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| 8 ottobre 2008 | Il quotidiano on-line per gli operatori e gli utenti del trasporto | 04.19 GMT+2 |
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CAPITANERIA DI PORTO DI GENOVA
Sezione Tecnica
ORDINANZA N° 317/97
Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e
Comandante del porto di Genova;
VISTO il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942 nº327 ed il relativo Regolamento di esecuzione;
VISTA la legge 28/1/94 nº84/94 e successive modificazioni;
VISTI il "Nuovo Codice della Strada" approvato con D.L. 30 aprile 1992, nº 285, ed il relativo "Regolamento di esecuzione ed attuazione" approvato don D.P.R. 16 dicembre 1992, nº 495;
VISTA l' Ordinanza nº 161/95 in data 06.07.1995 di questa Capitaneria di Porto;
VISTO il foglio n.1472 in data 13.10.1997 della Società Stazione Marittima Porto di Genova S.p.A., con il quale assegna, a titolo gratuito, alla Circoscrizione Doganale di Genova, n.40 stalli, sulla viabilità pubblica in uso alla Società stessa, per il parcheggio delle autovetture del personale dipendente dalla Sezione Passo Nuovo, dell'Ufficio Manifesti e dell'Ufficio Divieti, tutti funzionanti presso gli "ex magazzini Montital" di Ponte Caracciolo;
CONSTATATO che il precitato foglio della Società Stazione Marittima Porto di Genova S.p.A. è controfirmato, per accettazione, dalla Circoscrizione Doganale di Genova;
VISTO il nulla osta dell' Autorità Portuale
di Genova espresso con nota n.2007 del 23.10.1997;
ART.1 E' consentita
la sosta ed il parcheggio delle autovetture del personale dipendente
dalla Circoscrizione Doganale di Genova, consistente in n.40 stalli
sulla viabilità pubblica in uso alla Società Stazione
Marittima Porto di Genova S.p.A., così come risulta dall'allegato
stralcio planimetrico che è parte integrante della presente
Ordinanza.
ART.2 La Società Stazione Marittima Porto di Genova S.p.A. è incaricata di evidenziare l'area di parcheggio
con colore giallo e scritta "Riservato Dogana" e di predisporre opportuna segnaletica orizzontale e
verticale prevista dal vigente Codice Stradale
e relativo Regolamento d'esecuzione ed attuazione.
ART.3 I contravventori alla presente Ordinanza, oltre ad essere responsabili per ogni danno che possa derivare
alle persone o alle cose, saranno perseguibili ai sensi dell' Art 1174 del Codice della Navigazione, salvo
che il fatto non costituisca un diverso e più
grave reato.
ART.4 E' fatto obbligo
a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.
GENOVA,
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