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| 23 November 2008 | The on-line newspaper devoted to the world of transports | 16:38 GMT+1 |
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CAPITANERIA DI PORTO DI GENOVA
Sezione Tecnica
ORDINANZA N° 248/97
Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Genova:
VISTO il Codice della Navigazione approvato con R.D. n. 327 del 30.3.1942;
VISTA la legge 28.01.94 n°84 (G.U. 4.2.1994) - Riordino della legislazione in materia portuale e successive modificazioni;
VISTI il Nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo n°285 del 30.04.1992 ed il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 15.12.1992 n°495;
VISTE le circolari del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale Demanio Marittimo e Porti - nn. 520951 e 5201696 rispettivamente in data 24.02.1995 e 14.04.1995 che attribuiscono alla Autorità Marittima la competenza a disciplinare la circolazione stradale nell'ambito dei porti;
VISTE la propria ordinanza n°161/95 del 06.07.1995;
VISTA la richiesta dell'Autorità Portuale espressa con
fg. n.1615 in data 02/09/97;
Art.1 -A partire dal giorno 08 Settembre 1997 l'orario
di apertura del nuovo accesso di levante (Fiera del Mare) nella
Zona Riparazioni Navali riportato all'articolo n.1 comma a) dell'Ordinanza
n° 161/95 è così modificato:
Art.2 -La presente Ordinanza, che entrerà
in vigore a partire dal giorno 08 Settembre 1997, modifica l'Ordinanza
n°161/95 del 06/07/96, mentre l'Ordinanza n. 80/97 del 06.Maggio
1997 viene abrogata.
Art.3 -E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare
e fare osservare la presente Ordinanza, la cui violazione sarà
punita ai sensi dell'Art.1174 del Codice della Navigazione,salvo
che il fatto non costituisca diverso e più grave reato.
Genova, 04/09/97
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