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8 settembre 2008 Il quotidiano on-line per gli operatori e gli utenti del trasporto 01.51 GMT+2


Ministero dei Trasporti e della Navigazione

CAPITANERIA DI PORTO - G E N O V A

Sezione Tecnica

ORDINANZA N. 42/1996

Il Contrammiraglio (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo di Genova:

VISTO il Codice della Navigazione approvato con R.D. n.327 del 30.03.1942 ed il relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima) approvato con D.P.R. n.328 del 15.02.1952;

VISTA la legge 28.01.1994 N.84 (G.U.4.2.1994) - Riordino della legislazione in materia portuale - e successive modificazioni;

VISTI il Nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 ed il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con DPR 15.12.1992 n 495;

VISTE le circolari del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Dir.Gen. Demanio Marittimo e Porti- nn.520951 e 5201696 rispettivamente in data 24.02.1995 e 14.04.1995 che attribuiscono alla Autorità Marittima la competenza a disciplinare la circolazione stradale nell'ambito dei porti;

RITENUTO necessario disciplinare la circolazione stradale comune nell'ambito del porto di Genova, ed in particolare nella area retrostante la Calata Bettolo a seguito dell'assegnazione delle aree alla Società Grimaldi Group con conseguente riduzione della carreggiata stradale;

SENTITA l'Autorità Portuale di Genova, che ha espresso il proprio Nulla Osta con fg. n. 664 del 02.04.1996;

O R D I N A

ART.1 - CAMPO DI APPLICAZIONE - LIMITI ALLA CIRCOLAZIONE

Nelle aree demaniali marittime retrostanti Calata Bettolo, la sede stradale comune di collegamento tra Ponte Rubattino e Calata Canzio, evidenziata in colore verde nell'allegata planimetria, è ridotta a 2 sole corsie percorribili con doppio senso di circolazione. Pertanto lungo tutto il suddetto tratto di strada è fatto assoluto divieto di sostare su entrambi i lati, pena la rimozione forzata dei mezzi.

Nell'area demaniale marittima retrostante Calata Canzio è istituita una "rotatoria" a senso unico antiorario, per consentire la manovra delle autocisterne. Anche in detta area, evidenziata in colore verde nell'allegata planimetria, è vietata la sosta di qualsiasi mezzo, con rimozione forzata.

Nei pressi della rotatoria sono istuite 4 aree di parcheggio per autovetture, evidenziate con colore azzurro, e un area per parcheggio autocisterne evidenziate con colore rosso.

ART.2 - SEGNALETICA

L'installazione, attivazione e manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale conseguente alla applicazione delle norme di circolazione di cui al precedente articolo saranno eseguiti dalla Autorità Portuale di Genova secondo la normativa prevista a riguardo dal vigente Codice della Strada, entro il 30.04.1996

ART.3 - ENTRATA IN VIGORE - OSSERVANZA E SANZIONI

La presente Ordinanza, che modifica parzialmente la precedente Ordinanza n.8 in data 11 luglio 1974 e successive modificazioni del C.A.P. di Genova, entra in vigore ad avvenuta installazione della segnaletica prevista.

ART. 4 - PUNIBILITA'

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non si configuri come reato e ferme restando le responsabilità civili e/o penali derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti a norma del vigente codice della strada.

ART. 5 - CONTROLLI

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare rispettare la presente Ordinanza.

Genova, 04.04.1996

IL COMANDANTE
C.A. (CP) Eugenio SICUREZZA



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