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| 12 ottobre 2008 | Il quotidiano on-line per gli operatori e gli utenti del trasporto | 13.23 GMT+2 |
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Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti
Ordinanza n°. 198/01
VISTA la propria ordinanza n° 151/01 in data 13/6/01,
con la quale sono state adottate le norme che regolamentano e
disciplinano le attività portuali in occasione del vertice
G8 che si terrà a Genova nel periodo 19-22 luglio 2001,
in aderenza a quanto disposto con ordinanza prefettizia n°
288/D.P. del 2/6/2001;
VISTI gli articoli 30, 81, 1174 e
1231 del Codice della Navigazione e gli articoli
59 e 524 del relativo Regolamento d'esecuzione;
VISTO l'art. 19 comma 2 della legge 2 .12 .1994 n° 689 con la quale è stata ratificata e resa esecutiva la Convenzione delle Nazioni Unite di Montego Bay del 10 dicembre 1982;
CONSIDERATO che la rada di Genova ricompresa tra la linea
di costa e la congiungente Punta Chiappe (Promontorio di Portofino)
- Ingresso di Levante Porto di Genova - Capo d'Arenzano è
da considerare acquee interne;
CONSIDERATO che l'azione di vigilanza delle unità
navali delle forze di polizia deve potersi svolgersi anche al
di fuori dei bacini portuali delimitati dalla diga foranea, al
fine di prevenire qualsiasi tentativo di violazione dei blocchi
portuali predisposti in aderenza alla ordinanza e 151/01 sopracitata;
Articolo 1: Disposizioni relative alle navi mercantili dirette o provenienti dal porto di Genova
1.1 Nel periodo compreso tra le ore 08.00 del 18/7/2001 e le
ore 24.00 del 22 luglio 2001 le unità mercantili che partono
dal porto di Genova o che sono dirette ad esso potranno accedere
alla rada di Genova ricompresa tra la congiungente Capo d'Arenzano
- Punta Chiappa solo se autorizzate preventivamente dalla Capitaneria
di Porto.
1.2 Le unità navali addette alla vigilanza scorteranno
le navi, eventualmente autorizzate, sino alle banchine o fino
all'uscita dalla rada, dandone immediata comunicazione alla Centrale
Operativa della stessa Capitaneria di Porto. Articolo 2. Disciplina relativa alle unità da diporto.
2.1 E' vietato il transito delle unità da diporto nella
rada di Genova ricompresa tra la congiungente Punta Chiappa -
Capo D'Arenzano e la linea ortogonale a tale congiungente che
parte da punta Vagno e dal porto di Genova Voltri (vedi stralcio
nautico allegato).
2.2 E' altresì interdetto l'ingresso di ponente del porto
di Voltri - Prà. Articolo 3. Disposizioni relative ai bagnanti.
E' vietato avvicinarsi a nuoto a meno di 1000 metri dai blocchi
portuali, anche per la salvaguardia dell'incolumità fisica
delle persone in corrispondenza del frequente passaggio delle
unità navali di polizia in tale specchio di mare. Articolo. 4 : Disposizioni finali. Il personale appartenente alla Capitaneria di Porto/Guardia Costiera ed alle altre forze di Polizia é incaricato dell'esecuzione della presente Ordinanza.
I trasgressori alle norme della presente Ordinanza, salvo che
il fatto non configuri un diverso e/o più grave reato,
saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1174 e/o 1231
del Codice della Navigazione in relazione alle specifiche fattispecie
previste da tali norme. Genova, 12 luglio 2001
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