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| 23 November 2008 | The on-line newspaper devoted to the world of transports | 16:18 GMT+1 |
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CAPITANERIA DI PORTO - G E N O V A
Sezione Tecnica
ORDINANZA N. 6/1996
Il Contrammiraglio (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo di Genova:
VISTO il Codice della Navigazione approvato con R.D. n.327 del 30.03.1942 ed il relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima) approvato con D.P.R. n.328 del 15.02.1952;
VISTA la Legge 11.2.1971, n.50 "Norme sulla Navigazione da Diporto";
VISTA la Legge 28.1.1994 n.84 "Riordino della legislazione in materia portuale";
VISTA gli artt. n. 30 e 31 dell'Ordinanza n. 2 emessa in data 1.3.1972 dal C.A.P. di Genova;
RITENUTO
necessario aggiornare le norme relative al transito dei natanti,
imbarcazione e navi da diporto, a motore e a vela, nelle acque
del porto commerciale di Genova al fine di non interferire con
il traffico commerciale nonché salvaguardare la sicurezza
della navigazione;
ART.1 - CAMPO DI APPLICAZIONE.
La presente Ordinanza
si applica nell'ambito del porto commerciale di Genova e Porto
Petroli a tutti i natanti, imbarcazioni e navi da diporto, sia
a vela che a motore ovvero a vela con motore ausiliario. Gli stessi
devono mantenere sempre la velocità minima di manovra e
prestare la massima attenzione agli altri mezzi in navigazione
o manovra.
ART.2 - LIMITI ALLA NAVIGAZIONE.
A) Tutte le unità di cui all'art.1 possono entrare ed uscire dal porto commerciale di Genova utilizzando soltanto l'imboccatura di levante del porto e la navigazione deve avvenire esclusivamente utilizzando la propulsione a motore o a remi.
Tutti i mezzi nautici di cui sopra devono navigare tenendosi a levante ed a nord della rotta congiungente i seguenti punti:
- spigolo di levante della testata di Ponte Parodi - Testata Molo Vecchio - Pontile OARN esterno - Pontile Superbacino - fanale verde n.1640 dell'Elenco Fari, Fanali - punto a mt. 350 dalla costa a sud del Faro di Punta Vagno.
Nel transito sia in entrata che in uscita dal porto le unità di cui sopra dovranno tenersi, per quanto possibile, in prossimità delle opere portuali, senza superare mai la distanza di mt. 40 dai suddetti moli, fanali e pontili, così come risulta dalla allegata planimetria che fa parte integrante della presente ordinanza.
Permane il divieto di stazionare e navigare nelle rimanenti parti del Porto di Genova.
B) I natanti, le imbarcazioni e le eventuali navi da diporto che devono accedere o lasciare gli ormeggi esistenti a levante dell'Italcantieri ed a ridosso del terrapieno aeroportuale devono, per entrare ed uscire dal porto, osservare le prescrizioni impartite dalla Capitaneria di Porto, procedendo a sud del canale d'accesso e fra le boe verdi e la sponda nord della pista aeroportuale.
C)
L'entrata e l'uscita dal canale di calma antistante l'abitato
di PRA (e retrostante il porto di Voltri) può avvenire
esclusivamente a motore, costeggiando esternamente, per quanto
possibile in prossimità, la diga di levante del porto di
Voltri, comunque non oltre 200 metri della stessa.
ART.3 - DEROGHE.
E' vietata la navigazione a vela in tutto il porto commerciale di Genova con le seguenti eccezioni:
a) Porticciolo Duca degli Abruzzi, all'interno della congiungente Molo Giano (esclusi ormeggi Guardia di Finanza) e lo spigolo nord del bacino galleggiante, purché le imbarcazioni siano assistite e non arrechino intralcio alle unità in transito o in manovra;
b) specchio acqueo a nord della congiungente il fanale verde n. 1640 E.F. con Punta Vagno e la costa.
Eventuali deroghe potranno essere
consentite, di volta in volta, dalla Capitaneria di Porto di Genova
tenuto anche conto delle necessità delle piccole imbarcazioni
ad uso sportivo.
ART.4 - ASCOLTO RADIO VHF.
Le navi e le imbarcazioni da diporto munite di apparato radio
VHF devono fare ascolto sul canale 16 durante l'attraversamento
degli specchi acquei portuali.
ART.5 - ENTRATA IN VIGORE, OSSERVANZA E SANZIONI.
La presente Ordinanza entra in vigore il 15 febbraio 1996 ed
abroga ogni altra disposizione in contrasto con la presente.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare rispettare
la presente Ordinanza.
I contravventori alla presente
Ordinanza, salvo che il fatto non si configuri come reato e ferme
restando le responsabilità civili e/o penali derivanti
dall'illecito comportamento, saranno perseguiti a norma dell'art.
1174 del Codice della Navigazione.
Genova, li 19 gennaio 1996.
C.A. (CP) Renato FERRARO
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