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23 de noviembre de 2008 El diario on-line para los operadores y los usuarios del transporte 18:01 GMT+1


Ministero dei Trasporti e della Navigazione

CAPITANERIA DI PORTO DI GENOVA

ORDINANZA N. 58 /1997

Il Contrammiraglio (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo di Genova:

VISTA l'istanza in data 15.04.1997 della Società BARRACUDA-SUB s.r.l. con sede a Calata Zingari - Genova Porto intesa ad ottenere la proroga di mesi 9 (nove) per completare i lavori di bonifica da ordigni esplosivi degli specchi acquei di ponte Calvi e calata Salumi, nell'ambito della realizzazione del porticciolo turistico MARINA PORTO ANTICO;

VISTO il foglio n.347/NZ/AM/II della Soc. Marina Antico;

VISTO la nota in data 04.10.1996 della Soc. Coopsette;

VISTO il N.O. rilasciato a suo tempo dal Comando in Capo del Dipartimento M.M. dell'Alto Tirreno di La Spezia con foglio n.56352 in data 05.08.1995;

RITENUTO necessario assicurare il regolare svolgimento dei lavori richiesti e di tutelare l'incolumità delle persone e delle cose ai fini della sicurezza portuale, fermo restando ogni obbligo a carico della Soc.Barracuda-Sub derivante dalla normativa vigente in materia;

VISTI gli artt.17,30 e 81 del Codice della Navigazione;

VISTE le Ordinanze n°281/1996 in data 12.10.1996 e n°09/97 in data 21.01.1997 di questa Capitaneria di Porto;

A V V E R T E

che dalle ore 0800 alle ore 1700 dei giorni feriali, per la durata di mesi 9 (nove) a decorrere da lunedì 21.04.1997 negli specchi acquei di ponte Calvi e calata Salumi, verranno eseguiti lavori di bonifica da ordigni esplosivi e residuati bellici con apparecchiature e personale subacqueo in immersione dalla BARRACUDA-SUB s.r.l. con assistenza di natanti appoggio muniti dei segnali regolamentari.

O R D I N A

Art.1 - Nei periodi di tempo e negli specchi acquei sopraindicati, come evidenziato nell'allegata planimetria che fa parte integrante della presente ordinanza, è interdetta la navigazione e qualsiasi attività marittima estranea ai lavori suddetti.

Art.2 - Gli specchi acquei di cui sopra saranno presidiati durante le ore lavorative, da idonee imbarcazioni appoggio munite dei prescritti segnali e in ascolto radio continuo sul canale 10 VHF.

Art.3 - I mezzi nautici che avessero l'inderogabile necessità di transitare in vicinanza dei predetti specchi acquei dovranno chiamare via radio sul canale 10 VHF il responsabile in zona dell'impresa subacqueo il quale, valutate le circostanze e/o accertata la sospensione delle attività operative, potrà dare il "via libera".

Art.4 - I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non si configuri come reato e ferma restando la responsabilità civile e penale derivante dall'illecito comportamento, saranno perseguiti a norma dell'art.1174 del Codice della Navigazione.

Art.5 - E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Genova, 17/04/97

IL COMANDANTE
CONTRAMMIRAGLIO (CP)
(Eugenio SICUREZZA)



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