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| 8 settembre 2008 | Il quotidiano on-line per gli operatori e gli utenti del trasporto | 07.03 GMT+2 |
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VISTA la propria ordinanza n° 125/97 in data 3/6/97,
con la quale sono state adottate le limitazioni e le modalità
di manovra in arrivo ed in partenza delle unità navali,
nonché il loro movimento in acquee ristrette, quali le
aree portuali del porto di Genova;
VISTI gli articoli 30, 81, 1174, 1231
del Codice della Navigazione e gli articoli 59
e 524 del relativo Regolamento d'esecuzione;
VISTE le relazioni della Sezione Operativa, con le quali
sono stati esaminati e valutati i risultati degli esperimenti
pratici eseguiti nelle acque antistanti l'imboccatura di levante
del porto di Genova, con l'ausilio di mezzi aero-navali e pattuglie
terrestri della Guardia Costiera, sul fenomeno dell'onda di scia
(c.d. Wake-wash) prodotto durante l'avvicinamento di navi HSC
(High Speed Craft) e di unità passeggere tradizionali;
CONSIDERATO che il fenomeno della navigazione marittima
interagisce con la balneazione e la conformazione della costa
genovese, e maggiormente con le attività praticate in prossimità
delle aree portuali e costiere, e che il traffico di unità
navali in movimento nelle adiacenze dell'accesso portuale di levante
del porto di Genova è tipologicamente in marcata evoluzione,
anche a causa dello sviluppo diportistico di aree ad esso dedicate;
CONSIDERATO che adottando alcune cautele sulla direzione
d'atterraggio al porto di Genova ed un decremento progressivo
della velocità, l'onda di scia prodotta degli HSC si riduce
sensibilmente, a circa 30 centimetri di altezza nel punto più
vicino al litorale;
CONSIDERATO che recentemente sono pervenute denuncie per
problematiche similari anche per il transito di unità navali
in navigazione ravvicinata e parallela alla costa;
CONSIDERATO che la direzione della manovra della nave spetta
esclusivamente al Comandante della nave, il quale ha il dovere
di dirigerla personalmente ogni qualvolta le condizioni lo richiedano,
e che le disposizioni dettate dall'Autorità Marittima non
lo possono esimere dall'adottare le opportune azioni che, in relazione
a date circostanze, ritenesse necessario per la salvaguardia della
propria nave;
CONSIDERATO che sono in corso le procedure di fornitura
delle apparecchiature che formeranno il Vessel Traffic Services,
mediante le quali sarà possibile un controllo diretto ed
istantaneo delle procedure d'atterraggio al porto di Genova:
Articolo 1: Disposizioni relative ai traghetti HSC
1.1 Il presente articolo si applica alle unità passeggeri
ad alta velocità (High Speed Craft) nel corso dell'avvicinamento/partenza
dall'imboccatura di levante del porto di Genova.
1.2 I traghetti veloci di cui al punto 1 del presente articolo,
dovranno avvicinarsi a Punta Vagno con Rotta compresa tra 350°
e 355°, riducendo progressivamente la velocità come
segue:
a) a sei miglia da Punta Vagno la velocità non dovrà
superare i 20 nodi;
b) a quattro miglia da Punta Vagno la velocità non dovrà
superare i 15 nodi;
c) a due miglia da Punta Vagno la velocità non dovrà
superare i 10 nodi.
1.3 Con l'imbarco del pilota, o comunque dal momento in cui viene
impegnata l'imboccatura, dovranno essere osservate le pertinenti
norme del regolamento portuale indicato in premessa.
1.4 In partenza dal porto di Genova i traghetti HSC potranno cominciare
ad incrementare la velocità dopo aver terminato l'accostata
a dritta, e raggiunto rotta sud.
1.5 In nessun caso le presenti norme esimono il Comandante di
una nave HSC dal manovrare la propria unità adottando le
precauzioni richieste dall'ordinaria esperienza dei naviganti
o dalle speciali circostanze del caso.
Articolo 2: Disciplina relativa alle unità navali con
lunghezza superiori a 100 metri.
2.1. Il presente articolo non si applica alle navi militari e
di Stato in servizio pubblico.
2.2 Le unità navali superiori a 100 metri di lunghezza
procedano verso l'imboccatura di levante del porto di Genova,
in aderenza agli schemi di traffico portuale, e riducendo la propria
velocità a dieci nodi quando giungono a due miglia da Punta
Vagno.
2.3 Le navi disciplinate dal presente articolo che necessitano
di navigare parallelamente alla costa, dovranno mantenersi ad
almeno due miglia da esse.
2.4 In partenza dal porto di Genova le unità navali di
cui al presente articolo potranno cominciare ad incrementare la
velocità dopo aver terminato l'accostata a dritta, e raggiunto
rotta sud.
2.5 In nessun caso le presenti norme esimono i Comandante delle
unità navali di cui al presente articolo dal manovrare
la propria unità adottando le precauzioni richieste dall'ordinaria
esperienza dei naviganti o dalle speciali circostanze del caso.
Articolo 3: Disposizioni per gli stabilimenti
balneari
I concessionari di strutture/stabilimenti balneari genovesi, ubicati
a levante del porto di Genova, dovranno informare i propri utenti
che, a seguito del passaggio delle navi di cui ai precedenti articoli,
potrebbero generarsi onde che superano l'ordinario limite della
battigia, invitandoli, comunque, al rispetto delle aree destinate
alla fascia di transito adiacente ad esso.
Articolo. 4 : Disposizioni finali
La presente ordinanza ha vigenza temporanea limitata dal 1 giugno al 30 settembre di ogni anno.
Al fine di consentire alle sole unità straniere di essere aggiornate con la documentazione nautica, le disposizioni di cui all'articolo 2 entreranno in vigore dal 1 luglio 2001, con la stessa vigenza degli altri articoli.
Il personale appartenente alla Capitaneria di Porto/Guardia Costiera e alle altre forze di Polizia é incaricato dell'esecuzione della presente Ordinanza.
I trasgressori alle norme della presente Ordinanza, salvo che
il fatto non configuri un diverso e/o più grave reato,
saranno perseguiti ai sensi dell'articolo 1164 e 1231
del Codice della Navigazione.
Genova, 22 maggio 2001
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Contrammiraglio (CP) Raimondo POLLASTRINI |
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