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| 8 settembre 2008 | Il quotidiano on-line per gli operatori e gli utenti del trasporto | 02.11 GMT+2 |
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CAPITANERIA DI PORTO DI GENOVA
Sezione Tecnica
ORDINANZA N° 288/97
Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Genova:
VISTO il Codice della Navigazione approvato con R.D. n.327 del 30.03.1952;
VISTA la legge 28.01.94 n°84 (G.U. 4.2.1994) - Riordino della legislazione in materia portuale e successive modificazioni;
VISTI il Nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo n°285 del 30.04.1992 ed il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 15.12.1992 n°495;
VISTE le circolari del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale Demanio Marittimo e Porti - nn.520951 e 5201696 rispettivamente in data 24.02.1995 e 14.04.1995. che attribuiscono alla Autorità Marittima la competenza a disciplinare la circolazione stradale nell'ambito dei porti;
VISTE le proprie ordinanze nn° 161/95 del 06.07.1995, 156/96 dell'1.7.1996, 278/96 del 11/10/96, 17/97 del 14/02/97 e 122/97 del 31/05/1997;
VISTA la richiesta della "Stazione Marittima Porto di Genova S.P.A.", formulata con foglio n° 1238/RDD del 02/09/1997, intesa ad ottenere la reiterazione dell'ordinanza n° 122/97 del 31/05/1997, sino al 31/12/1997;
VISTO il Nulla Osta espresso dalla Circoscrizione Doganale di Genova con fax nr. 83894 in data 23/09/97;
VISTO il Nulla Osta dell'Autorità Portuale di Genova espresso con fax n.1697 in data 12/09/1997;
RITENUTE tutt'ora valide le disposizioni di cui all'ordinanze
n.17/97 del 14/02/97;
Art.1 L'Ordinanza n°17/97
del 14/02/97 che modificava l'art.1 dell'ordinanza n. 161/95 riprende
ad avere valore temporaneo fino al 31/12/1997.
Fino al giorno 31/12/1997 è vietato il transito
in uscita di tutti i veicoli commerciali con esclusione di quelli
provenienti dalle aree in concessione alla Soc.Stazione Marittima
Porto di Genova.
E' consentito fino al giorno 31/12/1997 il transito
in uscita di veicoli con merci munite di documenti doganali emessi
dalla sezione "Ponte dei Mille", compresi i veicoli
che trasportano rinfuse solide.
Art.2 -La presente Ordinanza,
che entra in vigore dal 01/10/1997, modifica temporaneamente l'Ordinanza
n°161/95.
Art.3 -E' fatto obbligo
a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza,
la cui violazione sarà punita ai sensi dell'Art.1174 del
Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca diverso
e più grave reato.
Genova, 26 settembre 1997.
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