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23 novembre 2008 Le quotidien en ligne pour les opérateurs et les usagers du transport 17:02 GMT+1


Ministero dei Trasporti e della Navigazione

CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA GENOVA
Sezione Tecnica

ORDINANZA N° 06/1998

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Genova:

VISTO il Codice della Navigazione approvato con R.D. n.327 del 30.03.1952;

VISTA la legge 28.01.94 n°84 (G.U. 4.2.1994) - Riordino della legislazione in materia portuale e successive modificazioni;

VISTI il Nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo n°285 del 30.04.1992 ed il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 15.12.1992 n°495;

VISTE le circolari del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale Demanio Marittimo e Porti - nn.520951 e 5201696 rispettivamente in data 24.02.1995 e 14.04.1995. che attribuiscono alla Autorità Marittima la competenza a disciplinare la circolazione stradale nell'ambito dei porti;

VISTA la propria ordinanza n.161/95 del 06.07.1995;

VISTA la richiesta della "Tirrenia di Navigazione S.p.a.", formulata con fax n.005 GE/RESP del 09/01/98, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'entrata ed all'uscita degli automezzi con merce di cabotaggio nazionale destinati alle operazioni di imbarco/sbarco presso il terminal "Multipurpose";

VISTO il Nulla Osta espresso dalla Circoscrizione Doganale di Genova con fax nr.1880 in data 12/01/98;

VISTO il Nulla Osta dell'Autorità Portuale di Genova espresso con fax n.99 in data 12/01/1998;

ORDINA

Art.1-Fino al giorno 31/03/1998 è consentito, per tutto l'arco delle 24 ore, il transito in entrata ed in uscita dal Varco Etiopia degli automezzi con merce di cabotaggio nazionale destinati alle operazioni di imbarco/sbarco presso il terminal "Multipurpose".

Art.2-La presente Ordinanza, che entra in vigore dal 12/01/1998, modifica temporaneamente l'Ordinanza n°161/95.

Art.3-E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, la cui violazione sarà punita ai sensi dell'Art.1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca diverso e più grave reato.

Genova, 12 gennaio 1998

IL COMANDANTE
CONTRAMMIRAGLIO (CP)
(Eugenio SICUREZZA)



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