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23 novembre 2008 Le quotidien en ligne pour les opérateurs et les usagers du transport 16:19 GMT+1



MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

CAPITANERIA DI PORTO DI GENOVA

GENOVA

SEZIONE TECNICA


ORDINANZA N. 61/2001

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Genova,

VISTA la Legge 13.05.1940 n° 690 - "Organizzazione e funzionamento del servizio antincendio nei porti;

VISTA la Legge 27.12.1973 n° 850 "Aumento degli organici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco";

VISTA la Legge 28.01.1994 n° 84 "Riordino della legislazione in materia portuale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 19.09.1994 n° 626 - "Attuazione delle direttive 89/931CEE, 89/654CEE, 89/655CEE, 90/269CEE, 9/270CEE, 90/394CEE e 90/679CEE;

VISTO il Decreto Ministeriale 10.03.98, in attuazione del disposto del Decreto Legislativo 626/94;

VISTO il Decreto Legislativo 27 luglio 1999 n° 272 "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale a norma della Legge 31 dicembre 1999 n° 485";

VISTO il "Regolamento di Sicurezza e dei Servizi Marittimi del porto di Genova" approvato con propria ordinanza n° 10 in data 15.02.1996;

VISTA la propria ordinanza n° 07/96 in data 19.01.1996 che ha approvato il "Regolamento per il transito e la sosta delle merci pericolose nel porto di Genova";

RITENUTO necessario aggiornare, alla luce del mutato grado normativo, la disciplina dell'espletamento dei servizi integrativi antincendio nel porto di Genova, di cui al Capo III del citato "Regolamento di Sicurezza e dei Servizi Marittimi del porto di Genova" approvato con l'ordinanza n° 10/96 in data 15.02.1996;

SENTITO il parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, dell'Autorità Portuale, dell'U.S.L. n° 3 "Genovese" - Dipartimento di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, nonché delle Associazioni sindacali più rappresentative dell'utenza portuale;

VISTI gli Artt. 80 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli Artt. 59, 84, 85, 87 e 88 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima).

ORDINA

Articolo 1 - Approvazione

E' approvato l'unito "Regolamento per l'espletamento del Servizio Integrativo Antincendio nel porto di Genova".

Articolo 2 - Entrata in vigore

Il suddetto Regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° Maggio 2001.

Articolo 3 - Abrogazione di norme

A decorrere dalla data di entrata in vigore, è abrogato il Capo III del "Regolamento di sicurezza e dei servizi marittimi del porto di Genova" approvato con propria ordinanza n° 10/96 in data 15.02.1996 (Artt. da 23 a 41 compresi) come ogni altra disposizione in contrasto con le norme contenute nel presente Regolamento.

Articolo 4 - Norme Penali

Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare rispettare la presente ordinanza. I contravventori, salvo che il fatto non costituisca altro o più grave reato, saranno perseguiti ai sensi dell'articolo 1174 del Codice della Navigazione che prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni (Euro 1032.91) a lire dodici milioni (Euro 5164.57).


Genova, 12 aprile 2001

IL COMANDANTE
C.A. (CP) Raimondo POLLASTRINI










Ministero dei Trasporti e della Navigazione

CAPITANERIA DI PORTO DI GENOVA

Regolamento per l'espletamento del servizio integrativo antincendio nel porto di Genova

Premessa

Lo scopo delle seguenti norme è disciplinare l'esercizio del servizio integrativo antincendio nel porto di Genova, sia a bordo delle navi che a terra. Rimangono ferme le competenze e le responsabilità attribuite dalla vigente normativa al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco , in materia di organizzazione del servizio antincendio nei porti e, in particolare, dalla Legge 13.5.1940 n°690.


Art. 1 GENERALITA'

1.1 L'espletamento del servizio integrativo antincendio può essere disposto:

  1. a bordo delle navi , sostanti in porto o in rada;
  2. a terra, nell'ambito portuale e nella zona demaniale marittima complementare e limitrofa;

1.2 L'obbligatorietà del servizio è disposta nei casi stabiliti con Ordinanze e Regolamenti emanati dall'Autorità Marittima per quanto riguarda il punto 1.1.a) e dall'Autorità Portuale per quanto riguarda il punto 1.1.b).

1.3 Il servizio integrativo antincendio può essere espletato dai seguenti soggetti:

1.3.1 Società, Organizzazioni, Associazioni pubbliche o private autorizzate dall'Autorità Marittima ai sensi dell'art. 20 della Legge 27 dicembre 1973 n. 850; le organizzazioni predette quando debitamente autorizzate, possono pertanto svolgere il servizio integrativo antincendio per conto terzi. Il servizio integrativo antincendio non può essere svolto in forma individuale.

1.3.2 Datori di lavoro (Imprese Portuali, Terminalisti o altro) che intendano avvalersi della facoltà di organizzare il servizio integrativo antincendio ai sensi dell'art.5 del Decreto Legislativo 27/7/99 n. 272. In tale circostanza il servizio integrativo antincendio può essere effettuato esclusivamente per conto proprio, con personale esclusivamente dedicato a questo servizio ed all'espletamento degli obblighi di servizio pubblico ad esso connessi e solamente all'interno di aree, depositi, stabilimenti portuali in concessione.


Art. 2 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO INTEGRATIVO ANTINCENDIO

Tutto il personale addetto al servizio integrativo antincendio, sia esso socio o dipendente delle Società autorizzate di cui all'art. 1.3.1 o dei datori di lavori di cui all'art. 1.3.2, dovrà essere iscritto negli appositi registri tenuti dalla Capitaneria di Porto di Genova con le qualifiche riportate nei

successivi paragrafi e dovrà possedere i requisiti sottoriportati. Il numero delle iscrizioni del personale socio o dipendente delle società autorizzate dovrà essere idoneo a soddisfare le esigenze operative di un servizio adeguato ed efficiente.

2.1 Personale socio/dipendente di società autorizzate ex art.20 Legge 27.12.73 n°850

2.1.1. Iscrizione e requisiti

Per ottenere l'iscrizione nei registri con la qualifica di Guardie ai Fuochi di cui al precedente articolo detto personale dovrà presentare domanda alla Capitaneria di Porto di Genova tramite le Società/Associazioni di appartenenza ed essere in possesso dei seguenti requisiti:

  1. essere cittadino italiano o di un paese membro della Comunità Europea;
  2. aver compiuto 18 anni e non aver superato i 40 alla data di presentazione della domanda;
  3. essere idoneo alla mansione specifica, da documentarsi mediante certificazione di idoneità da parte del medico competente della Società di appartenenza;
  4. avere ottemperato all'obbligo scolastico ed essere in possesso del diploma di scuola media inferiore;
  5. aver presentato domanda al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per essere iscritto fra il personale volontario discontinuo ed essere in possesso dei requisiti previsti dal regolamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
  6. aver superato l'esame teorico pratico davanti alla Commissione nominata dal Capo del Compartimento Marittimo di Genova di cui al successivo art. 2.3;
  7. aver prestato uno dei servizi appresso indicati:
    1. nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per almeno 10 mesi anche se in servizio di leva;
    2. nella Marina Militare per almeno 10 mesi, limitatamente al personale appartenente alle categorie di Nocchieri - Nocchieri di Porto, Tecnici di Macchina, Elettricisti, Marinai servizi di Macchina, addetto al servizio di prevenzione incendi delle installazioni (a terra e Capitanerie di Porto), appartenente alle squadre S.A.M. o S.A.P. (a bordo delle navi).
    3. almeno un anno di navigazione a bordo di unità mercantili con le qualifiche di Ufficiale di coperta/macchina, marinaio, nostromo, fuochista, motorista, operaio meccanico, frigorista, elettricista, tankista su navi cisterna/gasiere, vigile del fuoco su navi passeggeri. Il periodo di imbarco richiesto è ridotto a 6 mesi per coloro che hanno effettuato un corso antincendio riconosciuto ai sensi delle Convenzioni Internazionali STCW 78.

  8. non aver subito condanne per i reati previsti dall art. 238,punto 4 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, tenuto altresì conto delle circolari emanate in materia dal Ministero dei Traspporti e della Navigazione.

2.1.2 In alternativa ai servizi di cui al precedente paragrafo 7, il richiedente dovrà avere svolto un corso di formazione/lavoro teorico/pratico della durata di almeno 3 mesi presso una delle Società autorizzate di cui sopra di cui al punto 1.3.1.

Le Guardie ai Fuochi, dipendenti dalle suddette società, una volta iscritte nei Registri potranno prestare il proprio servizio a bordo delle navi o a terra. Coloro che hanno prestato uno dei servizi di cui al paragrafo 7) delle lettere a), b), e c) del punto 2.1.1, in luogo della frequenza del corso di formazione di cui al periodo prima di poter effettuare il proprio servizio autonomamente, dovranno essere affiancati per almeno 3 mesi ad un'altra Guardia ai Fuochi di provata esperienza.



2.2 Personale dipendente da Imprese Portuali/Terminalisti.

2.2.1 Iscrizione e requisiti

Il suddetto personale potrà prestare servizio all'interno dell'area, terminal, stabilimento, magazzino in concessione al datore di lavoro, con esclusione quindi del servizio a bordo delle navi anche se di proprietà (o armate) dello stesso datore di lavoro.

Per ottenere l'iscrizione nei Registri di cui al presente articolo detto personale dovrà presentare domanda alla Capitaneria di Porto di Genova tramite il proprio datore di lavoro ed :

Il personale di cui al presente punto viene iscritto in appositi registri con la qualifica di "Guardia ai Fuochi per l'esclusivo servizio di vigilanza antincendio all'interno dei terminal".

Le Guardie ai Fuochi in servizio presso i terminal sono alle dipendenze del Responsabile del Servizio Merci Pericolose o del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione del terminal e non possono essere adibite ad altre mansioni o lavori anche se temporanei.

Le guardie ai fuochi che hanno effettuato il corso di formazione antincendio previsto dall'art.6 del Decreto legislativo n° 272/99, oppure che hanno prestato uno dei servizi di cui al paragrafo 7) lettere a),b) e c) del precedente art.2.1.1 o che hanno frequentato, in via transitoria, uno dei corsi elencati al successivo art.6 del presente Regolamento, prima di poter effettuare il proprio servizio autonomamente, dovranno essere affiancati per almeno 3 mesi ad un'altra guardia ai fuochi di provata esperienza. Nella fase di prima applicazione del presente paragrafo, l'affiancamento potrà essere effettuato con personale già socio/dipendente di società autorizzate ex art.20 Legge 27.12.1973 n° 850.

2.3 Commissione d'esame

La Commissione incaricata di accertare il possesso dei requisiti di idoneità soggettiva e di capacità tecnica da parte degli aspiranti "guardia ai fuochi" è composta da:

  1. Capo Sezione Tecnica della Capitaneria di Porto, Presidente;
  2. un Ufficiale designato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, membro;
  3. Consulente Chimico di Porto designato dall'Associazione di categoria, membro;
  4. un rappresentante dell'Autorità Portuale, membro;
  5. un Ufficiale inferiore/Sottufficiale di porto, segretario, senza diritto di voto.

La Commissione delibera a maggioranza; nel caso in cui i pareri siano discordanti, prevale l'opinione del Presidente.

2.4 Programmi d'esame

I programmi di esame professionale sono distinti tra:

  1. Programma d'esame per le guardie ai fuochi dipendenti da Società autorizzate ad espletare i servizi integrativi antincendio per "conto terzi".
  2. "Programma d'esame per le guardie ai fuochi dipendenti da Imprese Portuali/Terminalisti per l'espletamento dei servizi integrativi antincendio in conto proprio".

2.4.1 Programma d'esame n° 1



2.4.2 Programma d'esame n° 2

2.5 Rilascio Tesserino di riconoscimento

All'atto dell'iscrizione nei registri del servizio antincendio delle guardie ai fuochi, il Comandante del porto rilascia all'interessato la tessera di riconoscimento. La predetta tessera deve riportare: la fotografia, il numero e la data di iscrizione nel registro, le generalità, il luogo e la data di nascita, la residenza e l'annotazione relativa all'appartenenza ad una delle Società autorizzate o imprese portuali .In caso di perdita o di distruzione di detta tessera il Comandante del porto ne rilascia un duplicato facendone menzione nella nuova tessera.

Se la tessera smarrita è in seguito ritrovata, il Comandante del porto la ritira e l'annulla annotandovi la ragione dell'annullamento.

Una nuova tessera di riconoscimento viene anche rilasciata allorché la precedente sia resa inservibile; in tal caso la precedente tessera viene annullata.

2.6 Cancellazione dai registri

La cancellazione dal Registro di cui ai precedenti articoli avviene:

  1. a domanda;
  2. per morte;
  3. per perdita di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione, ad eccezione dell'età;
  4. per motivi disciplinari (art. 1255 codice della navigazione);
  5. per aver raggiunto l'età pensionabile prescritta dalla legge.

2.7 Dotazioni individuali delle guardie ai fuochi.

Le Guardie ai Fuochi iscritte nel registro, hanno l'obbligo, in servizio, di indossare una divisa prescelta dalla Società avente però le seguenti caratteristiche:

  1. mostrine rosse sui risvolti dei colletti, delle camicie, dei giubbotti e dei pastrani;
  2. sul lato sinistro anteriore del giubbotto o della camicia e sull'elmetto protettivo in plastica di colore rosso, tipo rigido, dovrà essere applicato un fregio costituito da due ancore incrociate sormontate da una fiamma di colore giallorosso;
  3. le calzature, di colore marrone, dovranno essere senza chiodi o con suole di gomma

Ogni guardia ai fuochi in servizio dovrà, altresì, avere in dotazione:

  1. una imbracatura di sicurezza con piccozza e completa dei sistemi di trattenuta
  2. una maschera facciale con diversi filtri specifici e combinati;
  3. guanti di protezione;
  4. una lampada elettrica di sicurezza;
  5. un apparecchio ricetrasmittente portatile, del tipo antideflagrante per il personale di servizio al Porto Petroli sulle navi cisterna, operanti sui canali VHF internazionali 10, 12, 14 e 16;
  6. una capottina idonea a proteggere dal calore radiante o da getti di vapore.

Nota: tutti i capi di abbigliamento, comprese le calzature, dovranno essere del tipo "antistatico".


Art. 3 - SERVIZIO A BORDO DELLE NAVI PER LAVORI CON USO DI FIAMMA

Fermo restando che il servizio integrativo antincendio a bordo è riservato al personale dipendente dalle Società autorizzate ex art. 20 Legge 27.12.1973 n. 850 e fermo restando la possibilità per il Comandante della nave di impiegare personale facente parte dell'equipaggio purché qualificato e idoneo e previa presentazione alla Capitaneria di Porto dell'idonea documentazione (piani antincendio della nave, certificati STCW attestanti che il personale da impiegare nella sorveglianza ha effettuato il corso antincendio di base, elenco del materiale di protezione antincendio individuale disponibile), l'Autorità Marittima si riserva comunque la facoltà di obbligare la nave ad usufruire del servizio integrativo antincendio espletato dalle Società Autorizzate di cui sopra nei seguenti casi:

  1. se ritenuto opportuno in base ad una analisi di valutazione dei rischi connessi ai lavori da effettuare;
  2. se disposto espressamente dal Consulente Chimico del Porto nel "Certificato di non pericolosità).


Art. 4 - DOVERI

4.1 Tutte le "Guardie ai fuochi" siano esse dipendenti da Società autorizzate o Imprese Portuali/Terminalisti devono assicurare l'intervento in qualsiasi parte del porto a semplice richiesta dell'Autorità Marittima.

4.2 Le società autorizzate ex art.20 L.27.12.73 n°850 devono poter disporre, pena la decadenza dell'autorizzazione stessa, di una sede adeguata situata all'interno del porto o nelle immediate adiacenze. La sede dovrà essere dotata di diversi sistemi di comunicazione e, in ogni caso, almeno di un telefono e di un impianto RTF/VHF dotato almeno dei canali internazionali 10,12,14,16.

4.3 Dovrà essere conservato e tenuto aggiornato un registro sul quale sono annotati tutti i servizi effettuati dal personale impiegato, nonché note sull'esito del servizio stesso con particolare riguardo ad eventuali eventi straordinari, incidenti o altro. Il predetto registro dovrà essere vistato giornalmente dal responsabile del servizio e esibito all'Autorità Marittima.

4.4 Imprese Portuali/Terminalisti operanti per conto proprio.

  1. Il servizio interno di sorveglianza antincendio, alle dipendenze del Responsabile delle Merci Pericolose o del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione del Terminal ai sensi del precedente art. 2.2.1 deve essere dotato di idonei mezzi di comunicazione ed in particolare di almeno una linea telefonica diretta esterna e di un apparato radio RTF/VHF dotato dei canali internazionali 10, 12, 14 e 16
  2. dovrà essere conservato e tenuto aggiornato un registro sul quale verrà annotato l'orario e l'avvicendamento nominativo delle Guardie ai Fuochi, nell'espletamento del servizio di vigilanza, nonché note sull'esito del servizio con particolare riguardo ad eventuali eventi straordinari, incidenti o altro.
  3. Il predetto registro dovrà essere vistato giornalmente dal Responsabile del Servizio ed esibito all'Autorità Marittima ad ogni richiesta. Nel servizio di vigilanza antincendio non può essere impiegato altro personale dipendente dell'Impresa/Terminal che non sia iscritto come "Guardia ai fuochi" in servizio di vigilanza antincendio all'interno del terminal.
  4. nel caso in cui l'Impresa/Terminal non intenda avvalersi del servizio di vigilanza antincendio in regime di autoproduzione, potrà effettuare il servizio impiegando esclusivamente personale delle Società autorizzate di cui al comma precedente. L'Impresa/Terminal dovrà ugualmente ricorrere all'utilizzo delle Società autorizzate, nel caso in cui le proprie "Guardie ai Fuochi per il servizio di vigilanza antincendio nei terminal" non siano disponibili anche solo temporaneamente; è vietato l'utilizzo di "Guardie ai Fuochi" dipendenti da altro Terminal.


Art. 5 - PIANIFICAZIONE E REGOLAMENTAZIONE INTERNA

5.1 - Società autorizzate ex art.20 Legge n° 850/73

I responsabili delle Società Autorizzate dovranno redigere dei piani interni dai quali risultino chiaramente:

Una copia del piano suddetto dovrà essere consegnato alla Capitaneria di Porto.

5.2 - Terminalisti/Imprese

Le Imprese portuali/Terminalisti redigono il piano delle misure per la gestione delle merci pericolose e per l'emergenza, come prescritto dagli artt. 4 e 12 del decreto Legislativo n°626/94 e dal D.M. 10 marzo 1998, all'interno del quale devono risultare chiaramente le stesse informazioni di cui la precedente para 5.1. Una copia del piano dovrà essere consegnata alla Capitaneria di Porto.

Qualora all'interno del terminal il servizio integrativo antincendio fosse svolto da Società autorizzate di cui al precedente para 5.1, le Imprese portuali/Terminalisti hanno l'obbligo di fornire alle Guardie ai Fuochi dipendenti dalle suddette società una adeguata informazione e formazione sul suddetto piano.

Art. 6 - NORME TRANSITORIE

Nelle more di istituzione dei corsi di formazione di cui all'art. 2.2.1, previsti dall'art. 6 del Decreto Legislativo n. 272/99, saranno ritenuti titoli equivalenti i corsi di sicurezza antincendio previsti dagli articoli 6 e 7 del D.M. 10 marzo 1998, in attuazione del disposto del Decreto legislativo 626/94 ,limitatamente a quelli per attività definite ad alto rischio ( con rilascio di attestato da parte di apposita commissione d'esame VV.FF per quanto riguarda la sicurezza antincendio), nonché quello antincendio di base previsto dalla Convenzione Internazionale STCW 78.



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