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CAPITANERIA DI PORTO DI GENOVA

ORDINANZA N. 163/95

VISTO il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n° 327 ed il Regolamento per la Navigazione Marittima, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n° 328;

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n° 84 e successive modificazioni ed integrazioni, in tema di riordino della legislazione in materia portuale;

VISTO il Regolamento dei Servizi Marittimi e di polizia portuale, approvato con Ordinanza 1 marzo 1972, n° 2 e successive modifiche;

SENTITA l'Autorità Portuale di Genova nella riunione del 03/07/1995;

RITENUTA l'opportunità di aggiornare e modificare il precitato Regolamento dei servizi marittimi e di polizia portuale per la parte che disciplina l'assegnazione degli accosti alle navi in arrivo nel Porto di Genova, comprese quelle destinate agli accosti dei terminali in concessione;

O R D I N A

Art. 1

L'accosto delle navi (che non abbiano impedimenti sanitari o di altro genere) alle calate ed ai ponti sporgenti per compimento di operazioni commerciali è regolato dalla Sez. Tecnica di questo Comando tenendo conto delle esigenze organizzative dei servizi portuali, nonché di quelle tecniche ed operative delle navi stesse.

Per ora di arrivo va intesa l'ora di avvistamento ottico secondo le risultanze dell'apposito registro tenuto dalla Sezione Tecnica (ex CAP) sulla base dei dati comunicati dalla Stazione Segnali dell'Autorità Portuale; per le navi che abbiano impedimenti sanitari o di altro genere, per ora di arrivo, va intesa quella di ammissione a libera pratica.

1. - Assegnazione degli accosti portuali

1.1 - Per ottenere l'accosto, deve essere fatta domanda in bollo su apposito modulo debitamente compilato (allegato 1), da presentarsi alla Sez. Tecnica (Ex CAP) dalle ore 0800 alle ore 1200 di tutti i giorni feriali, con anticipo, di massima, non superiore a quattro giorni e in nessun caso inferiore a 24 ore dall'ora di previsto arrivo della nave. Per le navi che debbano compiere operazioni di sbarco e/o imbarco di merci ai terminali in concessione, copia della domanda di accosto dovrà pure essere trasmessa, entro i termini sopra indicati, alla società concessionaria. E' ammesso l'impiego di mezzi elettronici in possesso dell' Ufficio Accosti.

L'Autorità Marittima si riserva di prendere in esame le richieste pervenute oltre il termine fissato.

1.2 - La società concessionaria, entro le ore 1100 di ogni giorno lavorativo provvederà a comunicare alla Sezione Tecnica della Capitaneria di Porto di Genova il programma operativo riferito alle navi destinate ai singoli accosti nei terminali in concessione, in arrivo tra le 00 e le 24 del giorno successivo, con indicazione per ciascuna nave dell'accosto proposto in relazione alle esigenze delle operazioni da compiere e delle caratteristiche delle banchine. Nella pianificazione dovrà anche essere prevista l'ora di partenza delle navi, per consentire una tempestiva programmazione del traffico portuale.

1.3 - All'assegnazione degli accosti provvederà il capo della Sezione Tecnica coadiuvato dal personale assegnato, il quale ogni giorno prenderà in esame le navi in arrivo dalle ore 00 alle ore 24 del giorno successivo assegnando gli accosti disponibili o che si renderanno disponibili il tale periodo, tenendo conto delle programmazioni operative comunicate dalle società concessionarie, dai parametri tecnico/nautici, nonché dell'ora di arrivo, essenziale come elemento di priorità fra navi con esigenze operative analoghe e con accosto a banchina asservita a più concessionari. Il terminalista, nel richiedere un ordine di successione degli accosti diverso da quello dell'ora di arrivo, se ne assume la responsabilità nei confronti di terzi.

Perdono il turno le navi:

a) - che non abbiano presentato domanda di accosto entro i termini sopra indicati;

b) - che rifiutano il posto assegnato;

c) - che non occupino il posto assegnato nel termine stabilito.

1.4 - Nell'ambito dell'area portuale destinato a navi che effettuano lavori di riparazione, trasformazione e/o allestimento, (comprese fra la testata del Molo Vecchio e la radice di levante del pontile Superbacino esterno), gli accosti vengono assegnati, su richiesta dell'armatore o dal comandante della nave o dall'agenzia raccomandataria (allegato 1), tenuto conto dell'ora di arrivo della nave, di quella dell'uscita dal bacino, del termine delle operazioni commerciali, nonché delle esigenze delle ditte assuntrici dei lavori, in relazione all'entità sia del tipo di lavoro da eseguirsi sia dei parametri tecnico nautici delle navi.

La ditta assuntrice dei lavori dovrà far pervenire le notizie necessarie, compilando l'allegata comunicazione integrativa (allegato 2), da inviare, a cura del richiedente, anche alla società delle Riparazioni Navali, la quale dovrà far conoscere le proprie valutazioni, in mancanza delle quali, l'ufficio assegnerà autonomamente l'ormeggio.

L'Autorità Marittima potrà, in relazione alle nuove esigenze operative ed all'andamento dei lavori, disporre l'assegnazione di un altro ormeggio a cura e spese della nave a favore della quale è disposto il movimento.

2. Segnalazione periodiche

a) - Entro il giorno 20 di ogni mese - tutte le società concessionarie devono dare comunicazione delle previsioni di arrivo navi e delle movimentazioni relative ad ogni singolo approdo riferita al mese successivo.

b) - Entro le ore 10 del terzo giorno precedente a quello di arrivo- domanda di ormeggio, redatta su apposito modulo, contente i seguenti dati:

- Armatore- Agenzia
- Nome nave- Bandiera
- T.S.L:- Lunghezza
- Pescaggio all'arrivo- Pescaggio di partenza
- Altezza massima all'arrivo- Provenienza
- Destinazione- Dettagli movimentazione
sbarco/imbarco 20'/40'
pieni/vuoti
- Contenitori contenti merci pericolose
imbarco/sbarco/transito
- Giorno e ora di previsto arrivo
- Terminal ed accosto richiesto.

c) - Entro le ore 10 del giorno precedente quello di arrivo -comunicazione scritta dell'Eta - nave (giorno/ore/minuti) e conferma della quantità della merce da movimentare.

3. Comunicazioni ulteriori

- Eventuali comunicazioni di aggiornamento pervenute altre i termini stabiliti, così come anticipi dell'ora di arrivo effettivo a quella preannunciata, potranno essere prese in considerazione ai fini di modifiche alla sequenza del "turno di accosto".

- La nave viene programmata per l'accosto su richiesta del terminalista.

- Le navi già in porto e provenienti da operazioni commerciali in altri terminali o da lavori di carenaggio e/o riparazione saranno prese in considerazione per l'assegnazione dell'accosto secondo l'ora di completamento delle operazioni, ovvero dei lavori eseguiti, purché abbiano ottemperato all'invio delle comunicazioni previste alle lettere b e c del precedente punto 2

- Per altro, le navi che non abbiano presentato nei termini stabiliti la domanda di accosto e la comunicazione dell'Eta nave di cui alle lettere b e c del precedente punto 2 saranno prese in considerazione per l'assegnazione dell'accosto dopo l'ultima nave prevista arrivare il giorno successivo a quello di arrivo comunicato o a quello di arrivo effettivo, se precedentemente non comunicato.

- Nel caso una nave ritardi l'effettivo arrivo a Genova rispetto all'Eta comunicato, così come stabilito nel precedente punto 2, perderà il diritto ad occupare l'accosto assegnato.

L'assegnazione di un nuovo accosto sarà fatta tenendo conto del nuovo orario di arrivo.

- Nel caso più navi comunichino l'Eta identico, verrà loro assegnato il medesimo posto nel turno di accosto; l'ormeggio idoneo disponibile sarà assegnato alla nave effettivamente prima arrivata.

Art. 2

La domanda di accosto, con espressa designazione dell'ormeggio gradito, deve essere presentata dall'armatore o dal comandante della nave o dall'agenzia raccomandataria all'Autorità Marittima ed inviata al terminale entro i termini di cui all'articolo precedentemente. In caso di disaccordo fra il comandante della nave ed il terminalista sull'ormeggio, è preferita la scelta effettuata dal terminalista, a meno che ragioni tecniche non si oppongano. In mancanza dell'indicazione dell'accosto, la nave dovrà ormeggiarsi nel punto che verrà indicato dall'Autorità Marittima.

Art. 3

La durata dell'accosto delle navi effettuano operazioni commerciali alle calate ed ai ponti sporgenti è stabilita, quando necessario, dall'Autorità Marittima, la quale disporrà anche il movimento d'ufficio della nave. In tal caso i giorni di accosto decorreranno come segue:

a) - se l'accosto avviene nelle ore antimeridiane, dal mezzogiorno dello stesso giorno;

b) - se l'accosto avviene nelle ore pomeridiane, dal mattino seguente.

Art. 4

La Sezione Tecnica della Capitaneria di Porto terrà il registro degli accertamenti dello stato del tempo e del mare, mentre l'Autorità Portuale terrà il registro contente i giorni lavorativi ai fini delle stallie e di ogni altra circostanza che possa impedire il normale svolgimento delle operazioni di carico e scarico delle merci nel porto di Genova.

Art. 5

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare a fare osservare la presente Ordinanza, i cui contravventori saranno denunciati ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

Art. 6

La presente Ordinanza, che entrerà in vigore il 15/07/1995, sostituisce gli articoli 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 del Regolamento dei servizi marittimi e polizia portuale sopraccitati, unitamente alle Ordinanze n° 15 del 02/05/1988 e n° 46 del 02/01/1990 del C.A.P. di Genova.

Genova, 06/07/1995

IL COMANDANTE
C.A. (CP) Renato FERRARO


ALLEGATO N. 2

COMUNICAZIONE INTEGRATIVA

Allegato N. 2 - Comunicazione Integrativa



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