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23 November 2008 The on-line newspaper devoted to the world of transports 17:42 GMT+1


MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

CAPITANERIA DI PORTO

GENOVA

SEZIONE TECNICA


ORDINANZA N. 19/98 DEL 10 MARZO 1998

IL CONTRAMMIRAGLIO SOTTOSCRITTO CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO E COMANDANTE DEL PORTO DI GENOVA

VISTA la nota n. 1010 in data 5 marzo 1998 dell'Autorità Portuale di Genova relativa ai "Lavori di recupero funzionale di Ponte Canepa Levante - Specchio acqueo interessato dai lavori";

VISTO il Capitolato Speciale di Appalto dell'Autorità Portuale di Genova - Direzione Tecnica - P. 2165 in data 4 luglio 1996;

VISTA la nota in data 6 marzo 1998 della Società I.C.A.M. S.r.l., appaltatrice dei lavori;

PRESO ATTO che il termine ultimo per la fine dei lavori è fissato al 23 aprile 1999;

RITENUTO opportuno disciplinare contestualmente il movimento delle navi nello specchio acqueo interessato dai lavori destinati alle banchine del Ponte Canepa Levante e Ponte Libia Ponente;

SENTITA al riguardo anche la Corporazione Piloti del Porto di Genova;

VISTO l'articolo 66 del Capo VIII del "Regolamento di Sicurezza e dei Servizi Marittimi del porto di Genova" approvato con Ordinanza n. 10/96 in data 15 febbraio 1996;

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84 "Riordino della legislazione in materia portuale";

VISTI gli articoli 17 - 30 - 62 - 81 e 1174 del Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327;

VISTI gli articoli 59 e 64 del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328;


RENDE NOTO

Dal giorno 5 marzo 1998 e fino al termine dei lavori fissato al 23 gennaio 1999 la Società I.C.A.M. S.r.l. di Genova esegue, per conto dell'Autorità Portuale di Genova, i lavori di recupero funzionale di Ponte Canepa Levante con la demolizione degli impianti di costruzione dei cassoni cellulari ivi insistenti ed il ripristino dei fondali adiacenti, come evidenziato nell'allegato stralcio planimetrico che è parte integrante della presente Ordinanza.

I mezzi marittimi impegnati per i lavori sono:


ORDINA

ARTICOLO 1. I lavori dovranno essere eseguiti nei termini e con le modalità previste dal "Capitolato Speciale di Appalto edito dall'Autorità Portuale di Genova in data 4 luglio 1996. Dovranno essere inoltre adottate tutte le misure e precauzioni tese ad evitare qualsiasi possibilità di rischio o di incidente.

ARTICOLO 2. L'impresa è tenuta a porre in opera ed a mantenere in efficienza per tutta la durata dei lavori, a proprie cure e spese, i segnalamenti regolamentari, sia diurni che notturni, al fine di segnalare gli ingombri ed ogni eventuale situazione di pericolo, facilitare la navigazione nello specchio acqueo interessato, non ostacolare il transito di mezzi e persone in banchina.

ARTICOLO 3. Nessuna operazione di ripristino fondali potrà essere intrapresa, se non dopo avere effettuato, nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa in vigore, una rigorosa ricognizione dei fondali intesa ad acclarare l'assenza di qualsiasi ordigno residuato bellico;

ARTICOLO 4. I lavori non dovranno pregiudicare in alcun modo l'operatività portuale. A tal riguardo il Pontone "ICAM" deve effettuare costantemente ascolto sul canale 12 VHF.

Durante le manovre di ormeggio e disormeggio delle navi dal Ponte Libia Ponente e Canepa Levante dovrà sospendere momentaneamente, a richiesta dei piloti del porto, i lavori e riportarsi all'ormeggio non operativo al prolungamento Levante Canepa. Ogni spostamento dello stesso dovrà comunque essere segnalato alla Stazione Piloti/Torre di Controllo tramite VHF canale 12.

ARTICOLO 5. Le unità unità navali di qualsiasi tipo che transitano nello specchio acqueo interessato dai lavori devono prestare la massima attenzione allo scopo di non interferire con i lavori in corso. In particolare dovranno transitare ad una distanza non inferiore a metri 20 dalla struttura e ridurre la velocità al minimo consentito.

ARTICOLO 6. Le inosservanze alla presente Ordinanza saranno punite, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, ai sensi dell'articolo 1174 del Codice della Navigazione.

ARTICOLO 7. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Genova, 10 marzo 1998.-
F.to IL COMANDANTE

CONTRAMMIRAGLIO CP)

(Eugenio SICUREZZA)

E' COPIA CONFORME DELL'ORIGINALE

GENOVA,

IL TENENTE DI VASCELLO (CP)

(Francesco CASALINO)



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