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23 novembre 2008 Le quotidien en ligne pour les opérateurs et les usagers du transport 16:23 GMT+1



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI GENOVA

Sezione Tecnica

ORDINANZA N° 318 /2001

Il Comandante del porto e Capo del Circondario Marittimo di Genova,

VISTI gli articoli 17, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione, approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942 n. 327 e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima) approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328;

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n.84 "Riordino della legislazione in materia portuale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le proprie Ordinanze n. 10/96 in data 15 febbraio 1996 "Regolamento dei servizi marittimi, della sicurezza e della polizia portuale"; n. 178/2000 in data 25 luglio 2000 inerente la "Disciplina del transito delle imbarcazioni e navi da diporto all'interno del porto di Genova"; n. 179/2000 in data 25 luglio 2000 inerente la modifica del "Regolamento di polizia portuale e sicurezza del porto petroli di Genova/Multedo" approvato e reso esecutivo con Ordinanza n. 253/1997 in data 8 settembre 1997; n. 32/2001 in data 10 aprile 2001 inerente la nuova "Disciplina degli accosti nel porto di Genova";

VISTO il processo verbale della riunione in data 3 ottobre 2000, tenutasi presso la Capitaneria di Porto di Genova, avente come oggetto la definizione delle procedure per il transito di navi nel canale di accesso al porto petroli e nelle aree prospicienti l'aeroporto "C. Colombo" di Genova e delle riunioni successive tenutesi presso l'ENAC - DCA Genova;

VISTE le note prot. n. 01-1160/DS e n. 101661 A.I.A./G1 dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - Dipartimento Sicurezza - rispettivamente in data 3 e 11 aprile 2001;

VISTE le note prot. n. AV/STA/PROC/0000361 in data 2 maggio 2001dell'ENAV di Roma e AV/STA/C.LI/50/2187 in data 12 ottobre 2001 dell'ENAV di Genova - Coordinamento Liguria;

VISTA la nota prot. AV/STA/C.LI/50/2314 in data 23 ottobre 2001 con cui l'ENAV S.p.a. - S.T.A, Coordinamento Liguria - ha impartito le pertinenti istruzioni interne a valere dal 29 novembre 2001;

VISTA la nota prot. 2569/St 6.2a in data 29 ottobre 2001 con la quale l'ENAC - DCA di Genova a conferma della diretta cogenza delle disposizioni già impartite dal Dipartimento Sicurezza dell'ENAC con protocollo 101661/AIA/61 in data 11 aprile 2001 - citata -;

TENUTO CONTO delle osservazioni e delle proposte avanzate dall' ENAC - DCA di Genova, dall'ENAV S.p.a. - S.t.a., coordinamento Liguria, C.A.V. Genova, e dalla Corporazione dei Piloti del Porto di Genova;

SENTITA la Corporazione dei Piloti del Porto di Genova e tenuto conto delle osservazioni prospettate;

SENTITA altresì l'Autorità Portuale di Genova e la Società "Porto Petroli S.p.a.";

TENUTO CONTO altresì delle osservazioni e dei suggerimenti avanzati dall'ENAV S.p.a. - S.T.A. Coordinamento Liguria - da ultimo con nota prot. AV/STA/C.LI/SO/2436 in data 06 novembre 2001;

VISTO il foglio prot. 2609/st6.2A in data 31 ottobre 2001 dell'ENAC DCA di Genova;

CONSIDERATO che l'ubicazione dell'aeroporto "C. Colombo" all'interno dell'ambito portuale può creare situazioni di interferenza tra la navigazione aerea e la navigazione marittima;

RITENUTO necessario stabilire procedure coordinate al fine di garantire la sicurezza della navigazione aerea e marittima nelle fasi cruciali dell'avvicinamento degli aeromobili e delle navi a Genova e della loro partenza dall'aeroporto e dal porto petroli di Genova - Multedo; ritenuto altresì che le eventuali e conseguenti penalizzazioni operative del traffico marittimo ed aeronautico interesserebbero un ridotto numero di voli ed un limitato numero di movimenti delle navi;


ORDINA

Articolo 1

FINALITÀ E OGGETTO

Lo scopo della presente normativa è quello di disciplinare le eventuali interferenze tra la navigazione aerea e quella marittima, predisponendo una serie di procedure volte ad evitare la contemporanea presenza di velivoli e unità navali nella medesima area.

Oggetto specifico del provvedimento sono dunque, il transito e la sosta delle unità navali nelle acque antistanti il porto di Genova, il transito nel canale di accesso al porto Petroli di Multedo nonché la disciplina della navigazione da diporto da e per il porticciolo turistico di Sestri Ponente e da e per il Canale di Calma di Prà Voltri.


Articolo 2

DEFINIZIONI

2.1 "AREA DI INTERFERENZA"

Tale è l'area di forma quadrangolare delimitata dai seguenti punti (Allegato 1):

A) 44° 25' 40'' N     008° 45' 13'' E

B) 44° 22' 53'' N     008° 43' 43'' E

C) 44° 20' 36'' N     008° 55' 00'' E

D) Fanale rosso posto sull'estremità di levante del Molo Duchessa di Galliera (N. 1634 E. F.) Latitudine 44° 23' 3" N e Longitudine 008° 56' 32" E.

2.2 " TWR"

Con tale acronimo si indica la torre di controllo dell'aeroporto "C. COLOMBO".

2.3 "WAY POINTS"

Ai fini della presente Ordinanza sono individuati due punti nave appresso denominati "way points" ed indicati rispettivamente con le sigle Tango 1 , Tango 2;

T1: è posto al traverso della diga aeroportuale, a Nord della stessa ed è individuato dalle seguenti coordinate geografiche: Latitudine 44° 25' 10'' N e Longitudine 008° 49' 30'' E.

T2: è posto al traverso del fanale bianco che è sul gomito della diga foranea di levante di Voltri, ed è individuato dalle seguenti coordinate geografiche: Latitudine 44° 24' 43'' N e Longitudine 008° 48' 15'' E.

Lo specchio acqueo compreso tra i definiti punti T1 e T2 è il canale di accesso al Porto Petroli.


2.4 "RWY 29"

Pista di decollo con orientamento per 285°.

2.5 "RWY 11"

Pista di atterraggio con orientamento per 105°.


Articolo 3

NORME GENERALI

3.1 CRITERI

Nell'interpretazione e nell'applicazione della presente Ordinanza e nel determinare in concreto a quale mezzo, nautico o aereo, spetti la precedenza, devono tenersi costantemente presenti i seguenti criteri di massima:

a) la nave che entra nel porto ha la precedenza sull' aeromobile;

b) la nave che lascia il porto cede la precedenza all'aeromobile che sia in atterraggio o in decollo, salvo che la medesima unità navale - ancorchè sia in uscita - abbia già superato il punto T1, poiché in tale circostanza ha già impegnato il canale di accesso e mantiene la priorità acquisita.

3.1 SITUAZIONI DI EMERGENZA

In caso di emergenza aeronautica, il comandante della nave, avutane notizia tramite il pilota del porto, deve porre in essere tutte le manovre ed adottare ogni misura al fine di lasciare libero il corridoio di atterraggio o di decollo, onde evitare che la propria nave costituisca ingombro alle manovre di emergenza del velivolo.

3.2 OBBLIGHI

Fermo restando quanto stabilito agli articoli 3, 4 e 5 capo I, parte II dell'Ordinanza n. 10/96, il Comandante o l' Ufficiale delegato di ogni unità navale, ivi compresi i galleggianti ed i convogli, che intenda transitare entro l' "area di interferenza", così come individuata all'articolo 2.1, e che abbia un ingombro aereo (air draught) superiore a metri 48 sul livello del mare, prima di entrare nella predetta area o prima che sia impartito l'ordine di mollare gli ormeggi se muove dal porto di Genova, deve comunicare via radio alla Torre di Controllo dei Piloti del porto ed alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto, utilizzando il canale 12 VHF / 16 VHF, i seguenti elementi:

nome, numero IMO e bandiera;

posizione attuale, rotta e velocità di transito nell'area di interferenxa;

destinazione (banchina o successivo porto di approdo);

misura in metri dell'ingombro aereo (air draught).

La Torre piloti del porto provvederà a trasmettere tali informazioni anche per via telefonica alla Direzione Circoscrizionale Aeroportuale - Ufficio controllo Traffico aereo - "C. Colombo" di Genova, al fine di consentire le valutazioni del caso.


Articolo 4

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le procedure e le comunicazioni di cui al successivo articolo 5 si applicano a tutte le navi petroliere e chimichiere che transitino nel canale di accesso al Porto Petroli, indipendentemente dall'ingombro aereo (air draught) - che deve essere comunque oggetto di comunicazione a questa Capitaneria di Porto ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza n. 32/2001, in premessa citata.

Inoltre, la procedura prevista all'articolo 5 si applica, anche a tutte le unità navali, ivi compresi i convogli e i pontoni autopropulsi o meno che, trovandosi a transitare nel canale di accesso di Porto Petroli, presentano un ingombro aereo (air draught) superiore a metri 14, sul livello del mare.

Le unità da diporto dirette o provenienti dal porticciolo turistico di Sestri Ponente sono soggette alla disciplina di cui al seguente articolo 7.

Le unità, di qualunque specie esse siano, dirette o provenienti dal Canale di Calma di Voltri - Prà, sono soggette alla disciplina di cui al successivo articolo 6.


Articolo 5

NAVI DIRETTE O PROVENIENTI DAL PORTO PETROLI DI MULTEDO

5.1 NAVE IN USCITA

Fermo restando ed in aggiunta alle comunicazioni previste all'art. 3.3, che sono a cura del comando di bordo, il pilota del porto a bordo della nave, prima che sia impartito l'ordine di mollare gli ormeggi, dovrà comunicare alla TWR sul canale 9 VHF, previo contatto telefonico, il tempo stimato di arrivo sui punti T1 e T2 ,il tempo massimo occorrente al transito nel canale di accesso al Porto Petroli, l'ingombro aereo della nave e, non appena avvenuto dovrà essere confermato il transito effettivo per ciascuno dei way points. Dal momento del contatto telefonico e fino al raggiungimento del punto T2, il pilota del porto dovrà rimanere in costante ascolto sul canale 9 VHF.

Qualora, la TWR comunichi che sono in corso decolli per "RWY 29"o atterraggi per "RWY11" e che pertanto l'area di transito è impegnata, il pilota del porto ne informa il comando di bordo e quest'ultimo ritarderà l'uscita della nave fino al momento in cui la TWR comunicherà il termine di quelle operazioni di volo e la previsione circa le successive.


5.2 NAVE IN INGRESSO

Fermo restando ed in aggiunta alle comunicazioni previste dall'art. 3 - che sono a cura del comando di bordo - non appena imbarcato e comunque almeno 20 minuti prima di raggiungere il way point T2, il pilota del porto deve contattare telefonicamente la TWR onde consentirle di attivare l'ascolto sul canale 9 VHF; al contempo il medesimo pilota dovrà fornire alla TWR i dati relativi alla stima del tempo necessario a raggiungere rispettivamente T2 e T1, il tempo massimo occorrente alla navigazione tra i detti way points e l'ingombro aereo dell'unità navale. Non appena avvenuto, il pilota, via radio dovrà fornire conferma alla TWR del transito effettivo per ciascuno dei due way points.

Il pilota dovrà mantenere l'ascolto radiofonico fino all'effettivo raggiungimento del punto T1.

La TWR sulla base delle informazioni ricevute, adotterà gli opportuni provvedimenti affinché l'unità navale possa entrare nel porto, con priorità rispetto agli atterraggi ed ai decolli, fatti salvi i casi di emergenza che possano inficiare la sicurezza della navigazione aerea di cui all'articolo 3.2.


5.3 COMPILAZIONE REPORT
Per ciascuna manovra eseguita, il pilota di servizio dovrà compilare l'annesso report (Allegato n° 3) e consegnarlo alla fine del turno al Capo Pilota. Quest'ultimo provvederà al successivo inoltro - anche via telefax o per via telematica - all'Autorità Marittima. La sezione Tecnica della Capitaneria di Porto, istituito un apposito registro cronologico, ne curerà l'ordinata conservazione per almeno 30 giorni.


Articolo 6

TRANSITO DA E PER IL CANALE DI CALMA DI PRÀ- VOLTRI

È fatto obbligo a tutti i mezzi nautici diretti o provenienti dal canale di Calma di Prà - Voltri, di navigare costeggiando la diga foranea di Voltri esposta a levante, sia in entrata che in uscita (Allegato n°2), mantenendosi ad una distanza compresa tra 50 e 150 metri.


Articolo 7

TRANSITO DI UNITÀ DA DIPORTO DIRETTE O PROVENIENTI DAL PORTICCIOLO DI SESTRI PONENTE

E' interdetto ad ogni unità navale, il transito e la sosta tra la testata dell'aeroporto e la scogliera antistante, fatta eccezione per i mezzi nautici espressamente autorizzati ad eseguire i lavori.

Le unità da diporto, per accedere o lasciare il porticciolo turistico di Sestri Ponente devono costeggiare la diga foranea di Voltri esposta a levante, navigando ad una distanza compresa tra 50 e 150 metri dalla medesima e mantenendosi:

ad ovest della meda elastica n. 1593.2 E.F.F;

a nord delle mede elastiche n.1593.5 (N 44°25.2' - E 008°49.1') e n. 1593.7 (N 44°25.4' - E 008°49.8') E.F.F.;

a sud del faro del molo di sottoflutto del porto petroli di Multedo, identificato dal n.1594 E.F.F. (N 44°25' - E 008° 49.7') giunte al traverso di quest'ultimo, devono tagliare la rotta obbligata delle navi cisterne nel modo il più possibile perpendicolare, come previsto dalle "Norme per prevenire gli abbordi in mare", lasciando:

ad ovest la meda elastica n.1593.8 E.F.F.;

a nord le mede elastiche nn. 1593.9 e 1593.93 E.F.F. Tale attraversamento potrà aver luogo solo in assenza di navi in movimento e dando la precedenza a tutti i mezzi di servizio.

In uscita le unità da diporto dovranno seguire la rotta inversa mantenendosi sulla propria dritta.

Le rotte, sono meglio evidenziate nella planimetria allegata che è parte integrante dell'Ordinanza (Allegato 2).


Articolo 8

ABROGAZIONI

Sono abrogati:

l'art.5 lettera e) dell'ordinanza n. 179/2000 in data 25 luglio 2000, di modifica dell'Ordinanza 253/97 in data 8 settembre 1997 con la quale è stato reso esecutivo il "Regolamento di polizia portuale e sicurezza del porto petroli di Genova/Multedo";

l'art.3 lettera d) dell'ordinanza 178/2000 in data 25 luglio 2000.


Articolo 9

SANZIONI

Le inosservanze e le inadempienze a quanto disposto con la presente Ordinanza, salvo diverso e più grave reato, saranno sanzionate a norma degli articoli 1174 e 1231 del codice della navigazione.


Articolo 10

NORMA DI CHIUSURA

Il presente provvedimento entra in vigore a far data dal 29 novembre 2001 e, per un periodo di sei mesi ,avrà carattere sperimentale. Entro tale periodo, su motivato parere espresso dalla DCA di Genova, dalla ENAV S.p.a., ovvero dalla Corporazione dei piloti del porto di Genova, questa Autorità Marittima discrezionalmente valuterà l'opportunità di apportare eventuali modifiche.


Genova, 23 novembre 2001

IL COMANDANTE
C.A. (CP) Raimondo POLLASTRINI



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