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23 November 2008 The on-line newspaper devoted to the world of transports 18:10 GMT+1



Ministero dei Trasporti e della Navigazione

Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di Genova

ORDINANZA N° 114 /2001



IL COMANDANTE DEL PORTO, CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI GENOVA

VISTA la propria ordinanza n° 125/97 in data 3/6/97, con la quale sono state adottate le limitazioni e le modalità di manovra in arrivo ed in partenza delle unità navali, nonché il loro movimento in acquee ristrette, quali le aree portuali del porto di Genova;

VISTI gli articoli 30, 81, 1174, 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento d'esecuzione;

VISTE le relazioni della Sezione Operativa, con le quali sono stati esaminati e valutati i risultati degli esperimenti pratici eseguiti nelle acque antistanti l'imboccatura di levante del porto di Genova, con l'ausilio di mezzi aero-navali e pattuglie terrestri della Guardia Costiera, sul fenomeno dell'onda di scia (c.d. Wake-wash) prodotto durante l'avvicinamento di navi HSC (High Speed Craft) e di unità passeggere tradizionali;

CONSIDERATO che il fenomeno della navigazione marittima interagisce con la balneazione e la conformazione della costa genovese, e maggiormente con le attività praticate in prossimità delle aree portuali e costiere, e che il traffico di unità navali in movimento nelle adiacenze dell'accesso portuale di levante del porto di Genova è tipologicamente in marcata evoluzione, anche a causa dello sviluppo diportistico di aree ad esso dedicate;

CONSIDERATO che adottando alcune cautele sulla direzione d'atterraggio al porto di Genova ed un decremento progressivo della velocità, l'onda di scia prodotta degli HSC si riduce sensibilmente, a circa 30 centimetri di altezza nel punto più vicino al litorale;

CONSIDERATO che recentemente sono pervenute denuncie per problematiche similari anche per il transito di unità navali in navigazione ravvicinata e parallela alla costa;

CONSIDERATO che la direzione della manovra della nave spetta esclusivamente al Comandante della nave, il quale ha il dovere di dirigerla personalmente ogni qualvolta le condizioni lo richiedano, e che le disposizioni dettate dall'Autorità Marittima non lo possono esimere dall'adottare le opportune azioni che, in relazione a date circostanze, ritenesse necessario per la salvaguardia della propria nave;

CONSIDERATO che sono in corso le procedure di fornitura delle apparecchiature che formeranno il Vessel Traffic Services, mediante le quali sarà possibile un controllo diretto ed istantaneo delle procedure d'atterraggio al porto di Genova:



O R D I N A

Articolo 1: Disposizioni relative ai traghetti HSC

1.1 Il presente articolo si applica alle unità passeggeri ad alta velocità (High Speed Craft) nel corso dell'avvicinamento/partenza dall'imboccatura di levante del porto di Genova.

1.2 I traghetti veloci di cui al punto 1 del presente articolo, dovranno avvicinarsi a Punta Vagno con Rotta compresa tra 350° e 355°, riducendo progressivamente la velocità come segue:
a) a sei miglia da Punta Vagno la velocità non dovrà superare i 20 nodi;
b) a quattro miglia da Punta Vagno la velocità non dovrà superare i 15 nodi;
c) a due miglia da Punta Vagno la velocità non dovrà superare i 10 nodi.

1.3 Con l'imbarco del pilota, o comunque dal momento in cui viene impegnata l'imboccatura, dovranno essere osservate le pertinenti norme del regolamento portuale indicato in premessa.

1.4 In partenza dal porto di Genova i traghetti HSC potranno cominciare ad incrementare la velocità dopo aver terminato l'accostata a dritta, e raggiunto rotta sud.

1.5 In nessun caso le presenti norme esimono il Comandante di una nave HSC dal manovrare la propria unità adottando le precauzioni richieste dall'ordinaria esperienza dei naviganti o dalle speciali circostanze del caso.


Articolo 2: Disciplina relativa alle unità navali con lunghezza superiori a 100 metri.

2.1. Il presente articolo non si applica alle navi militari e di Stato in servizio pubblico.

2.2 Le unità navali superiori a 100 metri di lunghezza procedano verso l'imboccatura di levante del porto di Genova, in aderenza agli schemi di traffico portuale, e riducendo la propria velocità a dieci nodi quando giungono a due miglia da Punta Vagno.

2.3 Le navi disciplinate dal presente articolo che necessitano di navigare parallelamente alla costa, dovranno mantenersi ad almeno due miglia da esse.

2.4 In partenza dal porto di Genova le unità navali di cui al presente articolo potranno cominciare ad incrementare la velocità dopo aver terminato l'accostata a dritta, e raggiunto rotta sud.

2.5 In nessun caso le presenti norme esimono i Comandante delle unità navali di cui al presente articolo dal manovrare la propria unità adottando le precauzioni richieste dall'ordinaria esperienza dei naviganti o dalle speciali circostanze del caso.


Articolo 3: Disposizioni per gli stabilimenti balneari

I concessionari di strutture/stabilimenti balneari genovesi, ubicati a levante del porto di Genova, dovranno informare i propri utenti che, a seguito del passaggio delle navi di cui ai precedenti articoli, potrebbero generarsi onde che superano l'ordinario limite della battigia, invitandoli, comunque, al rispetto delle aree destinate alla fascia di transito adiacente ad esso.


Articolo. 4 : Disposizioni finali

La presente ordinanza ha vigenza temporanea limitata dal 1 giugno al 30 settembre di ogni anno.

Al fine di consentire alle sole unità straniere di essere aggiornate con la documentazione nautica, le disposizioni di cui all'articolo 2 entreranno in vigore dal 1 luglio 2001, con la stessa vigenza degli altri articoli.

Il personale appartenente alla Capitaneria di Porto/Guardia Costiera e alle altre forze di Polizia é incaricato dell'esecuzione della presente Ordinanza.

I trasgressori alle norme della presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave reato, saranno perseguiti ai sensi dell'articolo 1164 e 1231 del Codice della Navigazione.

Genova, 22 maggio 2001

IL COMANDANTE
Contrammiraglio (CP)
Raimondo POLLASTRINI



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