatorietà del servizio è disposta
nei casi stabiliti con Ordinanze e Regolamenti emanati dall'Autorità
Marittima per quanto riguarda il punto 1.1.a) e dall'Autorità
Portuale per quanto riguarda il punto 1.1.b).
1.3 Il servizio integrativo antincendio può essere espletato dai seguenti soggetti:
1.3.1 Società, Organizzazioni, Associazioni pubbliche o private autorizzate dall'Autorità Marittima ai sensi dell'art. 20 della Legge 27 dicembre 1973 n. 850; le organizzazioni predette quando debitamente autorizzate, possono pertanto svolgere il servizio integrativo antincendio per conto terzi. Il servizio integrativo antincendio non può essere svolto in forma individuale.
1.3.2 Datori di lavoro (Imprese Portuali, Terminalisti
o altro) che intendano avvalersi della facoltà di organizzare
il servizio integrativo antincendio ai sensi dell'art.5 del Decreto
Legislativo 27/7/99 n. 272. In tale circostanza il servizio integrativo
antincendio può essere effettuato esclusivamente per
conto proprio, con personale esclusivamente dedicato a questo
servizio ed all'espletamento degli obblighi di servizio pubblico
ad esso connessi e solamente all'interno di aree, depositi, stabilimenti
portuali in concessione.
Art. 2 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO INTEGRATIVO ANTINCENDIO
Tutto il personale addetto al servizio integrativo
antincendio, sia esso socio o dipendente delle Società
autorizzate di cui all'art. 1.3.1 o dei datori di lavori di cui
all'art. 1.3.2, dovrà essere iscritto negli appositi registri
tenuti dalla Capitaneria di Porto di Genova con le qualifiche
riportate nei
successivi paragrafi e dovrà possedere i requisiti
sottoriportati. Il numero delle iscrizioni del personale socio
o dipendente delle società autorizzate dovrà essere
idoneo a soddisfare le esigenze operative di un servizio adeguato
ed efficiente.
2.1 Personale socio/dipendente di società autorizzate
ex art.20 Legge 27.12.73 n°850
2.1.1. Iscrizione e requisiti
Per ottenere l'iscrizione nei registri con la qualifica di Guardie ai Fuochi di cui al precedente articolo detto personale dovrà presentare domanda alla Capitaneria di Porto di Genova tramite le Società/Associazioni di appartenenza ed essere in possesso dei seguenti requisiti:
2.1.2 In alternativa ai servizi di cui al precedente paragrafo 7, il richiedente dovrà avere svolto un corso di formazione/lavoro teorico/pratico della durata di almeno 3 mesi presso una delle Società autorizzate di cui sopra di cui al punto 1.3.1.
Le Guardie ai Fuochi, dipendenti dalle suddette società,
una volta iscritte nei Registri potranno prestare il proprio servizio
a bordo delle navi o a terra. Coloro che hanno prestato uno dei
servizi di cui al paragrafo 7) delle lettere a), b), e c) del
punto 2.1.1, in luogo della frequenza del corso di formazione
di cui al periodo prima di poter effettuare il proprio servizio
autonomamente, dovranno essere affiancati per almeno 3 mesi ad
un'altra Guardia ai Fuochi di provata esperienza.
2.2 Personale dipendente da Imprese Portuali/Terminalisti.
2.2.1 Iscrizione e requisiti
Il suddetto personale potrà prestare servizio all'interno dell'area, terminal, stabilimento, magazzino in concessione al datore di lavoro, con esclusione quindi del servizio a bordo delle navi anche se di proprietà (o armate) dello stesso datore di lavoro.
Per ottenere l'iscrizione nei Registri di cui al presente articolo detto personale dovrà presentare domanda alla Capitaneria di Porto di Genova tramite il proprio datore di lavoro ed :
Il personale di cui al presente punto viene iscritto in appositi registri con la qualifica di "Guardia ai Fuochi per l'esclusivo servizio di vigilanza antincendio all'interno dei terminal".
Le Guardie ai Fuochi in servizio presso i terminal sono alle dipendenze del Responsabile del Servizio Merci Pericolose o del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione del terminal e non possono essere adibite ad altre mansioni o lavori anche se temporanei.
Le guardie ai fuochi che hanno effettuato il corso di formazione antincendio previsto dall'art.6 del Decreto legislativo n° 272/99, oppure che hanno prestato uno dei servizi di cui al paragrafo 7) lettere a),b) e c) del precedente art.2.1.1 o che hanno frequentato, in via transitoria, uno dei corsi elencati al successivo art.6 del presente Regolamento, prima di poter effettuare il proprio servizio autonomamente, dovranno essere affiancati per almeno 3 mesi ad un'altra guardia ai fuochi di provata esperienza. Nella fase di prima applicazione del presente paragrafo, l'affiancamento potrà essere effettuato con personale già socio/dipendente di società autorizzate ex art.20 Legge 27.12.1973 n° 850.
2.3 Commissione d'esame
La Commissione incaricata di accertare il possesso dei requisiti di idoneità soggettiva e di capacità tecnica da parte degli aspiranti "guardia ai fuochi" è composta da:
La Commissione delibera a maggioranza; nel caso in cui i pareri siano discordanti, prevale l'opinione del Presidente.
2.4 Programmi d'esame
I programmi di esame professionale sono distinti tra:
2.4.1 Programma d'esame n° 1
Coloro che all'atto della presentazione della domanda risultino già iscritti tra il personale ausiliario discontinuo del Corpo dei Vigili del Fuoco sono esentati dal sostenere la prova d'esame di cui ai precedenti punti da a) ad e).
2.4.2 Programma d'esame n° 2
Coloro che all'atto della presentazione dell'istanza risultino già iscritti tra il personale volontario e discontinuo del Corpo dei Vigili del Fuoco, sono esentati dal sostenere la prova di esame vertente sugli argomenti da a) ad e).
2.5 Rilascio Tesserino di riconoscimento
All'atto dell'iscrizione nei registri del servizio antincendio delle guardie ai fuochi, il Comandante del porto rilascia all'interessato la tessera di riconoscimento. La predetta tessera deve riportare: la fotografia, il numero e la data di iscrizione nel registro, le generalità, il luogo e la data di nascita, la residenza e l'annotazione relativa all'appartenenza ad una delle Società autorizzate o imprese portuali .In caso di perdita o di distruzione di detta tessera il Comandante del porto ne rilascia un duplicato facendone menzione nella nuova tessera.
Se la tessera smarrita è in seguito ritrovata, il Comandante del porto la ritira e l'annulla annotandovi la ragione dell'annullamento.
Una nuova tessera di riconoscimento viene anche rilasciata allorché
la precedente sia resa inservibile; in tal caso la precedente
tessera viene annullata.
2.6 Cancellazione dai registri
La cancellazione dal Registro di cui ai precedenti articoli avviene:
2.7 Dotazioni individuali delle guardie ai fuochi.
Le Guardie ai Fuochi iscritte nel registro, hanno l'obbligo, in servizio, di indossare una divisa prescelta dalla Società avente però le seguenti caratteristiche:
Ogni guardia ai fuochi in servizio dovrà, altresì, avere in dotazione:
Nota: tutti i capi di abbigliamento, comprese le calzature,
dovranno essere del tipo "antistatico".
Art. 3 - SERVIZIO A BORDO DELLE NAVI PER LAVORI CON USO DI
FIAMMA
Fermo restando che il servizio integrativo antincendio
a bordo è riservato al personale dipendente dalle Società
autorizzate ex art. 20 Legge 27.12.1973 n. 850 e fermo restando
la possibilità per il Comandante della nave di impiegare
personale facente parte dell'equipaggio purché qualificato
e idoneo e previa presentazione alla Capitaneria di Porto dell'idonea
documentazione (piani antincendio della nave, certificati STCW
attestanti che il personale da impiegare nella sorveglianza ha
effettuato il corso antincendio di base, elenco del materiale
di protezione antincendio individuale disponibile), l'Autorità
Marittima si riserva comunque la facoltà di obbligare la
nave ad usufruire del servizio integrativo antincendio espletato
dalle Società Autorizzate di cui sopra nei seguenti casi:
Art. 4 - DOVERI
4.1 Tutte le "Guardie ai fuochi" siano esse dipendenti da Società autorizzate o Imprese Portuali/Terminalisti devono assicurare l'intervento in qualsiasi parte del porto a semplice richiesta dell'Autorità Marittima.
4.2 Le società autorizzate ex art.20 L.27.12.73 n°850 devono poter disporre, pena la decadenza dell'autorizzazione stessa, di una sede adeguata situata all'interno del porto o nelle immediate adiacenze. La sede dovrà essere dotata di diversi sistemi di comunicazione e, in ogni caso, almeno di un telefono e di un impianto RTF/VHF dotato almeno dei canali internazionali 10,12,14,16.
4.3 Dovrà essere conservato e tenuto aggiornato un registro sul quale sono annotati tutti i servizi effettuati dal personale impiegato, nonché note sull'esito del servizio stesso con particolare riguardo ad eventuali eventi straordinari, incidenti o altro. Il predetto registro dovrà essere vistato giornalmente dal responsabile del servizio e esibito all'Autorità Marittima.
4.4 Imprese Portuali/Terminalisti operanti per conto proprio.
5.1 - Società autorizzate ex art.20 Legge n° 850/73
I responsabili delle Società Autorizzate dovranno
redigere dei piani interni dai quali risultino chiaramente:
Una copia del piano suddetto dovrà essere consegnato alla
Capitaneria di Porto.
5.2 - Terminalisti/Imprese
Le Imprese portuali/Terminalisti redigono il piano delle misure per la gestione delle merci pericolose e per l'emergenza, come prescritto dagli artt. 4 e 12 del decreto Legislativo n°626/94 e dal D.M. 10 marzo 1998, all'interno del quale devono risultare chiaramente le stesse informazioni di cui la precedente para 5.1. Una copia del piano dovrà essere consegnata alla Capitaneria di Porto.
Qualora all'interno del terminal il servizio integrativo
antincendio fosse svolto da Società autorizzate di cui
al precedente para 5.1, le Imprese portuali/Terminalisti hanno
l'obbligo di fornire alle Guardie ai Fuochi dipendenti dalle suddette
società una adeguata informazione e formazione sul suddetto
piano.
Art. 6 - NORME TRANSITORIE
Nelle more di istituzione dei corsi di formazione di cui all'art. 2.2.1, previsti dall'art. 6 del Decreto Legislativo n. 272/99, saranno ritenuti titoli equivalenti i corsi di sicurezza antincendio previsti dagli articoli 6 e 7 del D.M. 10 marzo 1998, in attuazione del disposto del Decreto legislativo 626/94 ,limitatamente a quelli per attività definite ad alto rischio ( con rilascio di attestato da parte di apposita commissione d'esame VV.FF per quanto riguarda la sicurezza antincendio), nonché quello antincendio di base previsto dalla Convenzione Internazionale STCW 78.
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